Diritti cinematografici: cosa dovresti sapere

Caterina Gastaldi

21 Ottobre 2022 - 12:38

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I diritti d’autore relativi alle opere cinematografiche e audiovisive riguardano le diverse componenti di un film, dal soggetto alla regia.

Diritti cinematografici: cosa dovresti sapere

I diritti d’autore di un’opera cinematografica e audiovisiva, ovvero sia quelli relativi ai film che andranno in sala, sia quelli riguardanti le serie tv e i lungometraggi ideati solo per la tv o lo streaming, riguardano le diverse personalità che prendono parte alla scrittura, all’ideazione, e alla creazione dei vari aspetti della pellicola.

Affinché un film possa essere prodotto e distribuito legalmente la casa di produzione o chi per essa deve rispettare i diritti legati a tutti i professionisti coinvolti nei vari stati produttivi dell’opera. Un prodotto cinematografico è infatti considerato “un’opera collettiva”, poiché la sua creazione non fa riferimento a una sola persona.

L’opera cinematografica e il diritto d’autore

Le opere cinematografiche sono protette dal diritto d’autore, e sono quindi considerate opere d’ingegno di carattere creativo, in tutte le loro parti. Il prodotto finale rappresenta l’unione delle stesse, ma durante il processo di produzione e pre-produzione è cura del produttore acquisire il diritto allo sfruttamento economico di quanto viene creato da ogni professionista coinvolto nei processi di:

  • soggetto, ovvero la scrittura della trama e dell’intreccio della storia;
  • sceneggiatura, ovvero il testo che sviluppa il soggetto, suddiviso in scene, all’interno del quale sono presenti le battute dei personaggi e tutto ciò che è necessario alla rappresentazione cinematografica;
  • regia, anche conosciuta come direzione artistica, poiché il regista non si occupa solo di gestire il set, ma anche di fornire il proprio taglio artistico all’opera;
  • colonna sonora e musiche, se ideate esclusivamente o in parte per il film che viene prodotto.

È comune che a lavorare ai questi diversi aspetti sia più di una persona, venendo quindi coinvolte diversi professionisti che dovranno figurare tutti in qualità di coautori, e come tali venire trattati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei diritti d’autore morali e patrimoniali.

I diritti d’autore nelle opere collettive

I film, così come le serie tv, rientrano nella categoria delle opere collettive, dove più autori collaborano alla realizzazione di un unico prodotto, solitamente sotto la direzione di uno specifico soggetto. A seconda del professionista coinvolto, quest’ultimo svolgerà compiti differenti, con annessi diritti specifici, che la produzione dovrà premurarsi di acquisire durante i diversi momenti della lavorazione.

In generale, i diritti d’autore riguardano sia chi scrive il film (soggetto e sceneggiatura), sia chi lo dirige (direzione artistica), mentre la colonna sonora può essere creata appositamente attraverso la commissione a un compositore, o costituita (tutta o in parte) da musica di repertorio.

Tutti i coautori coinvolti nell’opera, quindi per esempio i diversi scrittori di soggetto e sceneggiatura, gli eventuali molteplici registi, e compositori, sono fondamentali nella sua realizzazione. L’articolo 44 precisa al riguardo: «si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico».

Tutte queste personalità hanno il diritto di venire menzionati come coautori durante la proiezione, utilizzando il proprio nome e cognome, ruolo, qualifica professionale, e tipologia di contributo.

Il problema della colonna sonora nel diritto d’autore

La questione riguardante la colonna sonora è un altro aspetto complicato. Il compositore che crea la musica appositamente per il prodotto viene considerato coautore del film, tuttavia non si tratta dell’unica possibilità a disposizione della produzione.

La musica infatti può:

  • venire composta per il film specifico;
  • si può utilizzare musica di repertorio, senza diritti patrimoniali da acquisire;
  • si possono utilizzare musiche o canzoni non specificatamente composte per l’opera audiovisiva, ma che per le quali si acquistano i diritti necessari attraverso la Siae, o altre piattaforme di tutela del diritto d’autore come Soundreef;
  • è possibile una qualsiasi combinazione delle tre opzioni precedenti.

A seconda della situazione possono venire stipulati contratti differenti, e, allo stesso modo, sarà necessario portare a termine obblighi diversi, anche per quel che riguarda l’identificazione degli autori e la loro indicazione nei titoli del film.

Diritti e contratti

Per poter iniziare la produzione e la preproduzione è necessario che vengano acquisiti i diritti cinematografici dei diversi autori. L’acquisizione dei diritti non deve avvenire in contemporanea per tutti, ma si tratta di un passaggio obbligatorio per potersi assicurare la titolarità del prodotto finale.

Questo procedimento deve avvenire, per legge, attraverso diversi contratti. Non è possibile cedere i diritti d’autore su di un’opera in modalità differenti: deve essere sempre per iscritto e all’interno del contratto deve venire specificato ogni singolo diritto patrimoniale che viene ceduto, e per quanto tempo.

I contratti più comunemente utilizzati si possono dividere in:

  • contratto di opzione, utilizzato nella fase di preproduzione del film o della serie per opzionare i diritti dagli autori del soggetto, di modo che questo non venga presentato ad altre case di produzione e, a volte, che venga sviluppato;
  • contratto di cessione dei diritti, necessario per acquisire i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura del film;
  • contratto di regia, utilizzato per acquisire i diritti relativi alla regia.

A questi si possono aggiungere i contratti relativi allo sfruttamento di opere già esistenti, come romanzi o racconti da cui si vuole trarre un prodotto audiovisivo, per cui sarà necessario sviluppare soggetto, trattamento, e sceneggiatura. L’autore originale della storia, in questo caso, dovrà configurare nei titoli del film, come gli altri coautori.

La contrattualistica relativa al diritto d’autore è di per sé complessa, e quella relativa ai diversi aspetti cinematografici può rivelarsi ancora più complicata, per questo è importante, per gli autori, potersi appoggiare a un agente o un avvocato esperto in questo campo.

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