Liquidazione Tfr, 3 segreti per evitare problemi con Inps e Agenzia Entrate

Paolo Ballanti

19 Maggio 2024 - 18:02

Il Trattamento di fine rapporto può toccare cifre considerevoli. Per questo motivo un errore nel calcolo della busta paga porta a costi ingenti e inattesi per azienda e dipendente. Ecco come evitarli

Liquidazione Tfr, 3 segreti per evitare problemi con Inps e Agenzia Entrate

Il Trattamento di fine rapporto rappresenta una somma spettante al dipendente, la cui maturazione è legata ai periodi in forza in azienda, al pari della retribuzione mensile ma, a differenza di quest’ultima, la liquidazione del Tfr è posticipata alla cessazione del contratto, a prescindere dalla causa di interruzione dello stesso.

Tuttavia, in presenza di determinate condizioni normativamente previste, il datore di lavoro può concedere, nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipo di una quota - parte del Tfr.

Considerato che per dipendenti in forza in azienda da un numero considerevole di anni (per esempio decenni) il Tfr può raggiungere cifre non trascurabili, la liquidazione indebita dell’anticipo è suscettibile di generare conseguenze spiacevoli (e costose) tanto per l’azienda quanto per il dipendente. Analizziamo in dettaglio come evitarle.

Rispettare le casistiche e i requisiti per la concessione dell’anticipo Tfr

In deroga alla spettanza del Tfr esclusivamente alla cessazione del rapporto, la normativa (articolo 2120 del Codice civile) permette al dipendente di ricevere un’anticipazione di quanto dallo stesso maturato, nel corso del periodo di vigenza del contratto.

Tuttavia, a tutela della:

  • Stabilità economico - finanziaria del datore di lavoro (posto che il Tfr può raggiungere importi considerevoli);
  • Posizione del dipendente, al fine di garantirgli un importo residuo da liquidare alla cessazione del contratto;
  • Stessa natura del Tfr, quale somma garantita all’interruzione del rapporto;

il datore di lavoro può riconoscere l’anticipazione nel rispetto di numerosi requisiti, come:

  • 8 anni di anzianità in azienda, totalizzati dal dipendente;
  • L’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti;
  • Anticipo in misura non superiore al 70% di quanto maturato dal dipendente;
  • Anticipazione esclusivamente per una serie tassativa di motivazioni.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’anticipo spetta esclusivamente per:

  • Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
  • Necessità di sostenere spese sanitarie;
  • Sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi.

L’erogazione del Tfr tanto alla cessazione del rapporto quanto sotto forma di anticipazione di una quota - parte dello stesso, nel rispetto dei requisiti descritti, si considera esente da:

  • Trattenute a carico del lavoratore per contributi previdenziali ed assistenziali in capo allo stesso;
  • Contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda;
  • Tassazione ordinaria a titolo di Irpef e relative addizionali regionali e comunali;
  • Reddito complessivo da assumere ai fini fiscali per il calcolo di Irpef e addizionali.

La corretta liquidazione del Tfr (compreso l’anticipo) permette infatti di assoggettare lo stesso alla tassazione separata ai fini fiscali.

Anticipo Tfr non dovuto, cosa si rischia con l’Erario?

L’erogazione dell’anticipo Tfr senza osservare le limitazioni previste dalla normativa è suscettibile di comportare, in caso di ispezione da parte degli organi competenti, il venir meno del regime speciale di cui beneficia il Tfr ai fini contributivi e fiscali.

In mancanza di uno o più dei requisiti normativamente previsti, l’anticipo stesso del Tfr finisce per non essere considerato più come tale ma, al contrario, un elemento della retribuzione, al pari dei premi ordinari e delle altre somme riconosciute una tantum in busta paga.

Di conseguenza, l’anticipo è sottoposto in casi simili a un riconteggio della tassazione da separata ad ordinaria, con applicazione degli scaglioni di imposta che, per il periodo d’imposta 2024, sono pari a:

  • 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • 35% per i redditi da 28 mila a 50 mila euro;
  • 43% per i redditi da 50 mila euro in poi.

Oltre alle differenze nei confronti dell’Erario, da cui possono derivare:

  • Oneri fiscali supplementari per il dipendente ed il pagamento di sanzioni ed interessi;
  • La necessità per il datore di lavoro di rettificare le comunicazioni fiscali già trasmesse, come la Certificazione Unica e il modello 770;
  • La necessità, questa volta per il lavoratore, di ripresentare la dichiarazione dei redditi;

non mancano le conseguenze a livello contributivo.

Anticipo Tfr non dovuto, cosa si rischia con l’Inps?

L’anticipo indebito del Tfr e la conseguente conversione dello stesso in una semplice voce retributiva, comporta l’assoggettamento della somma a contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda e dipendente.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a rielaborare il cedolino paga, trattenendo al dipendente i contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico, oltre a versare all’Inps con modello F24 tanto i contributi a carico azienda quanto quelli trattenuti al dipendente.

A tutto questo possono aggiungersi le somme richieste dall’Inps a titolo di sanzioni ed interessi per omesso versamento dei contributi nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa.

Come evitare i problemi con Inps ed Erario?

Le conseguenze appena descritte in caso di indebito anticipo del Tfr comportano costi inattesi tanto per l’azienda quanto per il dipendente. Per evitare questo genere di problemi, il datore di lavoro deve applicare in maniera rigida la normativa in materia di anticipo Tfr, in particolare la sussistenza dei requisiti previsti, in termini di anzianità di servizio, percentuale richiesta, causali e limiti numerici di concessione dell’anticipo stesso.

Attenzione alla documentazione probante

Un secondo consiglio al fine di non vedersi contestata dagli organi ispettivi la genuina liquidazione dell’anticipo Tfr è rappresentato dall’esigenza di raccogliere dai dipendenti la documentazione a riprova della motivazione per la quale si necessita delle somme.

Ad esempio per la motivazione di:

  • Acquisto della prima casa per il lavoratore stesso o i figli l’interessato può presentare una dichiarazione resa dal notaio ovvero altri documenti idonei;
  • Spese mediche, la dichiarazione della struttura sanitaria o del medico, resa comunque nel rispetto della privacy del paziente;
  • Fruizione di congedi parentali o per formazione, la domanda di congedo parentale trasmessa all’Inps, i documenti comprovanti l’iscrizione ai corsi di formazione o una dichiarazione delle strutture competenti.

Ricorrere sempre a documenti cartacei

Per sostenere il rispetto della procedura di liquidazione dell’anticipo Tfr, in caso di ispezione, è opportuno che tutti gli scambi tra dipendente ed azienda avvengano sulla base di documenti scritti, firmati da mittente e destinatario per ricevuta ed accettazione.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Richiesta del dipendente di anticipo del Tfr, completa di percentuale richiesta (o, in alternativa, dell’importo), motivazione e documentazione probante allegata;
  • Risposta del datore di lavoro circa la richiesta del dipendente;
  • Documenti a sostegno della motivazione addotta dal lavoratore circa l’utilizzo delle somme ricevute.

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