Risoluzione 34/E 2026 dell’Agenzia delle Entrate. Istituiti i nuovi codici tributo per versare l’IVA omessa tramite F24 per pagamenti totali e parziali.
Con la Risoluzione numero 34/E del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di liquidazione per omessa dichiarazione annuale Iva.
Il provvedimento completa il quadro operativo previsto dal precedente provvedimento 239129 del 28 agosto 2026 che definisce nel dettaglio le modalità di pagamento tramite modello F24.
Il meccanismo che permette all’Agenzia delle Entrate di ricostruire la posizione Iva del contribuente anche in assenza della dichiarazione annuale è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Incrociando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti periodici presenti nelle banche dati del Fisco, l’amministrazione può quantificare in autonomia il debito residuo, applicando anche gli interessi e le sanzioni previsti dalla legge.
Se dal calcolo emerge un debito, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una comunicazione di irregolarità tramite PEC o posta raccomandata, a cui è allegato anche il modello F24 precompilato.
I nuovi codici tributo
La Risoluzione ha previsto una doppia modalità di versamento delle somme dovute, in base al fatto che il contribuente decida di pagare l’intero importo richiesto o solo una parte di esso.
Per il pagamento totale delle somme richieste nella comunicazione, che comprendono l’imposta, le sanzioni e gli interessi, il codice tributo istituito è:
- 9005: denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”.
Se il contribuente non vuole, invece, versare l’intera somma presente sull’F24 precompilato scegliendo di pagare solo una quota, il modello F24 andrà compilato separando le singole voci e utilizzando i seguenti codici tributo:
- 95AA: denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”.
- 95BB: denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”.
- 95CC: denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”.
Come compilare il modello F24
I codici tributo sopra indicati vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24. Negli appositi campi il contribuente deve indicare correttamente anche il codice atto indicato nella comunicazione di irregolarità e l’anno di riferimento a cui si riferisce l’omissione dell’Iva.
L’istituzione tempestiva dei quattro nuovi codici tributo garantisce ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria situazione senza rischiare che la stessa sia iscritta a ruolo.
Tempi di notifica e termini di decadenza
Un aspetto particolarmente importante della nuova procedura riguarda i limiti temporali entro cui l’Agenzia delle Entrate può emettere e notificare la comunicazione di irregolarità.
Trattandosi di una liquidazione automatizzata su dichiarazione omessa, l’Agenzia delle Entrate beneficia del termine di decadenza allungato previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Il fisco può procedere al controllo e alla notifica dell’esito entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La comunicazione viene trasmessa digitalmente tramite PEC all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale. In caso di mancato recapito telematico, l’atto viene spedito tramite raccomandata A/R. L’esito è inoltre sempre consultabile online nel Cassetto Fiscale del contribuente.
Dalla data in cui riceve la comunicazione, poi, il contribuente ha 60 giorni di tempo per regolarizzare la posizione o fornire chiarimenti.