Imu 2025, buone notizie per queste persone: non devono pagarla

Patrizia Del Pidio

4 Giugno 2025 - 16:38

Anche se non sembra, sono molte le persone che potrebbero essere esentate dal pagamento dell’Imu anche nel 2025. Vediamo chi non deve pagare l’imposta il 16 giugno.

Imu 2025, buone notizie per queste persone: non devono pagarla

Il pagamento dell’acconto Imu 2025 è alle porte, il termine ultimo per effettuare il versamento è il 16 giugno, ma alcuni proprietari di immobili non devono pagarla. Non tutti, infatti, sono tenuti al versamento dell’imposta perché sono previste diverse esenzioni. Quella più conosciuta è relativa all’abitazione principale, ovvero quella in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza. Per essere riconosciuta è necessario che l’immobile non sia accatastato in una categoria di lusso.

Oltre a quella per l’abitazione principale, però, esistono diverse tipologie di esenzioni che permettono di non versare l’imposta o di pagarla in modo ridotto. Per poterne beneficiare bisogna rientrare in particolari casistiche e possedere precisi requisiti.

Da diversi anni, oltre alle esenzioni previste stabilmente dalla normativa, c’è un’importante novità che riguarda i coniugi che hanno una doppia residenza: non sono più tenuti a pagare l’Imu su entrambi gli immobili in cui vivono ma possono godere della doppia esenzione a patto che entrambi riescano a dimostrare la residenza non sia fittizia.

Particolare attenzione il legislatore, poi, la dedica al disabile o all’anziano che, pur avendo una sola abitazione, ha dovuto spostare la residenza in una casa di cura. Anche in questo caso sono richiesti requisiti ben precisi per avere diritto all’esenzione che, tra l’altro, deve essere prevista dalla delibera comunale.

Esenzioni ci sono poi per abitazioni che non sono agibili o abitabili, in fase di ristrutturazione, colpite da eventi sismici, ecc...

Per questi immobili l’Imu non si paga

Oltre all’abitazione principale sono esentate dal pagamento dell’Imu anche le pertinenze che vanno individuate in quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai), C/6 (stalle e scuderie, garage) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Per queste tipologie di immobili l’esenzione è valida soltanto per una unità per ognuna delle categoria catastali: si può non pagare l’Imu su una cantina, un garage e una tettoia, per esempio, ma si deve pagare l’Imu su almeno una tra solaio e cantina (entrambe le unità sono categoria C2).

L’Imu non si paga su:

  • le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizia a proprietà indivisa che sono adibite ad abitazione principale dai soci;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata, dopo la separazione legale, il divorzio o l’annullamento, al coniuge;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per cui non sono richieste la dimora abituale e la residenza anagrafica.

L’imposta si paga, invece, al 50% su un solo immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, a patto che non risulti locato o concesso in comodato d’uso.

Imu separati e divorziati

L’Imu è una imposta dovuta da tutti coloro che hanno un diritto reale sull’immobile e sono esclusi dal pagamento solo gli immobili adibiti ad abitazione principale. I proprietari di un appartamento o di una casa, quindi, sono tenuti al pagamento a meno che l’immobile non sia adibito ad abitazione principale.

Quando due coniugi si separano o divorziano e sono comproprietari di una casa, il coniuge che è costretto a lasciare la casa coniugale deve spostare la sua residenza. L’immobile, per questo coniuge, quindi, non è più adibito ad abitazione principale anche se rimane il diritto reale sull’immobile, visto che ne rimane comproprietario. E questo, potrebbe far pensare che sia soggetto al pagamento dell’Imu.

Ma l’autorità giudiziaria assegna l’immobile a uno solo dei coniugi stabilendo, di fatto, quale dei due abbia il diritto di abitazione negandolo all’altro. In questo caso l’obbligo del pagamento dell’Imu non è più legato alla proprietà dell’immobile ma al diritto di abitazione.

Solo il coniuge assegnatario dell’immobile, quindi, è tenuto al pagamento dell’Imu, ma se l’immobile non è di lusso, avendo in esso la residenza ed essendo, quindi, abitazione principale, rientra di diritto nell’esenzione dal pagamento.

Il coniuge non assegnatario, invece, pur restando proprietario, rimane come “nudo proprietario” dell’immobile visto che non può né abitarlo né venderlo. Proprio per questo motivo, non è tenuto al pagamento dell’Imu.

A chiarire questo punto molto delicato è la circolare 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Circolare 1/DF
Circolare 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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