Pensione di reversibilità, la crescita dei figli può comportare una doppia penalizzazione sull’assegno.
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Il calcolo della pensione di reversibilità segue regole molto particolari che possono penalizzare le famiglie quando i figli del defunto crescono.
Va ricordato, infatti, che la reversibilità può spettare tanto al coniuge quanto ai figli e che, in presenza del coniuge e di almeno due figli aventi diritto, è possibile arrivare al 100% dell’importo spettante al dante causa.
Tuttavia, mentre per il coniuge la pensione di reversibilità spetta indipendentemente dall’età, come pure in presenza di altri redditi, che possono però determinare una riduzione dell’assegno, per i figli il diritto è subordinato a specifici requisiti e può venire meno con la crescita, anche quando non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica.
Pensiamo, ad esempio, a una madre con due figli minorenni che, in caso di decesso del marito e padre, già pensionato o in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa, ha diritto insieme ai figli al 100% della pensione ai superstiti: il 60% per lei e il 20% per ciascuno dei due.
Dopodiché, però, i figli crescono, iniziano l’università e tardano a trovare un lavoro: cosa succede in quel caso alla pensione percepita? Esiste il rischio di una doppia penalizzazione, con l’importo complessivamente riconosciuto alla famiglia che potrebbe abbassarsi per due differenti ragioni: scopriamo quali.
Pensione di reversibilità, quanto spetta a coniuge e figli
Con la pensione ai superstiti una parte dell’importo della pensione del defunto viene riconosciuta ai familiari aventi diritto. Si parla propriamente di pensione di reversibilità quando il defunto era già pensionato, mentre se non lo era può spettare la pensione indiretta, purché avesse maturato almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione oppure almeno 5 anni, di cui 3 nei cinque anni precedenti il decesso.
Al coniuge spetta una quota pari al 60%, alla quale si aggiungono quelle eventualmente riconosciute ai figli. La presenza del coniuge, quindi, non esclude il loro diritto, mentre impedisce l’accesso alla prestazione agli altri familiari, come genitori, fratelli e sorelle del defunto.
Il coniuge, da solo, non può arrivare al 100%: in presenza di un figlio avente diritto la percentuale complessiva sale all’80%, mentre con due o più figli raggiunge il 100%. Nel caso tipo di un genitore superstite e due figli minorenni, quindi, la pensione ai superstiti è complessivamente pari all’importo della pensione già liquidata o spettante al dante causa.
E attenzione, perché ciò vale anche nel caso in cui il genitore superstite percepisca altri redditi: quando insieme al coniuge sono titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, infatti, non si applicano le riduzioni previste per il superamento dei limiti di cumulabilità.
Come anticipato, però, affinché i figli possano continuare a beneficiare della quota loro riconosciuta devono soddisfare determinati requisiti. Nel dettaglio, il diritto spetta ai figli minorenni, mentre per i maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, è riconosciuto:
- fino al compimento dei 21 anni, se frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici;
- per gli universitari, entro la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il compimento dei 26 anni.
Di regola, i figli studenti non devono lavorare, ma lo svolgimento di un’attività lavorativa non esclude automaticamente il diritto: la pensione può essere mantenuta se il reddito annuo da lavoro non supera il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività.
Ecco quindi che, quando un figlio cresce e perde i requisiti previsti, l’importo complessivamente riconosciuto alla famiglia si riduce: con il raggiungimento della maggiore età scattano le limitazioni appena descritte e la prosecuzione degli studi può consentire di mantenere il diritto, alle condizioni indicate, fino a un massimo di 26 anni. Dopo questa età, il fatto di non avere ancora trovato un lavoro non è sufficiente per continuare a percepire la propria quota.
Un’eccezione riguarda i figli inabili al lavoro, per i quali il diritto può spettare indipendentemente dall’età, purché fossero inabili e a carico del genitore al momento del decesso. Sono tutelati anche i figli minorenni divenuti inabili dopo la morte del genitore ed entro il compimento dei 18 anni.
Se i figli crescono scattano i tagli in presenza di altri redditi
In apertura abbiamo parlato di una possibile doppia penalizzazione con la crescita dei figli, ed effettivamente il rischio esiste. La ragione sta nel fatto che, fino a quando sono titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, il coniuge superstite beneficia di una specie di scudo che lo tutela dalla “tagliola” prevista per chi percepisce altri redditi.
Nel dettaglio, la normativa consente al coniuge di cumulare integralmente la pensione di reversibilità con i redditi personali rilevanti ai fini di questa verifica, purché questi non superino tre volte il trattamento minimo annuo Inps. Oltre questa soglia, invece, scatta una decurtazione dell’assegno.
Considerando i valori in vigore nel 2026, che saranno aggiornati nel 2027 in base alla rivalutazione, le riduzioni sono le seguenti:
- nessun taglio per redditi fino a 23.862,15 euro annui;
- taglio del 25% per redditi superiori a 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro;
- taglio del 40% per redditi superiori a 31.816,20 euro e fino a 39.770,25 euro;
- taglio del 50% per redditi superiori a 39.770,25 euro.
Ebbene, come anticipato, quando insieme al coniuge sono titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, la quota del 60% spettante al genitore non è soggetta a queste riduzioni: una protezione che può continuare anche dopo la maggiore età, purché i figli mantengano i requisiti previsti, mentre viene meno quando anche l’ultimo figlio perde il diritto alla propria quota.
Significa quindi che, oltre a fare i conti con la perdita della quota spettante al figlio, può verificarsi un’ulteriore riduzione della pensione riconosciuta al coniuge. Nel passaggio da un coniuge con un figlio avente diritto al solo coniuge, la percentuale complessiva scende dall’80% al 60% della pensione del defunto, mentre sulla quota rimasta possono scattare anche i tagli legati agli altri redditi.
Pensiamo, ad esempio, a una madre con un solo figlio avente diritto e un reddito personale da lavoro di 28.000 euro annui. Ipotizzando una pensione del defunto di 1.500 euro lordi mensili, alla famiglia spettano complessivamente 1.200 euro, di cui 900 alla madre e 300 al figlio, senza riduzioni legate al reddito.
Quando il figlio perde i requisiti, vengono meno i suoi 300 euro e restano i 900 euro della madre, sui quali, con le soglie del 2026, scatta però la riduzione del 25%: l’importo scende così a 675 euro lordi mensili. Rispetto ai precedenti 1.200 euro, la famiglia perde quindi complessivamente 525 euro al mese, di cui 300 per la cessazione della quota del figlio e 225 per il taglio applicato a quella della madre.
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