Estensione del congedo parentale, come e quando si può richiedere

Emanuele Di Baldo

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Ecco quali sono le condizioni da soddisfare per il congedo retribuito (e non) in Italia, tra normative di riferimento e le novità richieste da cittadini e associazioni

Estensione del congedo parentale, come e quando si può richiedere

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In alcuni casi è possibile prolungare il congedo parentale percependo, per tutto il periodo dell’assenza dal lavoro, il 30% della retribuzione. Si tratta di una possibilità riservata ai genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, i quali possono richiedere, in alternativa ai permessi della Legge 104, di estendere il congedo parentale per una durata complessiva di 3 anni. Dal 1° gennaio 2026, con la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il prolungamento si può sfruttare fino al 14° anno di età del figlio, e non più fino al 12°.

Il requisito della Legge 104/1992 riguarda quindi il figlio, non il genitore: è il minore a dover essere riconosciuto in situazione di disabilità grave.

Prima di vedere come richiederla, ecco come funziona oggi il congedo parentale ordinario.

Congedo parentale in Italia: mesi retribuiti e non retribuiti

Come noto il congedo parentale è la misura con cui al genitore viene data la possibilità, usufruendo di permessi parzialmente retribuiti, di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino qualora questo sia impedito dallo svolgimento di un’attività lavorativa. La normativa di riferimento è il Testo unico su maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

Complessivamente madre e padre hanno a disposizione 10 mesi di congedo, che diventano 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi. Ognuno dei genitori non può assentarsi per più di 6 mesi, limite che per il padre sale a 7 nel caso appena descritto. Al genitore solo spettano fino a 11 mesi.

Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico è così articolato:

  • 9 mesi indennizzati in totale per la coppia: 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore e altri 3 da ripartire tra i due;
  • di questi, fino a 3 mesi sono retribuiti all’80% se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia), per chi ha concluso il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024;
  • gli altri mesi indennizzati sono retribuiti al 30%;
  • i mesi eccedenti i 9 indennizzabili sono pagati al 30% solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione: in caso contrario si tratta di congedo parentale non retribuito.

Come detto, dal 2026 il congedo può essere goduto fino al 14° anno di età del figlio, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, ma solo dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati: restano invariati i limiti per gli iscritti alla Gestione separata (12 anni) e per gli autonomi (primo anno di vita). Per i figli adottivi si contano gli anni dall’entrata in famiglia del minore, comunque non oltre la maggiore età.

Estensione del congedo parentale: cosa prevede

Con l’estensione del congedo parentale, disciplinata dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore del minore con disabilità grave può beneficiare di:

  • altri giorni di congedo parentale, che sommati a quelli del congedo parentale ordinario, però, non possono superare i 3 anni;
  • indennità retribuita al 30% per l’intero periodo di prolungamento, anche dopo il 6° anno di età del figlio e senza condizioni di reddito.

Dal 13 agosto 2022, inoltre, i periodi di prolungamento non comportano una riduzione di ferie, riposi e tredicesima, come previsto dal D.Lgs. n. 105/2022 (circolare INPS n. 39/2023).

Chi può richiedere il prolungamento del congedo parentale

In parte l’abbiamo già anticipato. Possono richiedere il prolungamento la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di figli ai quali è stata riconosciuta la disabilità in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Si può richiedere:

  • entro i primi 14 anni di età del figlio (se naturale);
  • entro 14 anni dall’entrata in famiglia del figlio, ma non oltre la maggiore età (se adottivo o affidatario).

Il prolungamento non implica una rinuncia definitiva ai permessi della 104, ma è alternativo a essi: per lo stesso figlio, ogni mese si sceglie tra l’estensione del congedo parentale e i tre giorni di permesso retribuiti (frazionabili anche a ore) previsti dalla Legge 104/1992.

Inoltre, non è possibile richiedere l’estensione in caso di ricovero a tempo pieno del minore in un istituto specializzato; l’unica eccezione è rappresentata da quando la presenza dei genitori sia espressamente richiesta dai sanitari.

I dipendenti privati presentano domanda all’INPS tramite il servizio telematico dedicato o un patronato; i dipendenti pubblici seguono le modalità della propria amministrazione.

Come fruire del congedo e compatibilità

Il limite di tre anni comprende anche i mesi del congedo ordinario: il prolungamento decorre infatti dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

L’estensione può essere goduta sia in maniera continuativa che frazionata.

Tre giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo restano alternativi e non cumulabili nell’arco del mese.

Per i figli con disabilità grave fino a 3 anni di età, in alternativa al prolungamento, il genitore può scegliere le 2 ore di riposo giornaliero retribuito (1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) previste dall’articolo 42 del Testo unico.

Congedo parentale per papà: le richieste di associazioni e cittadini

Ai padri lavoratori dipendenti spetta anche un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, da fruire tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto. La differenza rispetto ai 5 mesi del congedo di maternità alimenta il dibattito sui diritti dei genitori.

A ottobre 2025, in audizione davanti alla Commissione Lavoro della Camera, associazioni impegnate sui temi della famiglia hanno chiesto di aumentare l’indennità dei mesi di congedo ancora pagati al 30%.

A fine febbraio 2026 la Camera ha invece respinto la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo paritario, che portava il congedo di paternità a 5 mesi retribuiti al 100%. Decisiva la mancanza di coperture rilevata dalla Ragioneria generale dello Stato: la relazione tecnica stimava per il 2026 circa 3,18 miliardi di euro per il solo congedo paritario e 3,7 miliardi per l’intera proposta.

Articolo revisionato da Emanuele Di Baldo il

Commenti

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Salve, io non riesco a comprendere bene la normativa...un genitore può beneficiare del prolungamento del congedo parentale sino ad un totale di tre anni al 30%, quindi anche il periodo che supera i normali 180 giorni (usufruiti tra madre e padre) sono al 30% ?
Altra domanda, se il padre usufruisce del congedo al 30% la madre può usufruire negli stessi giorni dei congedi speciali della legge 104 ( 3 giorni oppure 2 anni)?
Grazie.

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