Fringe benefit ad ex dipendenti, attenzione a questo errore poco conosciuto

Paolo Ballanti

28 Giugno 2024 - 15:59

La retribuzione in natura può essere corrisposta anche agli ex dipendenti. In questo caso però è bene fare attenzione ad evitare un errore in busta paga sconosciuto ai più. Scopriamo di cosa si tratta

Fringe benefit ad ex dipendenti, attenzione a questo errore poco conosciuto

La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (cosiddetto TUIR) promuove il principio di omnicomprensività nel momento in cui dispone (articolo 51, comma 1) che il reddito di lavoro dipendente è «costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

In base al principio di omnicomprensività sono assoggettati all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e alle relative addizionali regionali e comunali, le somme e i valori, anche se riconosciuti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.

Mentre per «somme» si intendono le erogazioni in denaro riconosciute in busta paga, a titolo ad esempio di paga base, superminimi, indennità e altre somme lorde, nel concetto di «valori» rientrano i beni e servizi attribuiti dal datore di lavoro. Si parla in quest’ultimo caso di «retribuzione in natura» proprio per differenziarla dai compensi in denaro erogati tramite cedolino.

I compensi in natura possono essere corrisposti:

  • A tutti i dipendenti o a determinate categorie di lavoratori;
  • In alternativa a singoli dipendenti, in tal caso si parla di «fringe benefits».

Nella vita aziendale può accadere che i fringe benefits vengano riconosciuti ad ex dipendenti, con i quali non è più vigente alcun contratto di lavoro. In questi casi è bene fare attenzione a non cadere in un errore poco conosciuto. Vediamo in dettaglio quale.

Fringe benefit ad ex dipendenti, attenzione a questo errore poco conosciuto

Compensi in natura non tassati

Nel rispetto del principio di omnicomprensività i compensi in natura sono soggetti a tassazione IRPEF e relative addizionali secondo il valore normale o, al contrario, un valore convenzionale disciplinato dallo stesso TUIR.

In deroga alla tassazione della retribuzione in natura non concorre a formare il reddito, né è soggetto all’imposta sostitutiva sui premi di produttività, il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente non supera, nel periodo d’imposta, il valore convenzionale di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, TUIR).

Per il solo periodo d’imposta 2024, la soglia appena descritta passa rispettivamente a:

  • 1.000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;

a norma dell’articolo 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2023 (Manovra 2024).

I limiti citati comprendono anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il «pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».

Se i beni ceduti, i servizi prestati e / o le somme rimborsate dal datore di lavoro hanno un valore superiore, gli stessi concorrono interamente a formare il reddito.

Attenzione ai compensi in natura riconosciuti agli ex dipendenti

La casistica dei compensi in natura è particolarmente ricca e può comprendere anche la messa a disposizione, da parte dell’azienda, di apposite piattaforme telematiche dove i dipendenti possono scegliere di ottenere uno o più beni / servizi il cui costo è già finanziato dal datore di lavoro.

Se il valore complessivo dei beni e servizi in natura riconosciuti ai dipendenti è inferiore a 258,23 euro o, per il solo periodo d’imposta 2024, a 1.000,00 / 2.000,00 euro non è previsto alcun assoggettamento ad IRPEF e addizionali, applicandosi l’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Un errore poco conosciuto riguarda la tassazione da applicare nelle ipotesi di riconoscimento dei compensi in natura / fringe benefits a beneficio di ex dipendenti.

In situazioni simili il datore di lavoro non deve cadere nell’errore di pensare che, non essendoci più alcuna prestazione lavorativa, il prelievo fiscale non possa trovare applicazione in toto, a prescindere dal superamento o meno della soglia di 258,23 euro ovvero di quella maggiorata (temporanea) in vigore nel 2024.

Sul punto si è espressa l’Agenzia delle entrate con la Risposta ad Interpello del 29 maggio 2009 numero 137/E.

Il pensiero dell’AE

Il pensiero dell’Agenzia entrate trova le mosse dal quesito avanzato da una realtà che ha riconosciuto, nei confronti di soggetti pensionati ex dipendenti, un fringe benefit sotto forma di sconto sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica.

La problematica è sorta a seguito di molteplici istanze pervenute all’Ente previdenziale, da parte dei pensionati ex dipendenti, con le quali si invitava lo stesso, in qualità di sostituto d’imposta, a non operare alcuna ritenuta fiscale sui fringe benefits, in considerazione del fatto che il prelievo fiscale può trovare applicazione solo in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Investita della questione l’Agenzia entrate ha ribadito il suo orientamento consolidato per cui «costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente (o pensionato) percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro» a prescindere dall’esistenza di un connesso tra prestazione lavorativa e retribuzione.

In tal senso quindi le somme percepite dall’ex dipendente pur non riconosciute a seguito dello svolgimento della prestazione lavorativa ma in virtù di una precedente collaborazione contrattuale con il datore di lavoro (poi interrottasi) rientrano comunque tra i redditi di lavoro dipendente e, come tali, soggetti a tassazione.

In altri termini, conclude l’AE, vi rientrano a pieno titolo «quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo».

In conclusione, i fringe benefits erogati agli ex dipendenti devono essere trattati a livello fiscale alla stessa stregua dei beni e servizi riconosciuti ai lavoratori in servizio.

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