Congedo parentale negli studi professionali. Guida per i dipendenti genitori

Anna Maria D’Andrea

8 Settembre 2016 - 08:00

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I lavoratori di Studi professionali possono, in alternativa al congedo parentale, usufruire dal congedo parentale a ore. Cosa prevede il CCNL Studi Professionali sul congedo parentale ad ore e come richiederlo? Ecco alcune indicazioni

Congedo parentale negli studi professionali. Guida per i dipendenti genitori

I lavoratori di Studi professionali possono usufruire, in alternativa al congedo parentale, del congedo parentale ad ore.
La disposizione, prevista nel CCNL Studi professionali disciplina i tempi e le modalità per la richiesta del congedo ad ore. Inoltre, stabilisce la retribuzione spettante ai genitori dipendenti di Studi professionali che intendono usufruire del congedo parentale ad ore.
Il congedo parentale ad ore può essere richiesto in alternativa al congedo parentale, disciplinato sempre secondo le disposizioni del CCNL Studi professionali.

Vediamo cosa prevede il CCNL in tema di congedo parentale e, nello specifico, in cosa consiste il congedo parentale ad ore.

Congedo parentale: ecco cosa prevede il CCNL Studi professionali

Il contratto collettivo nazionale degli Studi professionali concede, ai lavoratori, l’assenza per un determinato periodo di tempo dal posto di lavoro per la cura dei propri figli.
Il congedo parentale è disciplinato dall’articolo 96 del CCNL, il quale prevede che i genitori ne hanno diritto per i primi 12 anni di vita del figlio. L’attuale disposizione è stata recentemente modificata, con decreto del 2015: precedentemente, il congedo parentale poteva essere richiesto per i primi 8 anni di vita del bambino.

Il diritto compete alla madre lavoratrice, per un periodo complessivo non superiore ai 6 mesi (180 giorni), al padre, per un periodo di massimo 7 mesi (210 giorni) e, nel caso fosse presente un solo genitore, per un periodo massimo di 10 mesi. Il congedo parentale può essere usufruito anche contemporaneamente dai due genitori.
L’indennità corrisposta ai genitori in congedo è del 30% in base alla retribuzione di riferimento, per i primi 6 anni di vita del bambino. Per gli anni successivi, è calcolata di modo che non superi per 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

La disciplina sul congedo parentale si applica anche nei casi di adozione, fino al raggiungimento dei 12 anni di età del figlio.
Il lavoratore ha il dovere di comunicare l’assenza per congedo con almeno 5 giorni di preavviso.

Congedo parentale a ore: la disciplina e come usufruirne

I lavoratori degli Studi professionali possono anche avvalersi del congedo parentale ad ore, per un periodo di tempo o per tutta la durata prevista di congedo.

Ma di cosa si tratta nello specifico?

Il dipendente usufruisce di una forma di congedo parentale che lo obbliga, però, ad almeno 4 ore di lavoro giornaliere.
Per ogni mese di congedo, al lavoratore sono garantite 174 ore di congedo parentale ad ore, cumulabili, anche nella stessa giornata, con riposi o permessi.

La retribuzione per ogni ora di congedo è costituita dalla retribuzione media oraria, ottenuta dividento l’importo del mese precedente a quello in cui è cominciato il congedo per 174.

Il dipendente deve comunicare il congedo al datore di lavoro con almeno due giorni di anticipo e, nella domanda da presentare, dovrà indicare il numero di mesi di congedo di cui intende usufruire, l’inizio e la fine del periodo di congedo con una programmazione mensile delle ore.

Il dipendente può anche avvalersi della facoltà di convertire ad ore il congedo parentale a più riprese, sempre nel limite massimo di mesi concesso dal CCNL.

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