I bidelli devono fare le pulizie? Cosa dice la legge

Isabella Policarpio

25 Giugno 2021 - 16:57

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I bidelli devono pulire le aule e i bagni? Per la Cassazione chi non lo fa rischia il licenziamento. Cosa prevede la legge.

I bidelli devono fare le pulizie? Cosa dice la legge

Spetta ai bidelli pulire le aule, i bagni e, in generale, la scuola? Anche se in molti istituti la pulizia è demandata a ditte esterne (spesso cooperative) i bidelli hanno comunque il compito di mantenere puliti e ordinati gli spazi adibiti al pubblico.

Eppure sul fatto che i bidelli debbano fare le pulizie esistono pareri discordanti e, talvolta, è lo stesso personale ATA a non conoscere i propri doveri: è quanto accaduto ad un bidello di Bergamo, che è stato licenziato per non aver provveduto alle pulizie dell’edificio scolastico.

Facciamo chiarezza su questo punto sulla base di quanto riportato dal CCNL Scuola per i collaboratori scolastici.

Le pulizie rientrano tra le mansioni dei bidelli

A stabilire se le pulizie facciano parte delle mansioni del personale ATA - comunemente indicati come “bidelli” - è il CCNL Scuola, precisamente nelle tabelle allegate relative al personale dell’Area A. Qui sono riportati i doveri dei bidelli e i profili di competenza:

“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.”

Ricapitolando, dal dettato normativo emerge che spetta al personale ATA inquadrato nell’Area A (quindi ai bidelli) l’accoglienza nei locali e la sorveglianza degli alunni, la vigilanza e l’assistenza durante i pasti, la custodia dei locali e - veniamo al punto - la pulizia delle aule, dei banchi e dei servizi igienici.

Se un bidello non pulisce rischia il licenziamento: lo dice la Cassazione

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di cassazione, confermando la legittimità del licenziamento nei confronti di un bidello intimato a causa del “rifiuto reiterato e ingiustificato” di provvedere alla pulizia degli ambienti.

L’uomo, impiegato in un Istituto di Bergamo, sosteneva - erroneamente - che le pulizie non fossero di sua competenza e che fosse adibito soltanto alla sorveglianza e accoglienza degli alunni.

Sia il tribunale di primo grado di Bergamo che la Corte d’appello di Brescia avevano confermato il licenziamento da parte del Ministero dell’Istruzione ma l’uomo, fermo nella sua posizione, ha fatto ricorso in Cassazione.

Ma per i giudici supremi non ci sono dubbi: il rifiuto di provvedere alle pulizie è “una violazione grave, e influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico” e dunque una giusta causa di licenziamento.

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