Fattura cointestata detrazioni fiscali è obbligatoria?

Nadia Pascale

27 Aprile 2023 - 12:28

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Quando una spesa è sostenuta da più soggetti o in favore di persone fiscalmente a carico è obbligatoria la fattura cointestata per avere le detrazioni fiscali?

Fattura cointestata detrazioni fiscali è obbligatoria?

Ci sono casi in cui potrebbe risultare utile richiedere la fattura cointestata. Si tratta in realtà di un’eccezione nel nostro ordinamento, infatti la normativa ammette la possibilità di intestare una fattura a più soggetti solo nel caso in cui il cessionario del servizio o bene, cioè il destinatario della fattura, sia un privato, mentre non è ammessa nel caso in cui il destinatario sia un titolare di partita Iva che agisce come professionista o impresa.

Fatta questa premessa, occorre ricordare che in alcuni casi può essere consigliato avere la fattura cointestata per poter ottenere dei benefici fiscali e in particolare per avvalersi di detrazioni. Faremo quindi una disamina sui casi in cui può essere necessaria tale scelta e valuteremo se la fattura cointestata è obbligatoria.

Detrazioni fiscali e Iva agevolata al 4%, c’è obbligo di fattura cointestata?

Perché potrebbe essere obbligatorio in alcuni casi avere la fattura cointestata? Questa la domanda a cui si cercherà di dare risposta.

La regola generale è che le detrazioni fiscali possono essere fatte valere dal soggetto che risulta intestatario della fattura. Vi sono però dei casi in cui i benefici fiscali sono rivolti a particolari categorie di soggetti, ad esempio nel caso dell’Iva agevolata al 4% per i disabili, di conseguenza dalla fattura deve emergere chi è il reale destinatario della prestazione, sebbene non sia il soggetto che effettua il pagamento. Solo in questo modo è possibile infatti accedere a determinate agevolazioni specifiche.

In questi casi molti si chiedono se è obbligatorio avere una fattura cointestata per potersi avvalere delle detrazioni fiscali. Vediamo cosa dice in proposito l’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali riservate ai portatori di handicap, esse spettano al diretto interessato e nel caso in cui siano fiscalmente a carico di altro familiare convivente, spettano a costui.

Un soggetto si considera fiscalmente a carico nel caso in cui abbia un reddito personale non superiore a 4.000 euro per i figli di età fino a 24 anni, limite così fissato nel 2019. Per i figli di età superiore il limite è 2.840,51 euro annui. Specifica l’Agenzia delle entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali per disabili che

per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Nel caso di disabile fiscalmente a carico di un familiare, la fattura può essere intestata al disabile stesso o al familiare, ma seguendo queste regole:

  • Nel caso in cui la fattura sia intestata al familiare a cui il disabile è fiscalmente a carico, nella fattura deve essere indicato che le prestazioni sanitarie sono state effettuate nei confronti del figlio, indicando il relativo codice fiscale;
  • Nel caso in cui alle spese abbiano contribuito due familiari, ad esempio padre e madre, occorre indicare in fattura anche le quote di partecipazione alla spesa, in questo modo entrambi potranno usufruire della detrazione pro quota;
  • Nel caso di fattura intestata disabile, sebbene fiscalmente a carico, la detrazione comunque spetta ai soggetti a cui il disabile è fiscalmente a carico;
  • Nel caso di disabile non fiscalmente a carico la fattura deve essere intestata esclusivamente a costui e solo lui potrà avvalersi delle detrazioni fiscali.

Sottolinea infatti l’Agenzia delle entrate

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Le deduzioni fiscali non sottostanno alla stessa regola, infatti queste possono essere fatte valere dal soggetto che ha sostenuto la spesa anche nel caso in cui il disabile non sia fiscalmente a carico. Questa differenza può generare dubbi, ma è la stessa Agenzia delle entrate a sottolinearla spesso.

Si deduce da questa disamina che per avvalersi delle detrazioni fiscali e dell’Iva agevolata al 4% per i soggetti disabili, non è obbligatorio cointestare la fattura, ma è sempre necessario che dalle stesse rilevi chi ha effettuato la spesa e in che proporzione e chi sia il beneficiario della prestazione.

Detrazioni fiscali per interventi in edilizia: la fattura deve essere cointestata ai comproprietari?

Molti dubbi sono stati espressi dai contribuenti nel caso in cui si decida di usufruire delle detrazioni fiscali per interventi in edilizia.

Il caso di scuola è quello dell’immobile oggetto di comunione dei beni tra due coniugi sul quale sono effettuati interventi di ristrutturazione che fanno maturare il diritto alle detrazioni fiscali.

In questo caso è l’Agenzia delle Entrate a chiarire i dubbi espressi dai contribuenti circa la fruibilità delle detrazioni. Nella Circolare 28/E/2022 sono indicati i principi cardine.
Nel caso di immobile in comproprietà, in base all’articolo 16-bis del Tuir le detrazioni spettano a tutti i comproprietari, ma a condizione e nella misura in cui sostengono le spese. Ciò a prescindere dal soggetto che sia intestatario delle fatture aventi ad oggetto le spese sostenute per la ristrutturazione.

L’Agenzia però specifica nella stessa circolare che, nonostante non sia obbligatoria la fattura cointestata, se i comproprietari vogliono ciascuno portare in detrazione una quota delle spese, ad esempio perché uno dei comproprietari da solo non ha sufficiente capienza fiscale per avvalersi in modo completo delle detrazioni, le spese devono essere indicate in modo ripartito all’interno della fattura.

Questo implica che ad esempio la fattura può essere intestata anche esclusivamente al coniuge “Verde”, ma all’interno della stessa deve essere specificato che alla spesa ha contribuito anche il coniuge «Rosso», comproprietario dell’immobile.
La dicitura da applicare può essere “ Spesa sostenuta al 30% da Verde e al 70% da Rosso ” nella fattura devono inoltre essere indicati i codici fiscali di entrambi i comproprietari.
Fatta questa precisazione in fattura, ognuno dei comproprietari potrà avvalersi della detrazione per la quota di spesa effettivamente da lui sostenuta.

Regole generali per tutte le detrazioni fiscali

Le regole viste valgono in generale per tutte le detrazioni, ne consegue che la fattura cointestata non è obbligatoria, ma è necessario prestare attenzione quando si richiede la compilazione della fattura al cedente/prestatore chiedendogli di inserire i dati correttamente.

Ad esempio, in caso di spese sostenute in favore di figli fiscalmente a carico, se si vogliono fare valere le detrazioni per spese sanitarie, di affitto per studenti universitari, di trasporto, istruzione, palestra, se la fattura è intestata al genitore, o altro familiare a cui sia fiscalmente a carico, deve essere indicato in fattura il beneficiario della prestazione.

Se la fattura è intestata al figlio ma la spesa è sostenuta dai genitori, la detrazione deve essere ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l’hanno effettivamente sostenuta. Tale ripartizione deve essere indicata in una nota in fattura.

Se il figlio non è fiscalmente a carico, solo lui potrà far valere la detrazione.

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