Ecobonus 2027, confermate le aliquote al 50% per prima casa e 36% per seconde case, ma arriva il tetto unico di spesa a 96.000 euro. Cosa cambia?
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La Legge di Bilancio 2027 interviene anche sui bonus edilizi. Si delineano i nuovi contorni dell’Ecobonus per il prossimo anno con novità che, seppur non confermano il ritorno dell’aliquota al 65%, intervengono sui massimali di spesa.
Va ricordato che il testo attuale della manovra è soltanto una proposta che dovrà passare al vaglio del Parlamento e potrà subire modifiche tramite gli emendamenti. Proprio per questo motivo, per essere certi di qualsiasi novità è necessario attendere l’entrata in vigore della Legge di Bilancio il 1° gennaio 2027.
Per le agevolazioni fiscale vengono riconfermate le aliquote al 50% per l’abitazione principale e al 36% per le seconde case, ma debutta il tetto unico di spesa a 96.000 euro. Vediamo tutte le novità.
Ecobonus, cosa cambia nel 2027?
Senza un intervento correttivo la percentuale prevista dai bonus edilizi doveva scendere al 36% per le abitazioni principali e al 30% per tutti gli altri immobili a partire dal prossimo 1° gennaio.
Lo scenario, però, viene modificato dal nuovo Ddl di Bilancio 2027 che conferma il regime di detrazione già previsto per il 2026:
- aliquota al 50% per le spese sostenute per l’abitazione principale da parte del proprietario o di un titolare del diritto di godimento;
- aliquota al 36% per le spese sostenute per interventi sulle seconde case.
La detrazione può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi.
Il nuovo limite di 96.000 euro
La manovra, con l’articolo 4, introduce una modifica all’articolo 360-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1° gennaio 2027 prevedendo un tetto massimo di spesa unico a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Fino al 2026, invece, il sistema prevedeva massimali di spesa o detrazione diversi in base al tipo di intervento realizzato con l’Ecobonus (mentre per il bonus ristrutturazioni il massimale di spesa era, appunto, di 96.000 euro).
Il nuovo massimale di spesa ora viene esteso anche agli interventi più comuni, come, ad esempio, isolamento termico, le schermature solari, gli interventi di riqualificazione energetica e la sostituzione degli infissi e dei serramenti.
Per i cantieri già avviati nel corso del 2026 che proseguono nel 2027 il calcolo del massimale deve tenere conto anche delle spese già sostenute e detratte sullo stesso immobile.
Effetto pratico della novità
La conferma delle aliquote al 50% e al 36% unita al nuovo tetto unico di spesa promette un beneficio economico teorico che è possibile ottenere nel 2027 pari a:
- 48.000 euro per le abitazioni principali (il 50% di 96.000 euro);
- 34.560 euro per le seconde case (il 36% di 96.000 euro).
Facciamo un esempio pratico per capire. Supponiamo di spendere 140.000 euro per la riqualificazione energetica dell’abitazione principale nel 2027. Fino al 2026 l’ecobonus non prevedeva un tetto di detrazione unico, ma limiti di detrazione massima legati all’intervento. Combinando i diversi tetti di spesa previsti per cappotto termico, caldaia e infissi quasi tutto l’importo poteva essere portato in detrazione (il tetto era applicato al singolo intervento).
Ad esempio se si spendevano:
- 80.000 euro per il cappotto termico con tetto di detrazione massima fissato a 60.000 euro si recuperavano 30.000 euro;
- 40.000 euro per sostituire gli infissi con tetto massimo di detrazione fissato a 60.000 euro, si recuperavano 20.000 euro;
- se si sostituiva la caldaia con una spesa di 20.000 euro con tetto di detrazione a 30.000 euro, si recuperavano altri 10.000 euro.
Con tutti questi interventi il beneficio massimo complessivo era di 60.000 euro.
Nel 2027, invece, la detrazione si applica su un unico limite di spesa che comprende tutti gli interventi (fissato a 96.000 euro, appunto) e il beneficio teorico scende di circa 12.000 euro, con una detrazione massima che si può ottenere pari a 48.000 euro.
L’introduzione del tetto unico a 96.000 euro nel 2027 porta a perdere spesa ammissibile al beneficio e comportano un beneficio reale più basso.
Resta il dubbio interpretativo
Per come è formulato il nuovo articolo 360-ter, in ogni caso, resta aperto il dubbio interpretativo: il limite di 96.000 euro si applica sull’insieme dei lavori effettuati o singolarmente per ogni intervento? Il testo, attualmente non lo chiarisce e non viene approfondita la questione.
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