Procreazione assistita 2017: arriva il regolamento sul consenso informato: conseguenze etiche, sociali e donazione dei gameti. Ecco tutte le novità.
La procreazione assistita nel 2017 presenta delle novità riguardo al consenso informato: il Decreto 265/2016 impone una dichiarazione di volontà, bisogna accettare i rischi della fecondazione e gli altri trattamenti sanitari richiesti.
La fecondazione assistita, infatti, è solo uno dei metodi di procreazione garantiti dalla legge: essa si riferisce alla sola inseminazione artificiale , ma esistono cure diverse e meno invasive, che comunque richiedono un consenso regolamentato.
Le novità sul consenso informato si inseriscono nella discussione sui diritti della partoriente, oltre che sul diritto dell’embrione: la direzione del legislatore è rispettare la volontà di chi aderisce alla fecondazione assistita, attuando la precedente Legge sulla procreazione. Vediamo quali sono le novità.
Procreazione assistita 2017: novità sul consenso informato
La procreazione assistita nel 2017 presenta alcune novità sul consenso informato dovute alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale. La fecondazione assistita, l’inseminazione artificiale e tutte le tecniche di assistenza medica richiedono un consenso informato, nel rispetto di madre, padre e anche dell’embrione.
Il consenso richiede che sia espressa la volontà ad accettare i tempi di fecondazione, le terapie mediche necessarie alla procreazione e gli accertamenti regolati dalla legge. Ad essi sono collegati anche gli effetti collaterali delle tecniche adottate, nonché i rischi: è una scelta impegnativa e bisogna dimostrare coscienza.
Le novità sul consenso informato contenute nel Decreto 265/206 includono anche l’accettazione delle conseguenze sociali legate alla fecondazione assistita: l’embrione ha diritti, la futura mamma ha diritti e dovrà esprimere il suo consenso anche riguardo ai problemi biotici della sua scelta (art. 1, c).
Procreazione assistita 2017: il consenso informato sulla donazione
Riguardo alla procreazione assistita, il legislatore si è preoccupato di inserire il consenso alla donazione dei gameti maschili e femminili, essenziali per la fecondazione assistita e l’inseminazione artificiale (art.1). I gameti potranno essere riutilizzati, solo se il possessore darà il suo consenso; tuttavia, potrebbe anche ritirarlo.
Il consenso informato infatti può essere revocato dal richiedente, può accadere che i costi diventino proibitivi, oppure che il medico sconsigli di procedere per motivi oggettivi. Anche queste possibilità dovranno essere considerate prima di intraprendere il processo di procreazione assistita.
Fecondazione assistita, inseminazione artificiale, procreazione, sono temi sensibili e complicati, ma la legge deve prevedere tutte le possibilità. L’ovvio non è concesso e le specificazioni del legislatore appaiono ben ragionate; malgrado l’attesa per il decreto attuativo sul consenso informato sia stata piuttosto lunga.
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