IRAP: chi paga? Soggetti passivi ed autonoma organizzazione

Redazione Fisco

16 Settembre 2016 - 19:32

L’IRAP è una delle imposte più discusse nel panorama fiscale italiano, soprattutto per le difficoltà che si incontrano nella definizione dei soggetti passivi. Ecco un’utile infografica.

IRAP: chi paga? Soggetti passivi ed autonoma organizzazione

Il presupposto imponibile dell’IRAP è definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 446/1997:

Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta

Ecco un’utile infografica in materia di inquadramento dei soggetti passivi Irap:

Potrebbe interessarti anche:
IRAP: quando si paga? Base imponibile, calcolo e aliquote

Autonoma organizzazione ed Irap

Nel caso della disciplina Irap il legislatore tributario ha utilizzato un particolare metodo di definizione dei soggetti passivi. In questo caso, infatti, il tributo non è stato collegato ad alcuna norma di sistema, o comunque proveniente da altri settori dell’ordinamento, ma è previsto l’assoggettamento al tributo di qualunque attività autonomamente organizzata.

Qui il riferimento esclusivo è all’organizzazione, senza nessuna ulteriore connessione rispetto all’inquadramento civilistico dell’imprenditore/professionista/lavoratore autonomo (come avviene invece nella definizione di soggetti passivi del Tuir o del decreto IVA).

In questo senso, la prevalente dottrina e la giurisprudenza hanno sin da subito sottolineato come questa particolare concezione portasse:

  • tutte le attività di impresa, in quanto tali, ad essere soggette ad Irap. Ciò in quanto l’attività di impresa implica di per sé l’elemento organizzativo (ivi compreso il caso del piccolo imprenditore così come definito dall’articolo 2083 del codice civile);
  • le attività di lavoro autonomo, invece, potrebbero non essere organizzate per cui occorre verificarne la struttura per poter dire o meno se esse debbano essere assoggettate ad Irap.

La giurisprudenza di questi anni è stata coerente con questa interpretazione, escludendo l’Irap nei confronti di quei soggetti che, pur essendo fiscalmente considerati imprenditori ai fini Irpef e Iva, da un punto di vista sostanziale e civilistico erano lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione.

A questo proposito, molto interessante appare la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 9451/2016 secondo la quale i requisiti necessari per la sussistenza dell’autonoma organizzazione nel presupposto dell’Irap sono tre :

  • il contribuente deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione dell’impresa;
  • il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
  • il contribuente deve avvalersi in modo abituale e non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale, occorre osservare come questa impostazione non può assolutamente essere applicata al caso dei piccoli imprenditori che, invece, sono soggetti ad Irap in quanto possiedono per natura il requisito dell’autonoma organizzazione, ancorché minimale e non prevalente.

Ricapitolando: i soggetti che svolgono attività di impresa così come previsto dal codice civile possiedono per natura il requisito dell’autonoma organizzazione. Per coloro che, invece, svolgono attività professionale il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere verificato caso per caso.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it