Niente rimborsi (anche del 730) per chi ha cartelle esattoriali

Patrizia Del Pidio

23 Maggio 2025 - 11:59

Chi ha cartelle esattoriali rischia di vedersi bloccare tutti i rimborsi fiscali, compresi quelli che spettano con il 730. La novità rischia di penalizzare molti contribuenti.

Niente rimborsi (anche del 730) per chi ha cartelle esattoriali

Niente rimborsi fiscali per chi ha cartelle esattoriali, a rischio anche il rimborso del 730. Il decreto Riscossione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto, oltre che novità sulla rateizzazione delle cartelle e sul discarico automatico delle stesse, ha previsto anche una misura che blocca i rimborsi fiscali in presenza di debiti. Sono fatti salvi i piccoli rimborsi che hanno importo fino a 500 euro.

Non si tratta di una novità assoluta visto che la compensazione volontaria dei debiti con i crediti di imposta era già contemplata dall’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973. Rispetto alla vecchia norma, la quale disponeva la compensazione volontaria con il contribuente che riceveva la proposta di compensazione dall’agente di riscossione e poteva anche rifiutarla ricevendo, quindi, il rimborso spettante in ogni caso, la novità introdotta nel decreto Riscossione ha riscritto quanto previsto apportando importanti modifiche.

Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione hanno continuato a viaggiare su binari paralleli e distinti: per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti di imposta senza il consenso del contribuente.

Le cose sono cambiate con il decreto dello scorso agosto visto che lo stesso dispone il blocco totale dei rimborsi fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo che non scelga la compensazione volontaria. Dal 2025 le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo a quello in cui dovevano essere erogate per avviare le azioni esecutive.

Le novità della riscossione tocca i rimborsi fiscali

L’attuale ristesura dell’articolo 28-ter prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, debba controllare se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.

Prima del decreto Riscossione, nel caso fossero presenti debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, una segnalazione. Le somme del rimborso venivano messe a disposizione dell’agente di riscossione che provvedeva a notificare al debitore la proposta di compensazione volontaria tra debiti e crediti di imposta. Entro 60 giorni il debitore doveva comunicare se intendeva accettare la proposta e, come si può notare, la decisione di compensazione (essendo volontaria) rimaneva a discrezione del contribuente.

Se il contribuente accettava la proposta l’agente di riscossione versava a proprio favore le somme per le quali risultava il debito, la parte di somme eccedente il debito, invece, veniva rimborsata al contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, non accettava la compensazione, riceveva il suo rimborso e l’agente di riscossione doveva procedere a trovare un altro modo per riscuotere il debito iscritto a ruolo (pignoramento, fermo amministrativo o altre azioni per l’esecuzione forzata).

Cosa cambia per i rimborsi con il decreto Riscossione

Il decreto 110 del 2024, decreto Riscossione, ha modificato l’articolo 28-ter per la compensazione dei debiti, prevedendo sempre la proposta di compensazione volontaria da parte del contribuente.

Con l’articolo 16 del nuovo decreto, però, entra in gioco la prima novità: il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro. La verifica del beneficiario, inoltre, dovrà essere fatta su inadempimenti sull’obbligo di versamento per i quali sia stata notificata una o più cartelle esattoriali o siano stati affidati carichi all’agente di riscossione.

La modifica prosegue agendo anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il rimborso doveva essere erogato, questo per permettere l’avvio dell’azione esecutiva per la riscossione del debito.

Se il contribuente accetta la proposta di compensazione, l’importo del rimborso va a saldare o diminuire l’ammontare del debito e l’eventuale differenza è liquidata all’avente diritto. Se rifiuta interviene la nuova procedura e la somma rimane congelata e a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

I rimborsi che si salvano dal blocco

Quanto detto fino ad ora si applica solo e soltanto ai rimborsi con importo superiore ai 500 euro. Per i rimborsi meno elevati, quelli che non superano i 500 euro di importo, non solo il Fisco non esegue nessun controllo sulla presenza di cartelle esattoriali di cui il beneficiario potrebbe essere titolare, ma gli stessi vengono liquidati senza nessun problema. La procedura che blocca i rimborsi e che obbliga il contribuente alla compensazione per non assistere al blocco delle somme, si applica solo al di sopra della sopra citata soglia.

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