Tra i poteri del datore di lavoro rientra la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori al verificarsi di condotte dei dipendenti contrarie alle direttive impartite. In tal caso si parla di «potere disciplinare».
La normativa, attraverso la Legge 20 maggio 1970 numero 300 cosiddetto «Statuto dei lavoratori», introduce una serie di obblighi in capo all’azienda che intende adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.
In particolare, a tutela del diritto di questi ultimi a difendersi o comunque presentare documenti a sostegno della propria posizione, è obbligatorio che l’azienda rispetti una particolare procedura, rappresentata da:
- Adozione di un codice disciplinare da portare a conoscenza di tutti i lavoratori;
- Contestazione disciplinare ai lavoratori;
- Concessione di un termine di cinque giorni al lavoratore per presentare eventuali giustificazioni;
- Accoglimento delle giustificazioni del lavoratore o, al contrario, adozione di un provvedimento disciplinare.
Sempre a tutela del lavoratore, la contestazione disciplinare dev’essere:
- Redatta in forma scritta;
- Comunicata al dipendente con raccomandata a mani o, in alternativa, raccomandata A/R.
In caso di consegna «fisica» della lettera può verificarsi il problema del dipendente che non intende ritirare la missiva né tantomeno firmarla «per ricevuta».
Come deve comportarsi in questi casi l’azienda? Analizziamo la questione in dettaglio.
Lettera di richiamo, cosa fare se il dipendente non firma
Inviare la raccomandata con avviso di ricevimento
Nell’ipotesi in cui il dipendente non intenda ricevere la lettera di richiamo disciplinare l’azienda è tenuta ad inviargli il documento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
In tal caso è quindi necessario:
- Redigere una nuova lettera, cambiando la modalità di invio indicata all’inizio da «raccomandata a mani» a «raccomandata A/R» ed altresì inserendo la sola firma del datore di lavoro e la data (in tal caso, com’è logico, non è necessario lo spazio per la firma del lavoratore);
- Procedere all’invio della missiva;
- Verificare lo stato della consegna attraverso i servizi online del soggetto incaricato della spedizione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto consideriamo ad esempio quanto riporta il sito di Poste Italiane («poste.it»), nella sezione dedicata alle «FAQ Spedizioni e Consegne».
Per le raccomandate è possibile tracciare la spedizione:
- Nell’apposita sezione «Cerca spedizioni» di «poste.it» inserendo il codice spedizione presente nella ricevuta sotto il codice a barre, senza interruzioni;
- Chiamando il Servizio Clienti ai numeri 803.160 e 06.4526.3160, fornendo il codice invio;
- Tramite l’applicazione Poste Italiane.
In caso di raccomandata 1 il tracciamento avviene a mezzo di:
- Sito «poste.it» nell’apposita sezione «Cerca spedizioni» di «poste.it» inserendo il codice spedizione presente nella ricevuta sotto il codice a barre, senza interruzioni;
- Chiamata al servizio Clienti ai numeri 803.160 e 06.4526.3160, fornendo il codice invio;
- Inviando un sms al numero 3424072165 con il codice spedizione della raccomandata 1;
- Richiedendo la notifica sulla Bacheca di Poste Italiane per gli utenti registrati su «poste.it»;
- Applicazione Poste Italiane.
A quale indirizzo inviare la missiva?
L’indirizzo cui inviare la missiva è quello noto all’azienda, fornito dal lavoratore in sede di assunzione o successivamente variato. Il datore di lavoro, pertanto, non è obbligato a chiedere conferma dell’indirizzo prima di procedere all’invio della raccomandata, posto che è onere del dipendente segnalare eventuali variazioni.
Un dubbio potrebbe sorgere in merito all’indirizzo da utilizzare nel caso di lavoratori che abbiano comunicato una residenza diversa dal domicilio. A tal proposito è la stessa giurisprudenza di Cassazione a fornire un’utile indicazione, grazie alla sentenza del 5 giugno 2009 numero 13087 che, seppur relativa alla lettera di licenziamento individuale, può a pieno titolo trovare applicazione con riferimento alle lettere di richiamo disciplinare.
Nella sentenza in parola, la Suprema Corte ha affermato che è «rituale la comunicazione del provvedimento di recesso che venga effettuata mediante lettera raccomandata spedita al suo [del lavoratore n.d.r.] domicilio, presupponendo l’operatività della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., che la dichiarazione sia diretta ad una determinata persona e che essa giunga all’indirizzo del destinatario, qualunque sia il mezzo impiegato».
Cosa fare se il lavoratore riceve la raccomandata?
Controllando lo stato di spedizione della raccomandata sul portale del soggetto incaricato dell’invio, l’azienda ha la possibilità di verificare, praticamente in tempo reale, il giorno in cui il lavoratore ha ricevuto la missiva.
Di conseguenza, non è necessario attendere il documento cartaceo che attesti la ricezione della lettera. Il documento in parola potrà comunque essere tenuto agli atti, come ulteriore dimostrazione della ricezione della missiva da parte del dipendente.
A questo punto, avendo nota la data di ricezione della contestazione disciplinare, l’azienda può iniziare a conteggiare i cinque giorni concessi al lavoratore per presentare eventuali giustificazioni o elementi a sua difesa.
Cosa fare se il lavoratore non riceve la raccomandata?
Può accadere che il lavoratore, per svariati motivi, non riceva la raccomandata. In tal caso, stando alla Suprema Corte, vale la presunzione di conoscenza disciplinata dall’articolo 1335 del Codice Civile: «La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia».
La Cassazione ha infatti precisato (sentenza 30 maggio 2014 numero 12195) che «l’atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell’art. 1334 c.c., nel momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizioni, l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia».
Tanto premesso l’azienda, se la raccomandata non è stata ricevuta, è obbligata ad attendere il decorso del periodo di giacenza.
Nel corso del suddetto periodo, ricordiamolo, il lavoratore ha la possibilità di ritirare la missiva, sulla base dell’avviso lasciato all’indirizzo di residenza / domicilio.
Trascorso il periodo di giacenza la lettera può ritenersi consegnata. In tal caso l’azienda potrà prendere a riferimento la data di compiuta giacenza, indicata nei documenti rilasciati dal soggetto incaricato della spedizione ovvero sul portale online del medesimo.