Ex Festività soppresse in busta paga, il calendario 2026-2027 con tutte le date

Simone Micocci

28 Settembre 2026 - 15:47

Ex festività in busta paga, cosa sono e quando spetta? Facciamo chiarezza analizzando le date presenti nel calendario 2026 e 2027.

Ex Festività soppresse in busta paga, il calendario 2026-2027 con tutte le date

In busta paga possono comparire diverse voci che aumentano le ore di assenza retribuita a disposizione del lavoratore. Tra queste ci sono le ex festività, un istituto che spesso viene confuso con ferie e permessi ordinari ma che in realtà ha un’origine e regole proprie.

Con il termine festività soppresse ci si riferisce a qulle giornate che un tempo erano considerate festive in Italia e che oggi, salvo eccezioni locali, sono diventate normali giornate lavorative.

La loro eliminazione dal calendario non ha però cancellato del tutto il beneficio per i dipendenti: molti Ccnl riconoscono infatti permessi retribuiti o specifici trattamenti economici in sostituzione delle festività soppresse.

Ecco quindi cosa sono le ex festività, a chi spettano, come controllarle in busta paga e quali sono le date ancora rilevanti nel 2026 e nel 2027.

Quali sono le ex festività

Le ex festività propriamente dette sono quattro:

  • San Giuseppe, il 19 marzo;
  • Ascensione, che cade il 39° giorno dopo Pasqua;
  • Corpus Domini, che cade il 60° giorno dopo Pasqua;
  • Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno.

Come anticipato, erano giornate festive riconosciute dalla normativa italiana, ma hanno perso questo status con la legge n. 54 del 1977. Fanno eccezione due casi particolari: l’Epifania è stata successivamente ripristinata come festività nazionale, mentre il 29 giugno è rimasto festivo nel solo Comune di Roma, in quanto ricorrenza dei santi patroni della città.

A queste date si aggiunge il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che non rientra tecnicamente nelle quattro festività religiose soppresse, ma ha una disciplina particolare perché nel 1977 la celebrazione fu spostata alla prima domenica di novembre. Molti Ccnl prevedono comunque un trattamento economico o un recupero specifico anche per questa ricorrenza.

Diverso è invece il caso del 4 ottobre: dal 2026 la festa di San Francesco d’Assisi è tornata a essere una festività nazionale. Non va quindi considerata un’ex festività.

A chi spettano le ex festività

Le ex festività spettano ai lavoratori dipendenti soltanto quando sono previste dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Non esiste, quindi, un diritto automatico e uguale per tutti a quattro giornate di permesso all’anno.

In linea generale, il Ccnl può riconoscere:

  • un monte ore annuo di permessi retribuiti;
  • una o più giornate di riposo aggiuntive;
  • un trattamento economico sostitutivo;
  • regole diverse a seconda dell’orario di lavoro, del settore o dell’anzianità.

È inoltre necessario che la ricorrenza cada in una giornata per la quale il dipendente avrebbe normalmente diritto alla retribuzione. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, ad esempio, una festività soppressa che cade di sabato o domenica può non produrre alcun permesso aggiuntivo, salvo diverse previsioni contrattuali.

Particolare attenzione va prestata anche alle assenze non retribuite: aspettativa, congedo non retribuito o altre sospensioni del rapporto possono incidere sulla maturazione, secondo le regole del Ccnl.

Il calendario delle ex festività: restante 2026 e 2027

Per il restante 2026 l’unica data ancora da segnare è:

  • mercoledì 4 novembre 2026: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il trattamento dipende dal Ccnl applicato.

Le quattro festività religiose soppresse del 2026 sono già trascorse:

  • giovedì 19 marzo 2026: San Giuseppe;
  • giovedì 14 maggio 2026: Ascensione;
  • giovedì 4 giugno 2026: Corpus Domini;
  • lunedì 29 giugno 2026: Santi Pietro e Paolo, non considerata ex festività per chi lavora nel Comune di Roma.

Nel 2027, invece, il calendario sarà il seguente:

  • venerdì 19 marzo 2027: San Giuseppe;
  • giovedì 6 maggio 2027: Ascensione;
  • giovedì 27 maggio 2027: Corpus Domini;
  • martedì 29 giugno 2027: Santi Pietro e Paolo, con l’eccezione del Comune di Roma;
  • giovedì 4 novembre 2027: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con disciplina da verificare nel proprio Ccnl.

Nel 2027 tutte e quattro le principali ex festività religiose cadranno in giorni feriali. Ciò non significa automaticamente che ogni lavoratore maturerà quattro giornate di permesso: bisognerà sempre verificare quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Le date di Ascensione e Corpus Domini sono calcolate rispettivamente a 39 e 60 giorni dalla Pasqua.

Ex festività in busta paga: come funzionano

Quando previste dal contratto collettivo, le ex festività si trasformano in permessi retribuiti. Il lavoratore può quindi assentarsi dal lavoro continuando a percepire la normale retribuzione, utilizzando le ore maturate con le modalità stabilite dall’azienda.

Nel dettaglio, in busta paga possono comparire con diciture diverse, come:

  • ex festività;
  • permessi ex festività;
  • Pex;
  • permessi retribuiti;
  • Rol/ex festività.

Non vanno confuse con le ferie. Le ferie servono a garantire il recupero psicofisico del lavoratore e hanno una disciplina specifica; le ex festività, invece, sono permessi di origine contrattuale collegati alla soppressione di vecchie ricorrenze festive.

In alcuni contratti le ore vengono caricate progressivamente mese dopo mese; in altri è riconosciuto un monte ore annuale. Il dipendente può controllare il numero di ore maturate, utilizzate e residue direttamente nel cedolino.

Ex festività in busta paga: quando vengono pagate

Se il lavoratore non utilizza i permessi ex festività entro il termine fissato dal Ccnl, le conseguenze possono essere diverse. Alcuni contratti prevedono il pagamento delle ore residue in busta paga; altri consentono di utilizzarle entro una data successiva; altri ancora stabiliscono precise regole di decadenza.

Un esempio è il Ccnl Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, che riconosce permessi retribuiti collegati alle festività abolite, normalmente quantificati in gruppi di 4 o 8 ore, fino a un massimo che può arrivare a 32 ore annue. Le modalità concrete di fruizione e di liquidazione vanno comunque verificate nel testo contrattuale applicato e negli eventuali accordi aziendali.

Per questo, prima della fine dell’anno, conviene controllare il cedolino e chiedere informazioni all’ufficio del personale o al consulente del lavoro. In questo modo si può decidere se utilizzare le ore residue come riposo o attendere l’eventuale monetizzazione, evitando di perdere un diritto previsto dal proprio contratto.