Il contratto di lavoro a termine si caratterizza per essere un rapporto in deroga a quello a tempo indeterminato, individuato dalla normativa (articolo 1, comma 1, Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81) come la forma comune di contratto di lavoro subordinato.
In virtù di quanto appena descritto il ricorso al rapporto a tempo determinato è soggetto ad una serie di limitazioni, previste dallo stesso D.Lgs. numero 81/2015 con l’obiettivo di:
- Limitare il ricorso a questo tipo di contratto, incentivando i datori di lavoro a stipulare piuttosto contratti a tempo indeterminato;
- Scongiurare un utilizzo spregiudicato del rapporto a termine, sotto il profilo della durata dei contratti di questo tipo che possono intercorrere tra le medesime parti, intese come datore di lavoro e dipendente.
La stessa possibilità di estendere il rapporto, senza soluzione di continuità, comunemente definita come «proroga», è limitata dal Decreto numero 81/2015 sotto il profilo di:
- Durata massima di 24 mesi con riguardo ai rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
- Numero massimo di proroghe pari a 4, nel medesimo arco temporale appena citato di 24 mesi.
Considerato che ai fini della validità della proroga è necessario il consenso di entrambe le parti coinvolte, è lecito chiedersi se il dipendente può comunque ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI se rifiuta la proroga.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Dipendente che rifiuta la proroga rischia di perdere la NASpI?
Quali sono i requisiti per accedere alla NASpI?
Per poter legittimamente fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI è necessario possedere entrambi i requisiti di seguito descritti:
- Stato di disoccupazione;
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con riguardo al primo punto è opportuno precisare che lo stato di disoccupazione (il quale deve permanere per tutto il periodo di fruizione della NASpI) configura l’assenza di un impiego (subordinato o autonomo), la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la stipulazione di un patto di servizio.
Da notare che si considerano in stato di disoccupazione anche quanti hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo, corrispondente ad un’Irpef lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, attualmente pari a:
- 8.500,00 euro annui per i lavoratori subordinati;
- 5.500,00 euro annui per i lavoratori autonomi.
Involontarietà della disoccupazione
Lo stato di disoccupazione, come poc’anzi descritto, dev’essere involontario. Si considerano come tali gli eventi di interruzione del contratto di lavoro a seguito di licenziamento, ivi compresi i casi di:
- Licenziamento disciplinare;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
- Dimissioni per giusta causa;
- Nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, il recesso da parte del curatore o la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato;
- Dimissioni nel periodo tutelato di maternità, da 300 giorni prima la data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Sono altresì ammessi alla fruizione della NASpI i lavoratori che, a seguito di licenziamento, accettano l’offerta economica proposta dal datore di lavoro, nell’ambito della conciliazione agevolata.
Il requisito contributivo
Come anticipato, la NASpI spetta a condizione che il lavoratore interessato possa far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, purché per le stesse settimane risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.
Scadenza del contratto a termine, è disoccupazione involontaria?
Tra gli eventi di perdita involontaria del lavoro, tali da permettere al dipendente interessato, in presenza degli altri requisiti descritti (stato di disoccupazione e requisito contributivo) di accedere alla NASpI, rientra l’interruzione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine.
Tale si intende l’ipotesi del rapporto a termine che, stipulato sino ad una determinata data, non viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato. In questi casi, l’interruzione del contratto avviene senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’azienda o del dipendente, a differenza di quanto si verifica per gli eventi di licenziamento o dimissioni.
Il datore di lavoro è altresì sollevato dall’obbligo di denunciare l’evento a mezzo di invio del modello telematico «UnificatoLav». La comunicazione è infatti considerata superflua dal momento che, già in sede di assunzione o di eventuale precedente proroga è stato indicata la data di scadenza del contratto.
Lavoratore che rifiuta la proroga: perde la NASpI?
In assenza di chiarimenti Inps / Ministero del Lavoro, si ritiene di escludere il diritto alla NASpI nell’ipotesi in cui il lavoratore rifiuti la proroga. La ragione risiede nel fatto che la normativa limita l’accesso all’indennità di disoccupazione agli eventi di perdita involontaria del lavoro. Tale non si può considerare la casistica del dipendente che oppone il suo diniego all’estensione della durata del contratto, pur registrandosi la volontà del datore di lavoro di ricorrere alla proroga.
Di conseguenza può essere esclusa la spettanza della NASpI (anche se la stessa è già in corso di erogazione) qualora risultino presenti:
- La lettera di proroga firmata dal datore di lavoro, priva della firma del dipendente per ricevuta e accettazione;
- L’offerta del datore di lavoro di prorogare il contratto, che non coincide tuttavia con la lettera vera e propria di estensione della durata del rapporto.
In mancanza dei documenti che dimostrino la volontà del datore di lavoro di estendere il contratto, ricorre al contrario il carattere involontario dell’interruzione del rapporto per scadenza del termine. In situazioni simili, in presenza degli altri requisiti di legge, spetta l’indennità di disoccupazione NASpI.