Oltraggio a pubblico ufficiale: perché è necessaria la presenza di testimoni affinché l’offesa costituisca reato? Facciamo chiarezza.
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L’oltraggio a pubblico ufficiale necessita di almeno due testimoni, altrimenti l’offesa non costituisce reato.
È questo, in sintesi, l’orientamento della Corte di Cassazione riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sanzionato dall’articolo 343 bis del Codice Penale con una reclusione che va dai 6 mesi ai 3 anni.
D’altronde, già nel primo comma del suddetto dispositivo si legge che affinché l’offesa all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale - “mentre compie un atto d’ufficio” - possa costituire reato è necessario che questa venga mossa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.
Quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in due recenti sentenze (una pronunciata ad inizio anno e l’altra risalente a maggio 2020), quindi, non rappresenta nulla di nuovo. In ogni caso è bene fare chiarezza in merito in quanto le condizioni che definiscono il reato di oltraggio a pubblico ufficiale sono da tempo oggetto di discussione.
Ad esempio, nei casi affrontati dalla Corte di Cassazione i protagonisti sono dei carabinieri, i quali lamentano delle offese ai loro danni che però secondo i giudici non integrano il reato di oltraggio. Tuttavia, i pubblici ufficiali - come possono essere le Forze di Polizia nell’esercizio delle loro funzioni - ritengono che queste condizioni non tutelano abbastanza il loro lavoro.
Ma per quale motivo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si definisce solamente in presenza delle suddette condizioni? Vediamo quanto dichiarato dalla Cassazione in merito.
Oltraggio a pubblico ufficiale: perché l’offesa deve essere in luogo pubblico e in presenza di testimoni
La Corte di Cassazione in entrambe le sentenze parte dal ricordare quanto stabilito dall’articolo 341 bis del Codice Penale, ovvero che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede che la condotta sia tenuta in un luogo pubblico (o anche aperto al pubblico) e in presenza di più persone.
Questo in quanto è necessario che ci siano delle persone che possano udire le offese rivolte al pubblico ufficiale; è questo aspetto, infatti, che di per sé va a costituire un aggravio psicologico che può andare a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, andandolo a disturbare mentre questo compie un atto di ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse.
L’offesa, quando udita da altri, potrebbe condizionare quindi il lavoro del pubblico ufficiale ed è per questo motivo che questo requisito è fondamentale ai fini della costituzione del reato.
Oltraggio a pubblico ufficiale: la ratio della disposizione
È necessario, quindi, che oltre alle parti interessate, ci siano almeno altre due persone presenti in grado di udire l’offesa. Non necessariamente questa deve essere stata ascoltata; è sufficiente - ai fini della configurazione del reato - che le espressioni offensive possano essere potenzialmente ascoltate dai presenti. La sola potenzialità dell’atto, infatti, può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale.
A tal proposito, si evince come la ratio della disposizione all’articolo 341 bis del Codice Penale non va esclusivamente a tutelare l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, quanto piuttosto mira ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
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