Licenziamento del lavoratore per ragioni ideologiche: quando è consentito e cosa ricordare per tutelarsi

Claudio Garau

14/11/2022

14/11/2022 - 13:15

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Il licenziamento ideologico o per ragioni ideologiche non è, in linea generale, consentito ma vi sono eccezioni rispetto alla regola generale. Quali sono le condizioni che ne sono alla base?

Licenziamento del lavoratore per ragioni ideologiche: quando è consentito e cosa ricordare per tutelarsi

Tutti coloro che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro sanno o dovrebbero sapere che esistono più modi per interrompere il rapporto lavorativo, su iniziativa del capo. Ci riferiamo, ovviamente, al licenziamento disposto per ragioni disciplinari - vale a dire per un comportamento specifico del lavoratore che va contro i propri doveri aziendali - e al recesso unilaterale da parte del datore di lavoro per motivi di ambito economico e che non attengono dunque alla figura del lavoratore in sé e al suo comportamento. Si tratta dunque dei casi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per giusta causa e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ma non è di questi temi, su cui peraltro ci siamo già soffermati più volte su queste pagine, che vogliamo parlare nel corso dell’articolo che segue. Infatti intendiamo chiederci se esistono altri possibili ipotesi di licenziamento oltre a quelle già ben note ai lavoratori dipendenti, ovvero: è ammissibile dalla legge il cosiddetto licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, il quale prende anche il nome di licenziamento ideologico o per ragioni ideologiche? Ebbene, lo scopriremo insieme più avanti, grazie ad alcune precisazioni che ci consentiranno da un lato di aver ben chiaro il contesto di riferimento e, dall’altro, di dare una risposta puntuale al quesito appena esposto. I dettagli.

Licenziamento per ragioni ideologiche: possibilità e il contesto di riferimento

Come anticipato in apertura, chiedersi se davvero un datore possa licenziare qualcuno per ragioni ideologiche, ovvero perché ’la pensa diversamente’ dalla linea aziendale, significa considerare se - in concreto - possa parlarsi di recesso, anche in casi meno comuni rispetto a quelli di una crisi o riorganizzazione aziendale o a quelli legati alla condotta del lavoratore.

Ebbene, la legge ci dice che, talvolta, è ammissibile il licenziamento per ragioni ideologiche, il quale può ricorrere in tutte le circostanze nelle quali il dipendente non condivida lo spirito e i principi dell’organizzazione di cui fa parte ed, anzi, non riconosca questi ultimi come parte del suo orientamento e modo di pensare.

Attenzione però: è pur vero che, in linea generale, nel nostro ordinamento si applica il principio della nullità del licenziamento per motivi ideologiche e motivi politici, religiosi, sindacali, razziali o sessuali. Quindi il licenziamento che qui ci interessa scatta soltanto in determinate condizioni, come eccezione rispetta alla regola fondamentale.

Un caso pratico in cui non vale il licenziamento ideologico

Quanto abbiamo detto sopra significa che il lavoratore, nella sua sfera privata, può liberamente sostenere opinioni o principi contrastanti con l’orientamento politico, ideologico o religioso del datore di lavoro, a patto che dette opinioni o principi non vadano contro il proficuo svolgimento dell’attività di lavoro e non influiscano sulla professionalità e sulle mansioni di cui al contratto individuale.

Insomma licenziare qualcuno per ragioni ideologiche, e dunque perché rileva un certo modo di pensare che di fatto influisce sulle azioni del lavoratore, è un’ipotesi che va di volta in volta collegata allo specifico caso concreto. Per fare un esempio pratico pensiamo a chi è professore di italiano o matematica in una scuola privata cattolica: laddove il lavoratore si sia sposato con matrimonio civile, oppure abbia divorziato, ciò è da ritenersi comunque irrilevante ai fini del giudizio sull’operato del lavoratore e sulla compatibilità delle sue idee rispetto alla struttura in cui lavora.

Si tratta di fatti privati, che sono fondati su idee e orientamenti che non possono essere alla base di un licenziamento ideologico legittimo. Infatti la materia insegnata dal professore prescinde del tutto dall’orientamento ideologico di quest’ultimo ed è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.

Insomma, l’insegnante può stare tranquillo e potrà proseguire nell’attività di lavoro senza rischiare il licenziamento. Non rischierà dunque di vedersi contestato dalla scuola un comportamento tale da ledere la finalità educativa della scuola cattolica presso cui lavora. Ciò perché le materie insegnate - italiano e matematica nell’esempio che abbiamo fatto - non includono di per sé stesse alcun insegnamento ideologico.

Spetterà se mai al datore di lavoro provare che il lavoratore ha svolto invece attività contrarie agli scopi della struttura per cui lavora, nel caso si voglia licenziare il dipendente per ragioni ideologiche.

Cosa dice la legge su questo tipo di recesso

Lo abbiamo accennato in precedenza: a fissare la possibilità del licenziamento ideologico è la legge, che di fatto indica un’eccezione rispetto alla generale normativa in materia di licenziamenti, valevole però a certe condizioni e limiti. Secondo il legislatore per licenziamento ideologico, detto anche ’licenziamento nelle organizzazioni di tendenza’, si fa riferimento a quello inflitto per motivi:

  • collegati alla mancata adesione, da parte del lavoratore, alle finalità e all’etica dell’organizzazione cui appartiene;
  • che sono incompatibili con la prosecuzione dell’attività di lavoro.

Tornando al caso pratico di cui sopra, pensiamo all’insegnante di religione in una scuola privata gestita da enti ecclesiastici: laddove il professore, nel corso del tempo, cambi le proprie convinzioni religiose, oppure dia luogo a comportamenti della vita privata non conformi con la tendenza dell’organizzazione, il rischio di incappare in un licenziamento ideologico si fa concreto. Questi casi rappresentano infatti una violazione che non può restare ’confinata’ nell’ambito della vita privata del lavoratore, senza produrre conseguenze sul lavoro.

In altre parole nelle scuole gestite da enti ecclesiastici, la finalità di tutela dell’’orientamento religioso’ della scuola si pone soltanto in rapporto con gli insegnamenti che si ricollegano con questo orientamento - ed evidente è il caso degli insegnanti di religione, che quindi potrebbero rischiare il licenziamento ideologico.

In buona sostanza, detto recesso è ammissibile in quelle ipotesi pratiche in cui l’adesione ideologica diretta a una certa struttura sia un prerequisito della prestazione lavorativa. Non solo. In base all’intensità degli elementi di contrasto, detta forma di licenziamento potrà essere per giusta causa (il cd. licenziamento in tronco) o per giustificato motivo soggettivo (con obbligo di preavviso al dipendente).

Ulteriori condizioni del licenziamento ideologico: il datore di lavoro non imprenditore

A questo punto c’è una importante condizione da chiarire, che attiene invece al ruolo del datore di lavoro. Ebbene, la possibilità di ricorrere al licenziamento ideologico vale soltanto per i datori di lavoro:

  • che non sono imprenditori,
  • e che svolgono, senza fini di lucro, attività di ambito culturale, di istruzione, politico, sindacale, di religione o di culto.

Rimarchiamo inoltre che l’organizzazione di tendenza è quella mirata al compimento di attività in senso ampio ideologica. Non possono essere fatte rientrare in questa tipologia le organizzazioni che svolgono, appunto, attività imprenditoriale - ovvero mirata alla produzione di beni e servizi e a generare un lucro - e che abbiano organizzazione economica, vale a dire fondata sul criterio fondamentale della copertura delle spese attraverso le entrate. E non a caso, in base alla legge, è imprenditore colui il quale svolge professionalmente un’attività economica organizzata, allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Ecco perché, in una eventuale causa in tribunale avente ad oggetto un licenziamento ideologico, spetterà al giudice di merito accertare in concreto la mancanza, nella singola organizzazione, di una struttura imprenditoriale e, invece, la presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza. Ciò sarà fondamentale a fini dell’applicazione della disciplina prevista per le organizzazioni di tendenza e, dunque, anche di quanto abbiamo detto con riferimento al licenziamento ideologico.

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