La presentazione di un 730 integrativo o rettificativo impatta sui conguagli in busta paga a seconda della data di presentazione del dichiarativo
In caso di presentazione di un modello 730 integrativo o rettificativo, possono sorgere dubbi su come vengano gestiti i conguagli a credito o a debito risultanti dalla dichiarazione. È importante chiarire che, per il 730 integrativo, i conguagli vengono effettuati direttamente in busta paga o nella pensione, come avviene per il modello ordinario. Questo perché il CAF o il professionista abilitato devono trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre, così da permettere al sostituto d’imposta di eseguire i conguagli entro la fine dell’anno.
Diversa è la situazione del 730 rettificativo.
In tale caso bisogna prendere a riferimento la data di trasmissione del dichiarativo all’Agenzia delle entrate.
I conguagli avverranno in busta paga o meno a seconda della tempistica di trasmissione del 730 rettificativo o della comunicazione relativa ai dati da rettificare.
Il 730 integrativo
Il modello 730 integrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale il contribuente può correggere o integrare una dichiarazione 730 già presentata, purché la modifica comporti un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella calcolata nella dichiarazione originaria (cioè una modifica neutra o a favore)
In base all’art.16 del D.M 164 1999, in ipotesi di presentazione di un 730 integrativo il Caf o il professionista che presta assistenza fiscale entro il 10 novembre deve provvedere a:
- comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
- consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte.
Serve sempre la delega al Caf.
La scadenza per la presentazione del 730 integrativo è fissata al 25 ottobre 2025. Entro questa data è possibile rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per trasmettere la nuova versione della dichiarazione. Si tratta di un’occasione utile per inserire spese o oneri detraibili non indicati in precedenza, come ad esempio spese sanitarie, interessi passivi del mutuo, contributi previdenziali o bonus edilizi.
Il Caf o il professionista dovranno poi rispettare la suddetta scadenza del 10 novembre per effettuare gli adempimenti sopra evidenziati.
Tipologie di 730 integrativo
Nel frontespizio del modello va indicato un codice numerico (1, 2 o 3) che specifica la tipologia di integrazione:
- Codice 1: quando le modifiche incidono sul risultato della dichiarazione, generando un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
- Codice 2: se si devono correggere solo i dati del sostituto d’imposta incaricato del conguaglio;
- Codice 3: se si devono rettificare sia i dati del sostituto d’imposta sia altri elementi della dichiarazione che incidono sull’imposta.
Il 730 integrativo non può essere utilizzato se le modifiche comportano un minor credito o un maggior debito. In questi casi occorre presentare il modello Redditi Persone Fisiche, come dichiarazione correttiva nei termini (entro il 31 ottobre 2025) oppure come integrativa nei termini di decadenza dell’attività di accertamento.
Il 730 rettificativo
Il discorso si fa un po’ più articolato quanto invece sul dichiarativo è stato apposto un visto di conformità infedele e quindi è necessario correggere la dichiarazione inviata entro lo scorso 30 settembre.
In tale caso, prima della contestazione dell’infedeltà del visto è necessario presentare:
- un 730 rettificativo oppure,
- se il contribuente si rifiuta di presentare il «rettificativo» il Caf o il professionista trasmette una comunicazione relativa ai dati oggetto di rettifica.
Tale ultima comunicazione però non può essere presentata laddove la correzione riguarda i redditi dichiarati nel 730 originario ossia da correggere.
Ci sono dunquedifferenze tra il 730 rettificativo e il 730 integrativo
I conguagli per il 730 integrativo e rettificativo. Il credito o il debito in busta paga
In caso di presentazione di un 730 integrativo o rettificativo potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla spettanza dei conguagli in busta paga.
I conguagli a credito o a debito sono effettuati in busta paga o il contribuente deve comportarsi come se avesse la partita iva?
Ebbene, per quanto riguarda i conguagli risultanti dal 730 integrativo questi vengono effettuati direttamente in busta paga.
Nei fatti, detto termine del 10 novembre è il termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni utile a consentire al sostituto d’imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno
Per quanto invece riguarda il 730 rettificativo ci viene in aiuto la circolare n°8/2017 sui conguagli da 730.
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
“nella considerazione che detto termine del 10 novembre sia il termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni utile a consentire al sostituto d’imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno, si ritiene che per le dichiarazioni rettificative previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, trasmesse entro la predetta data, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati.”
Al contrario se il 730 rettificativo viene trasmesso dopo il 10 novembre:
- eventuali conguagli a debito dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti ossia pagando con F24;
- gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle entrate con accredito su C/c o assegni vidimati.
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