Licenziati nelle piccole imprese, la Consulta alza il risarcimento per gli assunti prima del 2015: fino a 14 mensilità

Con la sentenza 174/2026 la Corte costituzionale estende ai dipendenti delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015 l'aumento dell'indennità per licenziamento illegittimo fino a 10 o 14 mensilità. Chi riguarda, cosa cambia e cosa resta al giudice.

di Redazione Lavoro 0 Commenta

Chi lavora da prima del 2015 in un’azienda con pochi dipendenti e viene licenziato senza una ragione valida ha sempre avuto davanti un tetto molto basso: al massimo sei mensilità di risarcimento, qualunque fosse l’anzianità accumulata. Con la sentenza n. 174 del 2026, depositata il 22 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre, la Corte costituzionale ha tolto il requisito che riservava solo alle imprese più grandi l’aumento dell’indennità fino a 10 o 14 mensilità. Da adesso quell’aumento può riguardare anche i dipendenti delle piccole imprese.

La Consulta non ha inventato una nuova forbice: ha cancellato poche parole da una legge del 1966, e la novità vale dal 29 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione.

Chi è interessato

La norma toccata è l’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, quella sui licenziamenti individuali. Si applica a due condizioni insieme: il lavoratore è stato assunto prima del 7 marzo 2015, cioè prima che entrasse in vigore il contratto a tutele crescenti del Jobs Act, e il datore di lavoro sta sotto le soglie dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In concreto si parla di studi professionali, negozi, artigiani e piccole aziende fino a 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune (5 per le imprese agricole), che non superino i 60 dipendenti in totale.

Il caso da cui nasce la sentenza è un esempio tipico. Un’assistente sanitaria part-time, in servizio dal novembre 2003, viene licenziata per giusta causa nel luglio 2024 da uno studio dentistico con meno di quindici dipendenti, passato nel frattempo a un nuovo titolare. Il Tribunale di Livorno accerta che il licenziamento è illegittimo: l’addebito non era stato contestato prima e il datore non ha provato i fatti. Ma applicando la legge, alla lavoratrice potevano spettare al massimo sei mensilità. Da qui il dubbio di costituzionalità.

Cosa cambia con la sentenza 174/2026

Prima della decisione, l’articolo 8 prevedeva un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il tetto poteva salire fino a 10 mensilità per chi aveva più di dieci anni di anzianità e fino a 14 per chi ne aveva più di venti. Solo che la maggiorazione valeva soltanto per i dipendenti di datori con più di quindici lavoratori: nelle piccole imprese restava lettera morta.

La Corte ha dichiarato illegittimo proprio quell’inciso. Così il massimo diventa:

  • 6 mensilità per chi ha fino a dieci anni di anzianità;
  • 10 mensilità oltre i dieci anni;
  • 14 mensilità oltre i vent’anni.

Il primo gradino, nei fatti, conta ormai poco. La disciplina è «a esaurimento», osservano i giudici, perché vale solo per chi è entrato in azienda prima del marzo 2015: chi è ancora in servizio ha superato i dieci anni di anzianità, e con il passare del tempo sempre più lavoratori oltrepasseranno anche i venti.

Un esempio aiuta a capire l’ordine di grandezza. Con un’ultima retribuzione di 1.800 euro al mese, il risarcimento massimo passa da 10.800 euro a 18.000 euro per chi ha più di dieci anni di anzianità, e a 25.200 euro per chi ne ha più di venti. Sono tetti, non importi garantiti.

Perché la Consulta non ha seguito il giudice di Livorno

Il tribunale chiedeva un’altra cosa: sostituire il tetto di sei mensilità con uno di dodici, dimezzando le 24 mensilità previste dall’articolo 18. La Corte ha respinto la proposta perché avrebbe costruito una regola nuova mettendo insieme pezzi di discipline diverse. Ha scelto un intervento più limitato e già presente nel sistema: allargare la maggiorazione che la legge prevedeva, eliminando la condizione dimensionale.

Pesa anche il confronto con gli assunti dopo il 2015. Con la sentenza 118 del 2025 la Consulta aveva già eliminato il tetto di sei mensilità per gli assunti con le tutele crescenti nelle piccole imprese, che oggi possono arrivare fino a 18 mensilità. I «vecchi assunti» si ritrovavano quindi più deboli dei colleghi entrati dopo, e la giustificazione di questa differenza, secondo la Corte, ha perso gran parte del suo fondamento. La distanza non sparisce del tutto, perché per i vecchi assunti il massimo resta 14 mensilità e solo dopo vent’anni.

Il risarcimento non è automatico

Il giudice continuerà a decidere caso per caso, partendo dai criteri dello stesso articolo 8: numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti. Il numero dei dipendenti occupati, scrive la Corte, conserva rilievo, «sebbene non più in termini ostativi». Un piccolo artigiano con due dipendenti potrebbe quindi ancora essere condannato a pagare meno di un’azienda con quattordici addetti. Resta anche l’alternativa prevista dalla legge: il datore può scegliere di riassumere il lavoratore entro tre giorni invece di pagare l’indennità.

Cause in corso e termini per impugnare

Le pronunce di illegittimità costituzionale producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e si applicano anche alle cause ancora aperte, non ai rapporti ormai chiusi da una sentenza definitiva o da impugnazioni lasciate scadere. Chi ha appena ricevuto la lettera di licenziamento deve rispettare i tempi ordinari: impugnazione scritta entro 60 giorni e deposito del ricorso in tribunale (o richiesta di conciliazione o arbitrato) nei 180 giorni successivi. Per orientarsi sui primi passi c’è la nostra guida su come difendersi da un licenziamento illegittimo.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un avvocato giuslavorista, a un consulente del lavoro o a un’organizzazione sindacale. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.
Condividi

Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.

Argomenti di cui abbiamo parlato

Commenti

0

Per commentare serve un account Money.it gratuito.

Nessun commento: scrivi tu il primo.

Articoli correlati