Patrimonio immobiliare: cos’è, cosa comprende e come calcolarlo

Simone Micocci

13 Febbraio 2019 - 13:10

condividi

Nel patrimonio immobiliare sono compresi tutti i beni immobili in possesso dell’interessato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: qui le informazioni utili per calcolarlo.

Patrimonio immobiliare: cos’è, cosa comprende e come calcolarlo

Con patrimonio immobiliare si intende la somma del valore dei fabbricati, delle aree edificabili e dei terreni posseduti da ciascun componente del nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della determinazione dell’ISEE.

Così come il patrimonio mobiliare, quindi, anche questo rappresenta uno dei fattori determinanti ai fini dell’ISEE; per questo motivo il valore va indicato nel quadro FC3 della DSU, contenente i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia o all’estero. È importante sottolineare che bisogna indicare ogni cespite posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della DSU, indipendentemente dalla data in cui se ne è entrati in possesso.

Di patrimonio immobiliare si parla anche ai fini del reddito di cittadinanza dove si legge - tra i requisiti economici per beneficiare della misura - che questo, ad esclusione della prima casa, non può essere superiore ai 30.000€.

Ma qual è il valore degli immobili da considerare ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare? E quali sono le voci di cui tener conto? Di seguito trovate la risposta a queste e ad altre domande sul patrimonio immobiliare; una guida utile per tutti coloro che vorrebbero calcolarlo ma non sanno come fare.

Patrimonio immobiliare: cosa comprende?

Così come si può facilmente intuire dal nome, nel patrimonio immobiliare bisogna indicare tutti i beni immobili di cui si è in possesso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Per la definizione di bene immobile possiamo rifarci a quanto espresso dall’articolo 812 del Codice Civile, nel quale si legge che:

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione .

Sono mobili tutti gli altri beni.

Si intende come bene immobile un terreno - indipendentemente se edificabile o no - o anche un fabbricato, così come qualunque altra costruzione stabile indipendentemente dal materiale di cui è costituita.

In economia si è soliti considerare il bene immobile come un bene rifugio perché tendenzialmente mantiene invariato nel tempo il suo valore e non è soggetto a svalutazione; c’è da dire però che non è sempre così poiché anche questi - specialmente in relazione a fenomeni speculativi - possono essere soggetti a svalutazione nel medio-lungo periodo.

Quindi, costituiscono il patrimonio immobiliare tutti i beni immobili di cui si è in possesso: vale per le case, ma anche per capannoni, garage ed altri edifici, così come terreni edificabili o agricoli. Inoltre, come specificato dall’articolo 812 del Codice Civile, anche se non ancorati al suolo si considerano come beni immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, purché saldamente assicurati alla riva.

Inoltre, nel patrimonio immobiliare vanno compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili, quali:

  • usufrutto;
  • uso;
  • abitazione;
  • servitù;
  • superficie;
  • enfiteusi.

È da escludere, invece, la nuda proprietà.

Come calcolare il valore del patrimonio immobiliare

Fare il calcolo del patrimonio immobiliare quindi è molto semplice: basta sommare i singoli valori dei beni immobiliari di cui si era in possesso al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ciò che può essere complicato, piuttosto, è il calcolo del valore di ogni singolo bene immobile. Nel dettaglio, per il valore si deve tener conto:

  • di quello definito ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se l’immobile si trova in Italia;
  • di quello definito ai fini IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se l’immobile non si trova in Italia.

Qualora il titolare possegga una sola quota dell’immobile, questo dovrà indicare solamente la parte di spettanza del valore ai fini IMU/IVIE.

Per quanto riguarda la base imponibile dell’IMU questa si calcola prendendo la rendita catastale al 1° gennaio dell’anno di imposta rivalutata al 5%, per poi moltiplicare il valore ottenuto per i coefficienti previsti dalla normativa. Per maggiori informazioni in merito potete consultare la nostra guida sul calcolo IMU.

Per il calcolo della base imponibile ai fini IMU dei terreni, invece, bisogna prendere il reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutarlo al 25% e moltiplicare il valore ottenuto per un coefficiente pari a 135.

Iscriviti a Money.it