Imposta di donazione: calcolo, versamento e beni interessati

Simone Micocci

30/01/2018

02/02/2018 - 09:14

condividi

La donazione non è gratuita: a seconda dei beni interessati e dei soggetti coinvolti, infatti, c’è da pagare l’imposta di donazione. Ecco come si calcola e su quali beni si applica.

 Imposta di donazione: calcolo, versamento e beni interessati

L’imposta sulle donazioni si applica sui beni o sui diritti per i quali avviene il trasferimento della proprietà. La donazione infatti non è esente da costi poiché su questa si applica un’imposta calcolata in base al valore dei beni o di eventuali diritti reali interessati dal provvedimento e ai soggetti coinvolti.

Come noto, infatti, la donazione è quell’atto di liberalità con il quale si trasferisce ad altri un bene mobile o immobile. Possono rientrare nella donazione anche la costituzione di un nuovo diritto (per esempio l’usufrutto o l’abitazione), la cessione di un credito o anche la liberazione da un obbligo.

Degli aspetti fondamentali della donazione, come ad esempio su come farla e a chi rivolgersi, ne abbiamo parlato nell’articolo guida di riferimento (clicca qui per consultarlo) mentre qui ci soffermeremo sull’aspetto economico di questo strumento per il trasferimento della proprietà di un bene o della titolarità di un diritto.

Di seguito risponderemo alla domanda “quanto costa la donazione” facendo chiarezza su tutte le regole per il calcolo dell’imposta.

Donazione per atto pubblico

Per la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. Tuttavia, le donazioni che hanno per oggetto somme di denaro o altre cose di modico valore sono valide anche con la sola consegna.

Per effettuare la donazione è necessario il versamento di un’imposta per la quale l’importo varia a seconda del rapporto di parentela tra donante e destinatario della donazione. In particolare, a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. Questo significa che, al di sotto di questi valori, la donazione non viene tassata.

L’imposta si applica sul valore del bene o dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi, compreso il caso di donazione di beni situati all’estero, qualora il beneficiario sia residente in Italia.

Beni sui quali si applica l’imposta

L’imposta si applica solamente quando la donazione interessa determinati beni. Si tratta delle stesse categorie sulle quali si applica l’imposta di successione, quali:

  • beni immobili;
  • beni mobili di qualsiasi tipo;
  • azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la sede legale, l’amministrazione o il loro oggetto principale in Italia;
  • obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato);
  • crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia;
  • liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata come il pagamento di un debito altrui o la rinuncia alla rivalsa).
    l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato.

Esenzioni

Ci sono delle categorie di beni, però, sui quali non si applica l’imposta. Ad esempio, sono escluse le donazioni a favore dei soggetti pubblici, quali:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Province;
  • Comuni;
  • altri Enti Pubblici.

Ne sono escluse anche le Onlus legalmente riconosciute e i partiti politici. Anche sugli autoveicoli iscritti al PRA non si applica l’imposta di donazione, così come per i beni mobili che sono considerati di modico valore.

Infine, sono esenti da imposta di donazione le aziende trasferite dall’imprenditore ai figli, ma solo quando l’esercizio dell’attività prosegue per un periodo di almeno 5 anni.

Calcolo imposta di donazione

L’imposta è dovuta dal beneficiario della donazione tenendo conto delle seguenti aliquote e franchigie ( ossia le soglie al di sotto delle quali l’imposta non è dovuta):

  • 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
  • 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
  • ancora 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
  • 8%, senza franchigia, se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Ci sono delle agevolazioni per le persone soggette da handicap introdotte con l’approvazione della Legge 104. Nel dettaglio, al soggetto portatore di grave handicap l’imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di €. 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).

Come si versa l’imposta

Come anticipato, affinché la donazione sia valida questa deve essere fatta in presenza del notaio. È questo che ha il compito di redigere l’atto, di registrarlo all’Ufficio delle Entrate e a provvedere al versamento dell’imposta di donazione di quella di registro (pari a 200€).

Inoltre, se la donazione ha come oggetto beni immobili, sono dovute anche le imposte di tipo ipotecaria e catastale nella misura rispettiva del 2% e dell’1% (€50,00 con decorrenza 1° gennaio 2014, se «prima casa» acquistata da privati, €200 se comprata direttamente dall’impresa).

L’imposta sulle donazioni va versata contestualmente alla registrazione dell’atto.

Argomenti

Iscriviti a Money.it