Malattia nei giorni festivi, come funziona? Viene pagata?

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3 Luglio 2025 - 15:32

Come funziona la malattia di un lavoratore se cade in un giorno festivo? Chi paga? Le risposte.

Malattia nei giorni festivi, come funziona? Viene pagata?

La malattia è un evento che impedisce la prestazione lavorativa. Dal diritto alla copertura economica sino all’assenza alle visite fiscali, che effetto hanno le festività?

Se la malattia si protrae in giorni festivi, questi vengono pagati? I dubbi sono leciti in quanto, se il lavoratore si ammala, si palesano conseguenze per il rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare (e verificare che sia trasmesso all’Inps) il certificato medico di malattia e di rendersi reperibile nelle apposite fasce orarie in cui gli organi pubblici competenti possono effettuare visite di controllo, richieste dal datore di lavoro o disposte d’ufficio dall’Inps.

In sintesi, in Italia i giorni festivi durante un periodo di malattia non interrompono il periodo di malattia, ma vengono trattati diversamente a seconda della categoria professionale (operai vs impiegati) e del CCNL.

Di seguito una guida per chiarire come e se viene pagata la malattia nei giorni festivi.

La festività interrompe il certificato medico di malattia?

Il lavoratore malato è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. I tempi e le modalità per segnalare l’evento all’azienda sono disciplinati dai singoli contratti collettivi nazionali o aziendali. A seguire, il dipendente deve sottoporsi a un accertamento sanitario da parte del medico curante.

Il medico, a sua volta, redige online un certificato di malattia, trasmesso all’Inps e, per il tramite dell’Istituto, al datore di lavoro.

La certificazione è costituita da:

  • Certificato di diagnosi, con l’indicazione della causa della malattia e delle date iniziali e finali;
  • Certificato di prognosi, con la sola indicazione del periodo di assenza.

Solo quest’ultimo documento viene, per motivi di privacy, rilasciato al datore di lavoro.

Nella compilazione del certificato se, secondo la valutazione del medico curante, la malattia interessa un arco di tempo comprensivo della festività, quest’ultima non sospende il decorso della prognosi. Non sarà quindi necessario produrre due distinti certificati ma uno solo, per l’intero periodo di malattia del lavoratore.

Operai in malattia e giorni festivi: chi paga?

L’INPS non indennizza i giorni festivi e le domeniche durante la malattia.

I giorni feriali e il sabato (se previsto come lavorativo nel contratto) sono indennizzati dall’ente a partire dal 4° giorno con percentuali crescenti (50 % fino al 20° giorno, poi 66,66 %).

Il datore di lavoro, quindi, copre festivi e domeniche (poiché INPS non paga), più gli eventuali primi 3 giorni (carenza).

Malattia e giorni festivi impiegati

L’INPS indennizza tutti i giorni previsti dal certificato, inclusi domenica e sabato, ma esclude le festività nazionali infrasettimanali (festivi “reali”).

Il datore di lavoro copre le festività infrasettimanali non pagate dall’INPS, integrando la differenza fino al 100 %.

Malattia nei giorni festivi, chi paga? Esempi

Sulla base delle considerazioni sopra menzionate, ecco alcuni esempi pratici.

Un operaio è in malattia dal 23 dicembre (lunedì)al 27 dicembre (venerdì). Il 25 dicembre (mercoledì) è festivo. L’INPS non paga né il 25 dicembre né la domenica. Il datore di lavoro paga il 25 dicembre come festività retribuita.

Per un impiegato in malattia nello stesso periodo appena descritto, l’INPS copre lunedì, martedì, giovedì, venerdì (dal 4° giorno, se previsto) ma non il 25 dicembre.

Il datore paga il 25 dicembre come festivo.

La festività sospende le visite di controllo?

Il controllo sullo stato di malattia del dipendente può avvenire soltanto attraverso apposite strutture sanitarie pubbliche: Inps e Asl.

Di conseguenza:

  • previa richiesta telematica del datore di lavoro, inviata collegandosi a «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns;
  • grazie a una decisione d’ufficio dell’Inps;

Le strutture competenti possono effettuare visite di controllo nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Le fasce orarie operano anche per domeniche e giorni festivi.

Di conseguenza, la festività non sospende l’obbligo del lavoratore di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, durante l’intera durata della malattia.

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