Controlli Agenzia delle Entrate: quanti anni durano e come ridurre i tempi

Rosaria Imparato

2 Agosto 2022 - 15:28

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Quanti anni durano i controlli dell’Agenzia delle Entrate e come ridurre i tempi? I chiarimenti direttamente dal Fisco, con la risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022.

Controlli Agenzia delle Entrate: quanti anni durano e come ridurre i tempi

Per quanti anni l’Agenzia delle Entrate può continuare a controllare i cittadini? C’è un modo per ridurre i tempi degli accertamenti?

La risposta alla prima domanda dipende dal tipo di verifiche. In generale, per esempio, i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi vanno conservati per cinque anni dopo la presentazione del modello Redditi o del 730: il fisco digitale non esonera ancora del tutto dal conservare gli scontrini.

Discorso diverso se, invece, il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi: in questo caso, l’Agenzia delle Entrate può tornare indietro di 8 anni. In particolare, l’accertamento fiscale deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.

C’è un modo, però, per ottenere una riduzione dei termini di accertamento: i dettagli si trovano nella risposta all’interpello n. 404, che l’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato il 2 agosto 2022.

Controlli Agenzia delle Entrate: come ridurre i tempi di accertamento

A stabilire il perimetro di riduzione dei termini di accertamento è l’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015. La riduzione che si può ottenere è di due anni, e si applica:

“solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto.”

Il dm 4 agosto 2016, in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 - all’articolo 3, comma 1, prevede che per ottenere la riduzione del termine di accertamento di due anni, i soggetti devono effettuare e ricevere pagamenti tramite:

  • bonifico bancario o postale;
  • carta di debito o carta di credito;
  • assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

All’articolo 4, comma 2, il dm precisa inoltre che la riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati precedentemente indicati.

Controlli Agenzia delle Entrate ridotti grazie ai pagamenti tracciabili

Nella risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto l’Agenzia delle Entrate parte dalla domanda di un contribuente per chiarire alcuni aspetti fondamentali circa i pagamenti tracciabili che consentono la riduzione dei termini di accertamento.

È possibile ammettere la riduzione dei termini laddove, si legge nel documento, “il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente «diversi», in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità.”

Questo significa che le porte della riduzione dei termini delle verifiche fiscali si aprono anche in caso di pagamenti effettuati tramite:

  • RIBA, Ricevuta Bancaria: è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura;
  • MAV (Mediante Avviso): è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice). La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite l’apposita procedura interbancaria elettronica.

Tutti i dettagli nella risposta all’interpello n. 404, che lasciamo in allegato.

Risposta AdE all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022
Riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità dei pagamenti - articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

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