Mise: contributi a fondo perduto per investimenti innovativi

Antonella Ciaccia

17/05/2022

17/05/2022 - 21:15

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Dal 23 maggio al via le domande per richiedere contributi a fondo perduto. Il Mise ha messo a disposizione 5 milioni di euro tramite il «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole».

Mise: contributi a fondo perduto per investimenti innovativi

A partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022, per le imprese agricole sarà possibile presentare domanda per la concessione di agevolazioni finalizzati a investimenti innovativi. Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione 5 milioni di euro.

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti, esclusivamente a una, o a entrambe, le seguenti attività: la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di tali prodotti.

Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono essere di importo inferiore a 5.000 euro, mentre il tetto massim per le agevolazioni è di 20.000 euro per soggetto beneficiario.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale 13 maggio 2022 ha integrato il precedente decreto direttoriale 2 maggio 2022 con cui sono state rese note le modalità di presentazione delle istanze.

Vediamo in questa guida a chi si rivolge il «Fondo», quali imprese possono usufruire del contributo a fondo perduto e quali sono le modalità di presentazione della domanda.

Quali aziende possono accedere al Fondo?

Per poter presentare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto, le imprese agricole devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere un’impresa di micro, piccola e media dimensione;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non risultare come imprese in difficoltà;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Si resta esclusi dagli incentivi in presenza di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.

Inoltre, le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono parimenti risultare:

Requisiti fondamentali per gli investimenti

Gli investimenti innovativi oggetto dell’agevolazione devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli. Sono esclusi quelli che riguardano la produzione agricola primaria;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • essere ultimati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuti, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.

Le spese ammissibili

Possono essere coperte dai contributi a fondo perduto del Mise le spese sostenute dalle imprese agricole per l’acquisto e l’installazione di beni:

  • materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

I contributi saranno concessi nella misura del 30%, che potrà arrivare fino al 40%, e sono relativi all’acquisto e all’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Per quanto riguarda le imprese agricole che non sono ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma che comunque intendono realizzare gli investimenti, dovranno attivare il codice Ateco corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

In questo caso, l’impresa agricola deve allegare alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l’attivazione del predetto codice Ateco.

Elenco dei beni materiali di cui all’allegato A della legge 232/2016
Clicca qui per scaricare il file

Spese non ammissibili per ottenere il contributo

Ad ogni modo, il Ministero precisa anche che non è ammesso a contributo alcun costo diverso da quello indicato e, in particolare, non rientrano nell’agevolazione le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di Iva.

L’Iva rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

A quanto ammontano i contributi per le imprese agricole

Riassumendo, secondo quanto argomentato nei precedenti paragrafi, possiamo così schematicamente affermare che per le imprese agricole i contributi sono concessi nella misura del:

  • 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della Legge n. 232 del 2016. (Entrambi gli allegati sono scaricabili in questa pagina);
  • 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni citati.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto beneficiario e le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.

Elenco dei beni materiali di cui all’allegato A della legge 232/2016
Clicca qui per scaricare il file

Termini e modalità di presentazione delle domande

Con decreto direttoriale 13 maggio 2022 è stato fissato l’orario di presentazione delle domande di agevolazione a decorrere dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di concessione del contributo, mentre la valutazione delle domande pervenute sarà fatto secondo l’ordine cronologico di presentazione.

La presentazione di un’ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione di ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, implica la rinuncia alla precedente domanda.

Le imprese agricole interessate dovranno presentare le domande di concessione, esclusivamente e a pena di improcedibilità, tramite Pec, inviando il modulo di domanda di concessione allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it, a partire ripetiamo, dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa agricola.

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