Pignoramento beni in casa, ecco cosa può prendere l’ufficiale giudiziario

Nadia Pascale

22 Gennaio 2026 - 15:57

In quali casi l’ufficiale giudiziario può eseguire un pignoramento dei beni in casa e quali limiti deve rispettare? Ecco i beni impignorabili e tutto ciò che c’è da sapere sul pignoramento mobiliare.

Pignoramento beni in casa, ecco cosa può prendere l’ufficiale giudiziario

Quando l’ufficiale giudiziario entra in casa per effettuare un pignoramento di beni in casa, mobiliare, cosa può prendere? Può chiedere l’apertura della cassaforte? Come comportarsi?

Il pignoramento è un’espropriazione forzata per il recupero di un credito non soluto, può, ad esempio, essere attivato dai fornitori, ma anche da qualunque altro soggetto vanti un credito. Con il pignoramento, quindi, i creditori possono soddisfare un debito non saldato dalla persona morosa attraverso la confisca dei beni. Il pignoramento può avere a oggetto beni diversi, come nel pignoramento presso terzi (banca, Inps) pignoramento immobiliare e pignoramento mobiliare.

In questo caso vediamo cosa può prendere l’ufficiale giudiziario in caso di pignoramento dei beni in casa e i limiti nel caso in cui ci sia una cassaforte.

Pignoramento dei beni a casa, ecco quando si può fare

Il pignoramento mobiliare ha ad oggetto beni mobili (quadri, argenteria, elettrodomestici…) che si trovano presso un immobile nel quale si esegue appunto il pignoramento. Naturalmente nessuno può presentarsi in casa e prelevare dei beni solo perché vanta un credito, è necessario avere un provvedimento che autorizza l’ufficiale giudiziario a eseguire il pignoramento.

Abbiamo già visto in passato che per il pignoramento presso terzi, della cassetta di sicurezza in banca, c’è bisogno di seguire un determinato iter che contempla anche la tutela degli interessi del debitore e sono previsti dei limiti. Anche in questo caso, cioè con il pignoramento dei beni in casa e nella cassaforte ci sono una serie di regole da seguire e vi sono dei limiti.

La normativa è fissata negli articoli 513 e seguenti del Codice di Procedura Civile il quale prevede al primo comma “L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.”
Particolarmente importante l’ultimo periodo che appunto statuisce che è possibile pignorare anche beni che il debitore indossa, ad esempio una collana, un bracciale, il portafoglio.

Il secondo comma dello stesso articolo fissa un altro principio importante e cioè che l’ufficiale giudiziario può chiedere di eseguire le operazioni con l’assistenza della forza pubblica nel caso in cui ci sia opposizione del soggetto presso cui si esegue il pignoramento, oppure nel caso in cui sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti.

Beni che non si possono pignorare

L’articolo 514 del Codice di Procedura Civile fissa la lista dei beni che non si possono pignorare, si tratta di beni a uso strettamente personale e che rientrano nella sfera affettiva, religiosa e beni di sopravvivenza. I beni impignorabili sono:

  • fede nuziale, vestiti, biancheria, letto, tavoli e sedie utili a consumare i pasti, fornelli, stufe, frigoriferi, lavatrice, utensili;
  • cose sacre o che servono all’esercizio del culto, ad esempio un rosario, anche se in oro, non può essere pignorato;
  • cose commestibili o combustibili (legna, pellet);
  • strumenti e oggetti necessari all’esercizio del lavoro;
  • armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • animali da affezione e impiegati a fini terapeutici;
  • manoscritti e scritti, registri.

Rispetto al pignoramento immobiliare è prevista una semplificazione, infatti, non è necessario che il creditore notifichi al debitore un atto scritto, bastano il titolo esecutivo e il precetto e la conseguente richiesta all’ufficiale giudiziario di procedere.

Cosa succede se l’ufficiale giudiziario in casa non trova nulla, ma scorge che vi sono delle casseforti? In questo caso la storia si complica, infatti, per poter procedere all’apertura della cassaforte è necessario che il tribunale autorizzi in modo specifico l’apertura della cassaforte.

Quali beni può prendere l’ufficiale giudiziario in casa? Ecco i criteri da adottare

Considerati i limiti visti, spetta poi all’ufficiale giudiziario scegliere i beni da sottoporre a pignoramento. La normativa prevede solo regole base indicando i criteri da adottare nella scelta, Deve però preferire beni di pronta liquidazione, come gioielli e quadri. Deve cercare anche di effettuare una valutazione del valore dei beni in modo che non ecceda rispetto al valore del titolo o che sia completamente insufficiente a dare ristoro al creditore.

L’ufficiale giudiziario nell’effettuare il pignoramento in casa del debitore non può eseguire il pignoramento nei giorni festivi e deve rispettare la fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 21:00.

Cosa succede dopo il pignoramento dei beni in casa?

Quali sono i passi successivi da compiere? L’ufficiale giudiziario procede a prelevare i beni, redige il processo verbale delle operazioni e consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Il creditore procedente iscrive a ruolo il pignoramento entro quindici giorni dalla consegna del verbale, presso la cancelleria del Tribunale competente, depositando telematicamente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto.

Se il creditore non si attiva entro 15 giorni il pignoramento perde efficacia. Perde efficacia anche nel caso in cui entro 45 giorni il creditore non provvede a chiedere l’assegnazione o la vendita dei beni.

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