Dipendenti con cessioni del quinto e pignoramenti, come gestire la cessazione del rapporto e il Tfr?

Paolo Ballanti

21 Ottobre 2023 - 14:32

La gestione di cessioni del quinto e pignoramenti richiede particolare attenzione soprattutto quando termina il rapporto e l’azienda è chiamata a liquidare il Tfr. Ecco come comportarsi in questi casi

Dipendenti con cessioni del quinto e pignoramenti, come gestire la cessazione del rapporto e il Tfr?

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è un elemento della retribuzione spettante al dipendente che, a differenza di altri importi riconosciuti in busta paga, è erogato soltanto alla cessazione del contratto.

Fanno eccezione, in tal senso, le ipotesi di anticipo, in costanza di rapporto, di una quota - parte del Tfr. A tutela sia dell’azienda (chiamata a un possibile ingente esborso economico) che del dipendente (al fine di garantirgli comunque una somma residua alla cessazione del contratto), l’anticipo è soggetto a una serie di limiti, in termini di:

  • Importo massimo;
  • Eventi che legittimano il lavoratore ad ottenere l’anticipo;
  • Numero di dipendenti ai quali può essere concessa l’anticipazione;
  • Anzianità di servizio del beneficiario.

Al pari tuttavia di quanto avviene per i compensi mensili, anche il Tfr può essere oggetto di pignoramento o cessione.

Nello specifico, il lavoratore, nel momento in cui sottoscrive un contratto di prestito con restituzione delle somme mediante cessione del quinto o delega di pagamento, può vincolare a garanzia del prestito stesso il Tfr accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quanto maturerà successivamente.

Al tempo stesso, come anticipato, anche il pignoramento ha un impatto sul Tfr.

L’azienda ed in generale quanti si occupano di gestione del personale sono tenuti a prestare particolare attenzione nel momento in cui il dipendente interessato da cessione / pignoramento della retribuzione vede interrompersi il contratto di lavoro.

Analizziamo in dettaglio quali sono gli adempimenti necessari.

Segnalare la cessazione del rapporto al creditore

La prima cosa da fare in caso di cessazione del rapporto di un dipendente interessato da cessione dello stipendio / pignoramento è segnalare l’evento stesso al soggetto creditore.

Grazie ad una comunicazione via mail o, ancor meglio, posta elettronica certificata:

  • Si comunica che in una determinata data il contratto si risolverà;
  • Si chiede il conteggio aggiornato delle somme ancora dovute al creditore.

Di conseguenza, la comunicazione al creditore ha il duplice vantaggio di:

  • Permettere al lavoratore (in caso di Tfr capiente) di esaurire il prestito, senza dover vivere la brutta sorpresa di scoprire che, per un vecchio conteggio, restavano ancora somme da riconoscere al creditore;
  • Consentire alla finanziaria / creditore (in caso di Tfr non capiente) di attivarsi per prendere contatto con il nuovo datore di lavoro al fine di proseguire le trattenute in busta paga.

Da notare che è pratica diffusa quella di inserire nel contratto di finanziamento con cessione del quinto:

  • L’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente al creditore ogni variazione del rapporto;
  • L’autorizzazione, al creditore, a notificare il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro oltre all’estratto conto della cessione.

Attenzione agli impegni presi dal datore di lavoro

Il fatto che l’azienda segnali alla finanziaria / creditore l’estinzione del rapporto può essere, in alcuni casi, non soltanto un atto di cortesia o comunque una buona prassi. Lo stesso datore di lavoro, infatti, nell’impegnarsi a versare entro una determinata data, mensilmente, le trattenute effettuate in busta paga a titolo di cessione / pignoramento può altresì obbligarsi a segnalare la cessazione del contratto.

Controllare cosa prevede il contratto di finanziamento

Di norma, una copia del contratto di finanziamento è trasmessa anche al datore di lavoro. In questo caso l’azienda ha quindi la possibilità di verificare se il Tfr è effettivamente vincolato alla cessione dello stipendio.

Una frase - tipo di vincolo riporta che il Tfr «maturato e maturando presso il Datore di Lavoro e presso i Fondi della previdenza complementare e / o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto sono vincolati a garanzia della estinzione dell’eventuale residuo debito del Finanziamento». Ed ancora se tali somme «non fossero sufficienti ad estinguere il prestito residuo, il Consumatore dispone che la cessione estenda i suoi effetti, per la differenza e fino al saldo, ad ogni emolumento che gli sia dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avesse eventualmente diritto».

Inoltre, in forza del vincolo in parola, il lavoratore:

  • Non potrà avvalersi della previsione concessa dalla normativa (articolo 2120 Codice civile) di ottenere l’anticipo di una quota - parte del Tfr, se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito e previa autorizzazione del creditore;
  • Si impegna a non trasferire il Tfr maturato o maturando a forme pensionistiche non escutibili.

Elaborare il cedolino con la cessione stipendio

Una volta verificato cosa dispone il contratto di finanziamento, l’azienda può elaborare il cedolino con la liquidazione del Tfr. In tal caso, applicando la trattenuta per cessione dello stipendio possono verificarsi due ipotesi:

  • Se il Tfr maturato è più alto del debito da cessione dello stipendio, l’azienda versa la quota di Tfr necessaria ad estinguere il finanziamento e riconosce il netto residuo al dipendente;
  • Se il Tfr maturato è più basso, l’azienda versa al creditore tutto il Tfr.

Elaborare il cedolino con il pignoramento

Nei casi di lavoratori con retribuzioni soggette a pignoramento presso terzi per trattare il recupero sul Tfr è opportuno distinguere tra creditori generici, da un lato, e agenti della riscossione dall’altro.

Nel primo caso la trattenuta è pari ad 1/5. Al contrario, il recupero a beneficio degli agenti della riscossione è pari a:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000,00 euro.

Da notare che con il termine «importi» appena citato si intendono le somme nette da corrispondere al lavoratore.

Liquidare le somme ai creditori

Una volta effettuate le trattenute in cedolino, le somme in parola devono essere liquidate dall’azienda ai singoli creditori, con bonifico bancario, nel rispetto delle tempistiche concordate con ciascuno di essi.

Come comportarsi in caso di concorso di pignoramenti e cessioni?

Le situazioni sopra descritte attengono tutte a dipendenti interessati dal pignoramento o dalla cessione dello stipendio, mai da entrambi. Al contrario, in caso di concorso delle due trattenute è necessario distinguere tra:

  • Pignoramento notificato mentre è in corso una cessione del quinto;
  • Cessione del quinto con pignoramento in atto.

Nella prima ipotesi è pignorabile 1/5 della retribuzione complessiva (comprensiva della quota ceduta). Il pignoramento, tuttavia, non può eccedere la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

In caso di cessione del quinto notificata con un pignoramento già in atto, la cessione stessa deve limitarsi alla differenza tra i 2/5 del netto e la quota pignorata.