Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scadenza in arrivo. Chi deve pagare

Nadia Pascale

21 Maggio 2026 - 08:50

Scade il 1° giugno il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2026. Ecco chi deve pagare, come prendere visione degli importi dovuti e come pagare.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scadenza in arrivo. Chi deve pagare
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Entro il 1° giugno 2026 deve effettuarsi il versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026. Devono fare il versamento dell’imposta di bollo i titolari di partita Iva che hanno emesso fatture nel primo trimestre del 2026 senza addebito Iva.

L’importo è pari a 2 euro per ciascuna fattura emessa senza addebito Iva, qualunque sia l’ammontare della fattura elettronica emessa. L’imposta è dovuta solo per le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Non sono soggette a bollo le fatture riguardanti alcune operazioni non imponibili IVA.

La normativa prevede che gli importi siano versati trimestralmente: entro il 31 maggio deve essere versata l’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno in corso nel 2026, il 31 maggio è domenica e, di conseguenza, il termine di versamento slitta al 1° giugno 2026.

Vediamo chi deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre 2026 entro il 1° giugno.

Imposta di bollo fatture elettroniche: come funziona

Le fatture elettroniche a cui applicare l’imposta di bollo, in precedenza si usava la marca da bollo cartacea del valore di 2 euro da comprare al tabacchino, sono quelle senza addebito Iva.
Affinché una fattura elettronica sia assoggettata a imposta di bollo è necessario spuntare “Si” nel campo “Bollo virtuale” e l’importo dovuto, complessivamente per tutte le fatture elettroniche emesse, deve essere versato dal contribuente periodicamente.

Le regole per il versamento dell’imposta di bollo sono particolari. Ecco in breve come funziona:

  • l’imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre deve essere versata entro il 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre;
  • l’importo dovuto per il terzo trimestre deve essere versato qualunque sia l’ammontare complessivo del debito maturato;
  • L’importo dovuto per il quarto trimestre deve essere versato entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto all’anno di imposta a cui si riferisce. Ad esempio, per il 4° trimestre 2026 il versamento deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2027.

Come effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 1°giugno 2026

La prima cosa da fare è controllare gli importi dovuti: basta andare sul sito “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e accedere con CIE, SPID o CNS.

Dalla pagina “Fatture e corrispettivi” è necessario scegliere, nel box “Consultazione”, la voce “Fatture elettroniche e altri dati Iva”. A questo punto si seleziona la voce “fatture elettroniche” e la voce “pagamento Imposta di bollo”. Qui è possibile visionare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali è dovuto il versamento.

Sono visibili due elenchi:

  • Elenco A (non modificabile): riporta i i dati delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che contengono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Si tratta delle fatture in cui è valorizzato con “SI” il campo “Bollo Virtuale” della fattura elettronica;
  • Elenco B (modificabile): segnala le fatture che non contengono l’indicazione dell’imposta di bollo, ma che, secondo l’Agenzia, hanno i requisiti per esserne soggette.

L’elenco B può essere modificato solo fino al giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi, entro il 30 maggio può essere modificato l’elenco B del primo trimestre.

Il pagamento può essere eseguito direttamente dalla pagina, basta inserire il proprio codice Iban per l’addebito in conto corrente.

Il pagamento può essere effettuato anche con il modello F24, che deve essere completato con il codice tributo che le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è 2521. In caso di versamento in ritardo, oltre il termine di scadenza, devono essere versati anche sanzioni e interessi. In questo caso i codici tributo sono:

  • 2525: sanzioni;
  • 2526: interessi.