Scadenza secondo acconto imposte 2020, proroga a più vie per le partite IVA, termine ordinario per le famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati. Ecco le regole da tenere a mente e le novità del decreto Ristori quater.
Scadenza secondo acconto imposte 2020, proroga a metà nel decreto Ristori quater.
Il rinvio in arrivo con il decreto Ristori quater riguarderà solo le partite IVA, mentre resta fermo il termine del 30 novembre 2020 per lavoratori dipendenti e pensionati.
Ad ormai pochi giorni dalla scadenza originaria del secondo acconto di Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate, sono attese ulteriori novità dal decreto Ristori quater, come anticipato dal comunicato stampa del MEF del 27 novembre 2020.
Per le partite IVA escluse dalla proroga al 30 aprile 2021, già attualmente prevista in caso di calo di fatturato del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è previsto un rinvio al 10 dicembre, stessa scadenza per trasmettere la dichiarazione dei redditi.
Ad anticipare le novità previste dal decreto Ristori quater è il comunicato stampa pubblicato dal MEF il 27 novembre 2020, che conferma il rinvio ma solo per i titolari di partita IVA.
Resta fermo il termine del 30 novembre, quindi, per le famiglie chiamate a versare il secondo o unico acconto Irpef 2020 così come la cedolare secca sugli affitti.
Scadenza secondo acconto imposte 2020: quando si paga? 30 novembre per dipendenti e pensionati, proroga a più vie per le partite IVA
La scadenza ordinaria per pagare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi 2020 è fissata al 30 novembre.
Un termine che resta fisso in calendario per le famiglie, considerando che anche la nuova proroga in arrivo non riguarderà dipendenti e pensionati chiamati alla cassa per l’Irpef o la cedolare secca.
La nuova proroga in arrivo con il decreto Ristori quater sposta la scadenza del secondo acconto al 10 dicembre, ma solo per i titolari di partita IVA.
Il rinvio lungo ad aprile 2021 si estende anche alle partite IVA che non applicano gli ISA, con limite di ricavi pari a 50 milioni di euro e riduzione di fatturato o corrispettivi pari al 33% nel primo semestre 2020 rispetto al 2019.
Nessun requisito di calo di fatturato e ricavi si applica alle partite IVA non ISA residenti in zone rosse ed esercenti attività particolarmente colpite dalle nuove restrizioni.
Ad anticipare le novità in arrivo con il decreto Ristori quater è stato il MEF, con il comunicato stampa del 27 novembre.
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Proroga al 10 dicembre 2020 per imposte e dichiarazione dei redditi: novità nel Ristori quater

Non cambiano le regole previgenti, ed appare quindi utile e fondamentale riepilogare quali sono le partite IVA già beneficiarie della proroga del secondo acconto 2020, secondo quanto previsto primo dall’articolo 98 del decreto Agosto e poi dal decreto Ristori bis.
La proroga del termine per versare il secondo acconto è a tre livelli:
- ai sensi del decreto Agosto, riguarda tutte le partite IVA che applicano gli ISA, con riduzione fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, nel caso di ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite previsto per ciascun indice;
- sulla base di quanto previsto dal decreto Ristori-bis:
- si applica alle partite IVA che esercitano determinate attività nelle zone rosse, senza verifica del calo di fatturato registrato;
- si applica ai ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dalla riduzione di fatturato.
L’elenco dei beneficiari della proroga slegata dal calo di fatturato, individuati sulla base del codice ATECO dell’attività esercitata, è quello riportato nell’allegato 1 del decreto Ristori e nell’allegato 2 del Ristori-bis.
Partite IVA, scadenza secondo acconto imposte 2020: la proroga prevista dal decreto Agosto
Il 30 novembre è fissata la scadenza ordinaria per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute dai titolari di partita IVA.
Come anticipato in apertura, dal decreto Ristori quater prevede il rinvio al 10 dicembre per tutti.
L’appuntamento con le tasse - Irpef, Ires ed Irap - fa però i conti con la proroga già prevista dal DL Agosto e con le novità introdotte in considerazione delle ricadute economiche causate dal Covid-19.
La proroga al 30 aprile 2021 è il primo punto dal quale partire.
A beneficiare del rinvio del termine per il versamento delle imposte sui redditi sono i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite di 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che rientrano in una delle cause d’esclusione o inapplicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tra cui i titolari di partita IVA in regime forfettario.
Beneficiano della proroga anche le partite IVA che partecipano a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
Requisito primario per saltare la scadenza del 30 novembre 2020 è aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Si parte quindi dalle ripercussioni economiche del Covid-19, per capire chi paga e chi no il secondo acconto delle imposte sui redditi.
Per semplificare, non paga il secondo acconto Irpef, Ires ed Irap chi ha già beneficiato della proroga al 20 luglio (poi al 30 ottobre, con maggiorazione dello 0,8%) del saldo e del primo acconto.
Alle regole fin qui analizzate si affiancano le novità previste dal decreto Ristori-bis per le partite IVA delle zone rosse e per i ristoranti in zona arancione.
Proroga secondo acconto imposte 2020, cosa prevede il decreto Ristori-bis
La proroga del secondo acconto si amplia, per effetto delle novità introdotte dal decreto Ristori-bis.
Per i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che operano nelle zone rosse e che esercitano attività rientranti nei due elenchi dei codici ATECO (allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis n. 149/2020), il rinvio dal 30 novembre 2020 al 31 aprile 2021 si applica a prescindere dal calo di fatturato registrato.
Non è richiesta la diminuzione di fatturato o corrispettivi pari al 33% nel primo semestre 2020 rispetto al 2019 anche per i ristoranti, ma solo nelle zone arancioni.
Si riportano di seguito i due elenchi allegati al decreto Ristori-bis.
Allegato 1 decreto Ristori - come modificato dal decreto n. 149/2020
Codice ATECO |
---|
493210 - Trasporto con taxi |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
551000 - Alberghi |
552010 - Villaggi turistici |
552020 - Ostelli della gioventù |
552030 - Rifugi di montagna |
552040 - Colonie marine e montane |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011-Ristorazione con somministrazione |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030-Gelaterie e pasticcerie |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042-Ristorazione ambulante |
561050-Ristorazione su treni e navi |
562100-Catering per eventi, banqueting |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400-Attività di proiezione cinematografica |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000-Organizzazione di convegni e fiere |
855209 - Altra formazione culturale |
900101 - Attività nel campo della recitazione |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110-Gestione di stadi |
931120-Gestione di piscine |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti |
Allegato 2 decreto Ristori bis
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Nel decreto Ristori quater nuova proroga del secondo acconto 2020
La già ampia proroga sopra analizzata, si estende ulterioremente con il decreto Ristori quater.
Come anticipato dal MEF, si va verso il rinvio del secondo acconto delle imposte sui redditi dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per tutte le partite IVA. Un rinvio che assume i contorni di una “rimessione in termini”, e che si rende necessario a fronte dell’evidente ritardo con il quale sarà approvato il nuovo provvedimento.
Confermata è anche l’estensione dei beneficiari della proroga al 30 aprile 2021. Il rinvio lungo si applica anche alle partite IVA non ISA, con ricavi superiori a 5.164.569 euro e fino a 50 milioni di euro, sempre con il vincolo del calo di fatturato del 33%.
Nessun limite di ricavi e riduzione di fatturato è invece previsto per le partite IVA non ISA che esercitano attività incluse nell’elenco dei codici ATECO di cui sopra se residenti in zona rossa.
Partite IVA, metodo previsionale per chi paga il secondo acconto delle imposte 2020
Chi non rientra nei parametri previsti dovrà eseguire regolarmente il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020.
Si ricorda che sarà dovuto anche il secondo acconto Irap 2020. La cancellazione prevista dal decreto Rilancio riguarda esclusivamente il saldo 2019 e la prima rata di acconto, e sul punto è bene riprendere i chiarimenti forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E.
In soccorso di chi sta toccando con mano le ricadute economiche del Covid-19 arriva però una misura prevista dal decreto Liquidità.
Il metodo previsionale di calcolo, già utilizzato in via ordinaria per rideterminare l’importo degli acconti, in caso di redditi “presunti” inferiori all’anno precedente, diventa meno rischioso.
Solitamente, la scelta di calcolare gli acconti con metodo previsionale si scontra con il rischio di versare meno di quanto effettivamente dovuto e di dover aggiungere alle maggiori imposte anche sanzioni ed interessi.
Esclusivamente per il 2020, il titolare di partita IVA che presume di incassare meno dell’anno precedente, può applicare il metodo previsionale evitando le sanzioni se l’importo versato è pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi.
C’è un margine tolleranza del 20%, unica nota positiva per le partite IVA chiamate alla cassa per il secondo acconto di novembre. La stessa regola si applica anche a lavoratori dipendenti e pensionati.
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