Per gli affitti brevi e le locazioni turistiche il CIN deve essere indicato anche nel 730/2025. Vediamo come si compila il rigo B12.
Tra le novità del 730/2025 troviamo l’obbligo di indicazione del CIN affitti brevi. Da domani si parte con le modifiche e l’invio della dichiarazione dei redditi 2025, e ricordiamo che il dl 45 del 18 ottobre 2023 ha previsto per il locatore di immobili in affitto con contratti di locazione turistica (affitti brevi) deve essere in possesso del Codice Identificativo Nazione (CIN) che deve essere indicato anche nel 730/2025.
L’Agenzia delle Entrate, nelle specifiche pubblicata il 12 marzo 2025, insieme ai modelli definitivi, ha fornito anche le istruzioni per chi stipula contratti di locazione breve o per finalità turistiche.
Come si inserisce il CIN affitti brevi nel 730/2025?
Nella sezione III del quadro B, chi stipula contratti di locazione turistica o brevi deve essere indicato anche il CIN richiesto e assegnato dal Ministero del Turismo e obbligatorio. Ma come si inserisce nella dichiarazione dei redditi e come si compilano i vari campi?
Il CIN deve essere indicato nel rigo B12 (Sezione III quadro B del 730/2025) nel seguente modo:
- Colonna 1: si deve riportare il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile posto in locazione turistica o con affitto breve;
- Colonna 2: se sono stati utilizzati più modelli indicare il numero del modello in cui sono stati indicati i dati dell’immobile;
- Colonna 3: inserire in Codice Identificativo Nazionale che è stato assegnato dal Ministero del Turismo.

Attenzione al rigo B12
Per i soggetti che si avvalgono dei contratti di affitto breve (o turistico) la compilazione del rigo B12 richiede una particolare attenzione: in caso di errori nella compilazione, infatti, la dichiarazione viene scartata. Gli spazi messi a disposizione per inserire il CIN devono essere compilati tutti, visto che il codice è lungo 18 caratteri (e tanti sono gli spazi messi a disposizione).
Non basta indicare solo il numero del CIN ma è necessario compilare obbligatoriamente anche le Colonne 1 e 2, così come richiesto anche dalle specifiche tecniche, allegato C, pubblicate dalle Entrate in cui si sottolinea che:
Può essere presente solo se per il fabbricato a cui si riferisce risulta compilata la casella “Codice Canone” di colonna 5. Pertanto, nel rigo del quadro B corrispondente a quanto indicato nei campi di col. 1 e 2 del rigo B12 ( “N. rigo di riferimento” e “Modello n.”) deve risultare compilata la colonna 5 “Codice Canone”.
In caso nella compilazione fossero stati commessi errori, anomalie e incongruenze saranno segnalati al contribuente in corso di compilazione con il messaggio o “Dati mancanti o errati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati”.
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