Flat tax all’1% sugli aumenti per i giovani: cosa dice davvero il testo della manovra

Non è un bonus da 2.500 euro: l'1% si applica solo all'aumento di stipendio 2027 rispetto al 2026, per i nati dal 1998 con reddito fino a 28.000 euro. Chi ci rientra, quanto si risparmia e i punti ancora aperti.

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di Redazione Fisco 0 Commenta

Il testo ufficiale ridimensiona parecchio l’annuncio. La «flat tax» all’1% per i giovani dipendenti, scritta nell’art. 44 del ddl di Bilancio 2027 (A.C. 3174), non regala 2.500 euro a nessuno e non vale per tutti gli under 30: tassa all’1% soltanto la parte di stipendio 2027 che supera quanto si guadagnava nel 2026, fino a 2.500 euro, e solo se il reddito da lavoro dipendente dell’anno resta entro i 28.000 euro.

Nella conferenza stampa del 28 ottobre la misura era stata presentata come un premio da 2.500 euro tassato all’1%, da incassare in dodici mensilità o in un’unica soluzione (ne avevamo scritto subito dopo l’annuncio). Nel disegno di legge depositato alla Camera il 30 ottobre quel premio non c’è: lo Stato non versa nulla, riduce le tasse su una fetta della retribuzione, e i 2.500 euro sono il limite di quella fetta.

La misura, così come è scritta, vale solo per i redditi percepiti nel 2027. Il ddl va approvato entro il 31 dicembre e requisiti e soglie possono ancora cambiare con gli emendamenti.

Chi ci rientra

Il requisito anagrafico non è «under 30». Il testo chiede di essere nati dopo il 31 dicembre 1997, quindi dal 1° gennaio 1998 in poi. La relazione tecnica parla di lavoratori «di età inferiore a 30 anni», ma fa fede la data di nascita: chi è nato nel 1998 compie 29 anni nel 2027 ed è dentro, chi è nato a dicembre 1997 resta fuori anche se per quasi tutto l’anno avrà 29 anni.

Serve poi lavorare nel settore privato, perché il pubblico impiego è escluso. Il testo non distingue, invece, per tipo di contratto.

Il terzo paletto genera più equivoci. A non dover superare i 28.000 euro è il reddito di lavoro dipendente del 2027, non quello del 2026 e nemmeno la RAL (retribuzione annua lorda). Conta l’imponibile fiscale, cioè il lordo meno i contributi a carico del lavoratore: con la trattenuta più comune, poco sopra il 9%, 28.000 euro equivalgono a una RAL di circa 30.800 euro, ma il dato varia con il contratto.

Come si calcola l’aumento

La flat tax è un’imposta sostitutiva: un prelievo che prende il posto di IRPEF e addizionali regionali e comunali. Non tocca però l’intero stipendio. Si applica alla differenza tra il reddito di lavoro dipendente 2027 e il cosiddetto reddito normalizzato del 2026, con il limite dei 2.500 euro. Il reddito normalizzato si ottiene così: si divide il reddito 2026 per i giorni lavorati nel 2026 e si moltiplica il risultato per i giorni lavorati nel 2027.

Per chi ha lavorato tutti e due gli anni il conto è immediato. Con 22.000 euro di reddito nel 2026 e 24.000 nel 2027 il normalizzato resta 22.000, la differenza è di 2.000 euro e su quella somma si pagano 20 euro di sostitutiva al posto di IRPEF e addizionali.

Diverso il caso di chi è stato assunto a metà 2026. Ingresso il 1° luglio, 184 giorni di lavoro e 10.000 euro di reddito; poi 21.000 euro nel 2027, lavorando tutto l’anno. L’aumento apparente è di 11.000 euro, ma il 2026 viene riportato su base annua (10.000 / 184 × 365 = 19.836,96 euro) e la quota agevolata scende a 1.163,04 euro, con 11,63 euro di sostitutiva. Conta l’aumento della paga giornaliera, non i mesi lavorati in più.

Negli esempi i giorni lavorati sono contati come giorni di calendario del rapporto di lavoro: è un’ipotesi, perché il testo non li definisce (se ne parla più avanti).

Quanto vale in euro

Con un reddito entro i 28.000 euro, la quota sottratta all’IRPEF cade nel primo scaglione, che secondo il ddl resta al 23% anche nel 2027 (le nuove aliquote IRPEF della manovra intervengono sullo scaglione successivo). Nel primo esempio si evitano 460 euro di IRPEF lorda e se ne versano 20 di sostitutiva, per un guadagno di 440 euro. Nel secondo si arriva a circa 256 euro.

Il tetto si raggiunge quando il reddito 2027 supera di almeno 2.500 euro il reddito normalizzato del 2026: 575 euro di IRPEF evitata, meno 25 di sostitutiva, danno 550 euro. Si aggiungono le addizionali regionale e comunale non dovute su quella quota, qualche decina di euro a seconda di dove si vive.

La parte tassata all’1% non sparisce dal reddito: quando deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche non fiscali, dipendono da requisiti reddituali, il ddl impone di contarla.

Il vantaggio presuppone di pagare l’IRPEF. Chi ha un reddito così basso che le detrazioni azzerano già l’imposta non risparmia niente, e siccome la sostitutiva scatta da sola finisce per versare un 1% che altrimenti non dovrebbe: fino a 25 euro. In questi casi può convenire l’opzione per la tassazione ordinaria, descritta più avanti. Restano invece dovuti, alle condizioni già previste, il trattamento integrativo (l’ex bonus Renzi) e la somma esentasse del taglio del cuneo fiscale.

Cosa succede in busta paga

L’1% lo applica il datore di lavoro quando paga lo stipendio, e i conti si chiudono al conguaglio di fine anno.

Il dipendente ha due strade. Può tornare alla tassazione ordinaria, con una comunicazione scritta al datore o nella dichiarazione dei redditi. Oppure può chiedere per iscritto che durante l’anno gli vengano trattenute in via provvisoria IRPEF e addizionali: se al conguaglio l’agevolazione spetta, il datore applica la sostitutiva e gli restituisce la differenza. Per chi non è sicuro di restare sotto i 28.000 euro è la scelta più prudente.

Se il conguaglio rivela che la sostitutiva non spettava, o spettava su una base più piccola, il datore recupera le imposte dovute. Sopra i 60 euro il recupero si divide in dieci rate uguali, a partire dalla prima busta paga su cui pesa il conguaglio.

Dove si inciampa

La soglia dei 28.000 euro è secca. Un euro di reddito in più nel 2027, magari per uno straordinario o una gratifica pagata a dicembre, e il beneficio sparisce per intero.

Ci sono poi le incompatibilità. Chi resta nell’1% perde altre agevolazioni, tra cui la sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale prevista dallo stesso ddl, il trattamento integrativo speciale (diverso da quello ordinario) per i dipendenti di turismo, terme e pubblici esercizi e la sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Tornano applicabili solo optando per l’ordinario. La flat tax non si somma nemmeno ai regimi per i lavoratori impatriati, per docenti e ricercatori e per i neoresidenti.

Resta da chiarire un punto di coordinamento. Tra le agevolazioni escluse, l’art. 44 richiama la sostitutiva del 15% su notturno, festivi e turni nella versione della legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 10, della legge 199/2025). Lo stesso ddl, però, abroga quel comma e ne sposta la disciplina, valida per il 2026 e il 2027, nel nuovo art. 360-septies del TUIR, che l’art. 44 non cita; non lo menziona nemmeno la relazione illustrativa. Dal testo, quindi, non si ricava con certezza se nel 2027 l’1% e il 15% si possano sommare.

Le domande ancora aperte

La lacuna più vistosa riguarda chi trova il primo impiego nel 2027. Senza reddito né giorni lavorati nel 2026 il reddito normalizzato non si può calcolare, e il testo non dice che cosa succede: tutto il reddito 2027 diventa aumento, entro i 2.500 euro, oppure l’agevolazione non spetta? Eppure la relazione illustrativa parla di un regime per i «giovani lavoratori neoassunti».

Mancano anche una definizione dei giorni lavorati (di calendario o effettivi? e con part-time, malattia, maternità?) e una regola per chi cambia datore. Il nuovo sostituto d’imposta dovrebbe conoscere il reddito 2026 maturato altrove, ma l’art. 44 non chiede al lavoratore di attestarlo per iscritto, come fa invece la norma sul notturno.

Sono lacune che toccano proprio la platea a cui la misura si rivolge. Senza correzioni in Parlamento o istruzioni dell’amministrazione finanziaria, toccherà ai datori di lavoro scioglierle da soli con le prime buste paga del 2027.

DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) o agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Normative e interpretazioni possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.
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