Lavoro stagionale, vitto e alloggio abbassano lo stipendio?

Claudio Garau

18 Maggio 2023 - 13:39

Il lavoro stagionale in estate è diffuso ma deve rispettare specifiche regole di cui al contratto di lavoro e alla contrattazione collettiva. Il vitto e alloggio influiscono sull’entità del compenso?

Lavoro stagionale, vitto e alloggio abbassano lo stipendio?

Il periodo dell’anno che combacia con la stagione estiva vede spesso la ricerca di figure da adibire allo svolgimento dei cosiddetti ’lavori stagionali’, ovvero delle attività che non impegnano tutto l’anno ma soltanto per una sua parte.

Vero è che non tutti sanno di preciso chi sono i lavoratori stagionali e quali attività sono comprese in questa tipologia di contratto di lavoro: ecco perché di seguito coglieremo l’occasione per parlarne, sciogliendo alcuni dubbi a riguardo e rispondendo anche ad una domanda che, non di rado, ci si pone al momento della firma di un contratto di questo tipo, ovvero: vitto e alloggio inclusi nell’accordo con il datore di lavoro, hanno l’effetto di abbassare l’importo dello stipendio, oppure no? Lo scopriremo più avanti, dopo aver fatto luce sul contesto di riferimento. I dettagli.

Lavoro stagionale: che cos’è e quali caratteristiche ha

In quali circostanze un lavoratore è impegnato stagionalmente? Ebbene, si parla di lavoro stagionale nel caso in cui un’attività di lavoro:

  • si svolge ed è concentrata in un certo periodo dell’anno;
  • non presenta il carattere della continuità.

In linea generale il lavoro stagionale è da ricomprendersi nella più estesa definizione di lavoro a tempo determinato, ma se ne differenzia sotto taluni aspetti che - considerata la suddetta domanda a cui vogliamo rispondere - in questa sede non approfondiremo. Ricordiamo però che la vera grande differenza rispetto al lavoro con contratto a tempo determinato è che in ipotesi di lavoro stagionale non sono previste proroghe o rinnovi, a differenza del contratto con un termine. Inoltre, alle attività di lavoro stagionale non si applicano neanche le previsioni circa il limite numerico valevole per le assunzioni a tempo determinato.

Quali sono le singole attività di lavoro da annoverare tra quelle stagionale? Ebbene, l’elenco delle attività stagionali è ancora lo stesso del decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, n. 1525, oltre ad altre ipotesi di cui alla contrattazione collettiva. Essendo un elenco pubblicato circa cinquant’anni fa, non può sorprendere che in esso compaiano anche lavori ormai abbandonati. Oggi i lavori stagionali più diffusi sono quelli di cameriere, animatore turistico, bagnino, addetto alla reception, giardiniere ma non solo.

Vitto nel lavoro stagionale: ecco quando ricorre

In apertura ci siamo chiesti se il vitto e alloggio abbassano lo stipendio e se lo rendono dunque inferiore all’ipotesi dello stipendio del lavoratore stagionale senza vitto e alloggio, ma che cosa sono esattamente questi ultimi? Ricapitoliamolo di seguito per non sbagliare.

Il vitto, nell’ambito di un rapporto di lavoro, si riferisce alla fornitura di pasti o alla copertura delle spese legate agli alimenti da parte dell’azienda o del datore di lavoro. Ciò può comportare l’accesso ad una mensa interna, ad esempio, o la fornitura diretta di pasti durante il periodo del lavoro stagionale o ancora l’utilizzo di buoni pasto. Si tratta, tra gli altri, del caso tipico del cameriere con vitto all’interno del ristorante in cui lavora. Il vitto, ovvero la copertura dei costi alimentari, può includere colazione, pranzo, cena e, eventualmente, spuntini o altri pasti nell’ambito dell’orario di lavoro.

Chiaramente la specifica modalità e l’entità del vitto possono essere fissati nel contratto di lavoro o in accordi ad hoc tra il datore di lavoro e il dipendente assunto per il lavoro stagionale.

Alloggio nel lavoro stagionale: ecco quando ricorre

Come si può agevolmente intuire, l’alloggio, nel contesto di un rapporto di lavoro stagionale, si collega alla fornitura accessoria di un luogo di residenza o di sistemazione nell’ambito del periodo di lavoro. In linea generale, l’alloggio può comportare l’assegnazione di una stanza in un dormitorio aziendale, un appartamento dato dall’azienda o l’accesso a una struttura residenziale rivolta nello specifico ai dipendenti con contratto di lavoro stagionale. Interessante ricordare che l’alloggio fornito con il contratto può includere le spese di affitto, le utenze e servizi quali il gas, l’acqua o l’elettricità. Pensiamo al caso tipico della receptionist di una Spa cui è offerto anche il vitto, oppure al portiere d’hotel a cui è offerto lo stesso beneficio.

Le specifiche aventi ad oggetto l’alloggio, come la tipologia, la localizzazione e le eventuali spese aggiuntive a carico del lavoratore con contratto di lavoro stagionale, devono essere comunque chiaramente stabilite nel contratto di lavoro o in accordi separati. Insomma, va da sé che il singolo dipendente con contratto di lavoro stagionale farà bene a considerare nel dettaglio il proprio Ccnl di settore e il suo contratto individuale di lavoro, per togliersi ogni dubbio circa i dettagli specifici inerenti il vitto e l’alloggio inclusi, come ad es. le modalità di erogazione, le condizioni di utilizzo o le disposizioni applicabili in ipotesi di variazioni o interruzioni dei servizi erogati nell’ambito del vitto e alloggio stesso.

Vitto e alloggio influiscono sull’importo dello stipendio?

Veniamo ora alla domanda che ci siamo posti in partenza. Vitto e alloggio, se previsti nel testo del contratto di lavoro stagionale, vanno a gravare sull’ammontare di quanto erogato al dipendente per la prestazione svolta, oppure no? Ebbene, per scoprirlo il lavoratore stagionale dovrà leggere sul suo contratto di lavoro e, se in esso compare la frase ’vitto e alloggio inclusi’ oppure ’vitto e alloggio gratuiti’, non vi sono dubbi: il datore di lavoro fornirà al dipendente sia il vitto che l’alloggio come parte dei benefici o delle condizioni di lavoro.

In buona sostanza, ciò significa che il lavoratore potrà accedere a pasti e sistemazione nell’ambito del periodo di lavoro stagionale, senza doverne sostenere personalmente le spese e senza che ciò vada a gravare sul suo stipendio.

Come detto sopra, i dettagli esatti di ciò che è incluso nel vitto e nell’alloggio possono cambiare in base al contratto e alle regole in uso nel luogo di lavoro. Sarà dunque compito del lavoratore stagionale informarsi e leggere attentamente cosa dice a riguardo il suo contratto. Ad esempio, per quanto riguarda il vitto, potrebbe essere disposta la possibilità di usufruire di voucher pasto per pranzare in ristoranti convenzionati. Ed ancora, per quanto attiene all’alloggio, potrebbe essere assegnata una stanza o fornito un appartamento per il periodo di lavoro stagionale. In questi ultimi casi pensiamo - ad esempio - al caso tipico della colf o del portiere assunto con questo contratto.

Conclusioni

Come appena visto, le formule ’vitto e alloggio inclusi’ o ’vitto e alloggio gratuiti’ chiariscono perciò che dette agevolazioni saranno date al lavoratore con contratto di lavoro stagionale, senza che siano dedotte o sottratte dall’importo del suo stipendio. Il lavoratore stagionale otterrà così il beneficio del vitto e dell’alloggio senza che ciò influisca negativamente sulla sua remunerazione o compenso per le mansioni svolte. Ecco perché il vitto e alloggio va considerato come un beneficio aggiuntivo e a tutti gli effetti, un benefit ad hoc offerto dal datore di lavoro per agevolare un dipendente che altrimenti dovrebbe procacciarsi a sue spese cibo e dimora.

Se nel contratto di lavoro stagionale non compare esplicitamente la parola «gratuiti» o «compresi» riferendosi al vitto e all’alloggio, il lavoratore stagionale potrebbe pensare che vi sia un costo, un contributo o un addebito associato a queste agevolazioni, che potrebbe andare a gravare sulla retribuzione. In assenza di specifiche indicazioni contrattuali, è importante perciò chiarire direttamente con il datore di lavoro o il responsabile delle risorse umane, per comprendere le condizioni e il meccanismo del vitto e alloggio applicato al suo rapporto di lavoro.

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