Opera d’ingegno o creativa: cosa si intende

Caterina Gastaldi

27 Settembre 2022 - 17:24

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Cos’è un’opera di ingegno di carattere creativo? Vediamo quali opere sono protette dal diritto d’autore e cosa prevede la normativa.

Opera d’ingegno o creativa: cosa si intende

Il diritto d’autore, che include sia i diritti patrimoniali sia quelli morali degli autori, va a protezione di tutte quelle opere definite «d’ingegno di carattere creativo».

Questa definizione riguarda una grande quantità di lavori e creazioni differenti e può risultare poco specifica. Esistono però delle regole riguardo alle caratteristiche e alla tipologia di lavori i cui creatori possono usufruire del diritto d’autore.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che il concetto di “carattere creativo” non ha una definizione precisa in giurisprudenza, anche se generalmente viene ricondotto ad altri due concetti: quello di originalità e quello di novità, la cui presenza è richiesta all’interno dell’opera che si intende proteggere.
Non solo, è anche necessario che l’opera sia, effettivamente, esistente, e non si limiti alla pura idea. Di seguito quindi qualche precisazione al riguardo.

Il concetto di opera creativa

Prima di tutto è necessario specificare che in Italia il diritto d’autore è un diritto automatico, di cui si usufruisce nel momento in cui un’opera viene creata, senza che sia necessario procedere con la registrazione o pubblicazione.

C’è da notare però che non tutto ciò che è frutto della mente umana può venire considerato “opera creativa” o “opera d’ingegno di carattere creativo”. Basti pensare, per esempio, all’assemblaggio di un computer, partendo da beni acquistati separatamente e poi utilizzati per comporre la propria macchina. Il prodotto finale si può considerare un’opera d’ingegno, ma non avrà la componente creativa richiesta per poter usufruire del diritto d’autore.

Allo stesso modo, un’idea per una storia, che però rimane scritta in una frasetta o solo nella mente dell’ideatore e si compone di un solo pensiero (per esempio «un mondo dove i dinosauri coesistono con le persone»), mancherà della componente di “opera” e non verrà quindi tenuta in considerazione. Infatti l’articolo 6 della legge sul diritto d’autore stabilisce che «il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».

Per quanto quindi manchi una definizione chiara e precisa di “opera creativa” o di “creatività” all’interno del Codice Civile, questo non significa che non esistano delle modalità più o meno definite per identificare le opere che possono usufruire del diritto d’autore.

Novità e originalità

Per quanto in giurisprudenza manchi la definizione precisa del concetto di “carattere creativo” questo viene spesso ricondotto ai termini di:

  • originalità, il requisito prevede che sia «risultato di un’attività dell’ingegno umano», ovvero che il prodotto in questione sia il risultato di un’elaborazione intellettuale da parte dell’artista coinvolto, che ne esprima la personalità, emozioni, valori, fatti, idee, e sentimenti, rivelando così l’apporto dato dall’autore;
  • novità, il requisito sottintende la presenza di elementi essenziali e caratterizzanti all’interno dell’opera, che vadano quindi a contraddistinguerla in modo oggettivo rispetto alle altre opere già esistenti, raggiungendo una determinata espressività.

Si tratta, chiaramente, di definizioni suscettibili a interpretazioni, e ci sono stati casi in cui giudici hanno considerato opere originali creazioni con diversi livelli di originalità. Lo stesso discorso vale anche per la questione della novità o della creatività coinvolta. Tuttavia è chiaro che sia sempre richiesta una certa quantità di espressione di sé da parte dell’artista.

Quali opere sono tutelate

L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore prevede una lunga serie di opere tutelate che, pur avendo al suo interno molte opzioni, è comunque da considerarsi meramente esemplificativa. Cosa significa? Semplicemente che ci sono stati casi di creazioni a cui è stato riconosciuto il diritto d’autore anche senza rientrare nella lista in questione, e che questo avverrà ancora.

Detto questo, la lista comprende:

  • opere letterarie di diverso genere, sia in forma scritta sia orale;
  • opere e composizioni musicali, con o senza parole;
  • opere coreografiche o pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  • disegni e opere di architettura;
  • arte cinematografica, muta o sonora, a patto che non si tratti di semplice documentazione che seguirà regole differenti;
  • opere fotografiche o analoghe, sempre tenendo conto che quelle riguardanti la documentazione seguiranno regole a parte;
  • programmi per elaborazione (softwares) in qualsiasi forma, purché risultato della creazione originale e intellettuale dell’autore;
  • banche dati;
  • opere di disegno industriale che presentino carattere creativo.

L’oggetto della tutela e la forma espressiva

Non tutto, come accennato in precedenza, può venire protetto dalla legge sul diritto d’autore. Questo però non significa che, per poter usufruire di questo diritto, l’opera debba avere una forma fisica (o digitale) materiale. Per esempio, infatti, per le opere letterarie basta che queste esistano anche solo in forma orale, mentre nell’esempio precedente era stato detto che l’idea di un libro scritta in una frasetta non potrà essere protetta.

Questo perché, per quanto non venga richiesto l’utilizzo di una specifica forma espressiva a seconda dei casi, è necessario che l’opera sia strutturata e possa venire espressa in maniera percepibile, senza rimanere quindi un semplice pensiero, una suggestione, o un’idea a cui non è mai stata data forma.

Per intenderci, un’idea, anche se viene scritta, non potrà essere considerata un’opera originale, mentre una canzone cantata a voce, senza mai essere stata registrata, potrà comunque appartenere al suo ideatore.

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