Tra gli eventi che possono interessare la vita di un lavoratore figura la malattia, da intendersi come l’alterazione dello stato di salute cui consegue un’assoluta o parziale incapacità a rendere la prestazione manuale e / o intellettuale dedotta in contratto.
A causa della mancanza dell’attività lavorativa, viene meno il conseguente obbligo del datore di lavoro di riconoscere la retribuzione per i periodi di assenza.
Per ristorare comunque il dipendente interviene l’Inps grazie ad un’apposita indennità economica, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.
Vediamo di seguito alcuni aspetti che l’azienda non deve sottovalutare quando si trova a dover inserire in cedolino l’indennità di malattia Inps.
Indennità di malattia Inps, 5 dettagli da non sottovalutare
Raggiungere i 180 giorni non significa superare il periodo di comporto
L’indennità Inps è riconosciuta nel rispetto di un determinato limite di durata pari, per i lavoratori a tempo indeterminato, a 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Per i dipendenti con contratto a termine la prestazione spetta invece per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. Resta da aggiungere che se il lavoratore, nei 12 mesi immediatamente precedenti, non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia spetta per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.
Il datore di lavoro è bene che non cada nell’errore di pensare che, una volta raggiunti i 180 giorni o il diverso limite imposto dalla normativa, a seguito della mancata erogazione dell’indennità Inps venga meno anche il diritto del lavoratore alla conservazione del posto. Il cosiddetto «periodo di comporto».
Quest’ultimo infatti è suscettibile di avere una durata diversa (di norma superiore) rispetto a quella dell’indennità di malattia, posto che nel primo caso si parla di un arco di tempo superato il quale l’azienda ha la possibilità di risolvere il contratto. Nel caso dell’indennità Inps, al contrario, l’unico elemento in gioco è il trattamento economico.
Verificare attentamente il Ccnl applicato
In linea di principio il trattamento economico per i periodi di malattia, nei confronti dei dipendenti meritevoli dell’apposita tutela garantita dall’Inps, è a carico dell’Istituto stesso.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia prevedere l’erogazione di somme a carico dell’azienda, come la retribuzione per i periodi di «carenza», corrispondenti ai primi tre giorni di malattia.
A tutto questo si aggiunge poi, sempre a norma dei singoli Ccnl, l’obbligo in capo al datore di lavoro di integrare l’indennità Inps per una quota o il 100% della normale retribuzione.
L’azienda è quindi chiamata ad analizzare attentamente il contratto collettivo applicato, al fine di riconoscere gli importi a carico della stessa, senza limitarsi ad anticipare in busta paga la sola indennità Inps.
Attenzione all’indennità ridotta per i periodi di ricovero
L’indennità a carico dell’Inps si determina moltiplicando i giorni indennizzabili per la «retribuzione media giornaliera» in sigla «RMG». Quest’ultima, tuttavia, calcolata in base alla retribuzione lorda percepita nel mese (o nelle quattro settimane) precedenti l’inizio della malattia, non è assunta al 100% ma seconda una percentuale minore, pari a:
- 50% della RMG da moltiplicare per le giornate indennizzabili comprese tra il 4° e il 20° giorno di malattia;
- 66,66% della RMG da moltiplicare per le giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno di malattia.
Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi le percentuali sono quelle sopra indicate non deve tuttavia trarre in inganno l’azienda. Esistono infatti le ipotesi di ricovero in luoghi di cura del dipendente (senza familiari da considerare a carico) dove la percentuale scende drasticamente. Si assume infatti il 20% della RMG dal 4° al 20° giorno. Percentuale che sale al 26,66% dal 21° giorno.
Quale retribuzione assumere a riferimento per i neo assunti?
Come descritto poc’anzi, la RMG si calcola prendendo a riferimento la retribuzione lorda percepita nel mese (o nelle quattro settimane) precedenti l’inizio dell’evento morboso.
Se il lavoratore non può far valere un mese di lavoro si prende a riferimento la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato ovvero, quando non risulta neanche una giornata retribuita, si assume (andando a ritroso) il periodo più recente in cui esiste retribuzione.
Tuttavia, in caso di lavoratori neo assunti, può accadere che l’interessato sia assente in malattia già nel primo mese in forza. In queste situazioni quale retribuzione assumere a riferimento per il calcolo della RMG?
Di norma i programmi paghe prendono come base il compenso lordo spettante al lavoratore ipotizzando che lo stesso abbia prestato l’attività in tutte le giornate lavorabili, in funzione dell’orario settimanale indicato nel contratto di lavoro ed inserito nell’anagrafica dipendente all’interno del software.
In questo modo si crea una retribuzione «figurativa» utilizzata poi per calcolare la RMG che, in caso contrario, avrebbe come risultato 0, posto che la malattia ha interessato il primo mese in forza in azienda.
Attenzione alle categorie cui non spetta l’indennità Inps
L’Inps non eroga l’indennità di malattia in favore di tutte le categorie di lavoratori ma, al contrario, in base al settore di inquadramento dell’azienda, cambiano i soggetti beneficiari.
La prestazione spetta infatti a:
- Operai e categorie assimilate, lavoratori a domicilio, per le aziende inquadrate nel settore Inps Industria e artigianato;
- Operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri), lavoratori a domicilio, per realtà inquadrate nel Commercio;
- Salariati, per i datori di lavoro inquadrati nel settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- Operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, salariati fissi (contratto annuo o inferiore all’anno), braccianti fissi, obbligati, avventizi (giornalieri di campagna) ed assimilati, compartecipanti, piccoli coloni, per le realtà del settore Agricoltura.
In tutti gli altri casi, la copertura economica della malattia è governata da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
L’azienda che erroneamente eroga l’indennità Inps per gli eventi di malattia di un dipendente che non rientra nelle categorie citate può vedersi arrivare una comunicazione dell’Istituto in cui si chiede la restituzione delle somme, con applicazione di interessi e sanzioni.