Detrazione spese acquisto cane guida e mantenimento: novità e importi

Nadia Pascale

8 Luglio 2022 - 17:21

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Arrivati nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su detrazioni spese per l’acquisto di cane guida per ipovedenti e ciechi assoluti o parziali

Detrazione spese acquisto cane guida e mantenimento: novità e importi

L’articolo 15 comma 1 lettera c del Tuir prevede una serie di detrazioni riguardo l’ambito medico sanitario. Tra queste sono comprese: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza”.

Lo stesso comma sottolinea che tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida. Inoltre, viene sottolineato che tali spese, se affrontate da soggetti compresi nell’articolo 3 della legge 104 del 1992 si assumono integralmente, quindi senza la franchigia generalmente prevista per le spese medico-sanitarie.

Nella circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2022 sono ulteriormente precisati i limiti e le modalità operative attraverso le quali è possibile far valere la detrazione per l’acquisto del cane guida e per il suo mantenimento.

A chi spetta la detrazione per l’acquisto e il mantenimento di cani guida?

Dal punto di vista soggettivo, la detrazione spetta per le spese sostenute dai non vedenti, o in favore dei non vedenti. Viene ulteriormente specificato che per “non vedenti” si intendono soggetti colpiti da cecità assoluta, parziale o che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La circolare rimanda agli articoli 2, 3 e 4 della legge 138 del 2001 per la ulteriore definizione delle varie categorie.

L’articolo 2 definisce i ciechi totali come coloro che:

  • sono colpiti da totale mancanza di vista a entrambi gli occhi;
  • hanno una mera percezione dell’ombra e della luce o del moto a entrambi gli occhi, o uno solo;
  • soggetti il cui perimetro binoculare è inferiore al 3%.

L’articolo 3 si occupa invece dei ciechi parziali, ovvero coloro che:

  • hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore (anche con eventuale correzione);
  • con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.

Infine, l’articolo 4 si occupa degli ipovedenti gravi, rientrano in tale categoria coloro che hanno:

  • un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore;
  • un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

La legge 138 prosegue con la definizione di altre categorie di ipovedenti, ma costoro non rientrano tra i soggetti che possono ottenere la detrazione per l’acquisto di cane guida e per il suo mantenimento.

Limiti alla detraibilità delle spese per l’acquisto di cane guida

Come specificato dall’articolo 15 del Tuir, a conferma della circolare 238 del 2000, paragrafo 1.3, la detrazione in favore di ciechi assoluti, parziali e ipovedenti può essere fruita per intero, cioè senza l’applicazione della franchigia di 129,11 euro generalmente prevista. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso rispetto all’avente diritto, cioè il soggetto che lo ha fiscalmente a carico, potrà avvalersene quest’ultimo.

Il contribuente può scegliere di avvalersi della detrazione in un’unica soluzione o in 4 rate annuali di pari importo. Questo implica che, se anche l’Irpef eventuale da versare fosse insufficiente a coprire le detrazioni, comunque le stesse non si perdono.

Oltre alla detrazione per l’acquisto di un cane guida, si possono ottenere anche le detrazioni per le spese di sostentamento dello stesso per un importo massimo di 1.000 euro (fino al 2019 l’importo da portare in detrazione era il 19% di 516 euro). Come indicato nella circolare 238 per tale somma non è necessario comprovare le spese sostenute, si tratta infatti di un riconoscimento di tipo forfettario. Tale costo deve essere indicato nel rigo E81.

La detrazione per l’acquisto di un cane guida spetta in misura del 19% di quanto speso, per una sola volta nell’arco di 4 anni. È possibile ottenere la detrazione in un lasso di tempo più breve solo nel caso di perdita del cane.

Come far valere le detrazioni per l’acquisto di un cane guida

A partire dal periodo di imposta 2022 le detrazioni per l’acquisto di un cane guida previste all’articolo 15 del Tuir, comma 1 lettera C sono riconosciute solo a fronte del pagamento con strumenti tracciabili, quindi attraverso versamento bancario o postale, carta di debito o di credito, estratto conto, copia del bollettino postale, Mav, pagamento con PagoPA, applicazioni da smartphone. In poche parole, nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti, non potrà essere riconosciuta la detrazione per l’acquisto di cani guida per ipovedenti, ciechi parziali o totali.

Affinché si possa beneficiare dell’agevolazione, è necessario anche essere in possesso della seguente documentazione e naturalmente conservarla:

  • la fattura o ricevuta del pagamento;
  • la documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche che attesti la condizione di non vedente.

È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità, con tutti i rischi che però derivano in caso di false dichiarazioni (circolare 7/E del 2018).

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