Crisi di impresa: in Gazzetta il decreto sulle procedure di ristrutturazione, esdebitazione e insolvenza. Cosa cambia

Antonella Ciaccia

16/06/2022

04/07/2022 - 15:00

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Il Codice della crisi d’impresa si allinea con le norme europee. Pubblicato in Gazzetta il decreto correttivo. Le novità sulle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Crisi di impresa: in Gazzetta il decreto sulle procedure di ristrutturazione, esdebitazione e insolvenza. Cosa cambia

Il decreto correttivo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 15 luglio 2022.

Il decreto legislativo in oggetto introduce modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n. 83 recepisce la direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/1023) che ha come obiettivo quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché a eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

La norma si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi ed entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2022, contestualmente al Codice della crisi. Approfondiamo di seguito alcune disposizioni contenute nella norma.

Evoluzione della riforma e recepimento della direttiva «Insolvency»

L’Europa già da tempo chiedeva anche all’Italia di dotarsi di quadri di ristrutturazione, ovvero di misure e procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell’impresa e la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi, al fine di consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l’insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate.

Per conseguire tale risultato, la direttiva aveva individuato tre settori di intervento:

  • quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza;
  • procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente;
  • misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il tutto rientra sempre nella previsione del piano di attuazione del Pnrr.

Nella redazione del testo del decreto già precedentemente approvato in esame preliminare a marzo era stato tenuto conto dei pareri successivamente espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consiglio di Stato, in particolare aveva presentato delle osservazioni e dei suggerimenti sul testo della composizione negoziata della crisi inserito nel nuovo codice, sull’esperto, sulla sua formazione e sulle sue esperienze per l’ammissione agli elenchi dei professionisti che potranno svolgere tale funzione.

La commissione parlamentare del Senato aveva in seguito focalizzato l’attenzione sulla verifica di convenienza per il credito dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori della previdenza che non avessero approvato la proposta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di concordato in continuità.

Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii)

L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) viene nuovamente rubricato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” e prevede la definizione di adeguato assetto organizzativo con inevitabili conseguenze pratiche, sia in termini di gestione dell’impresa, sia di responsabilità.

In base alla disposizione del suddetto articolo, ogni imprenditore, anche individuale, dovrà implementare misure atte a rilevare per tempo un potenziale stato di crisi e adottare subito iniziative tali che la prevengano.

La norma si muove non solo per temperare la funzione di richiamo alla responsabilità dell’imprenditore, ma soprattutto per fornire a quest’ultimo una serie di elementi di valutazione al fine, come segnala la relazione illustrativa, di fornirgli le indicazioni utili e necessarie per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima che evolvano in vera e propria crisi.

Le imprese strutturate dovranno istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile.

Parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme

L’aspetto peculiare della norma lo troviamo al terzo comma dell’art. 3 del Ccii, che stabilisce i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure per l’emersione della crisi.

Qui si stabiliscono i criteri di riferimento in base ai quali scattano segnali per interventi. Al verificarsi dei segnali d’allerta, bisognerà avviare il monitoraggio della situazione e prevenire una crisi d’impresa e attuare contro-misure.

Pertanto si dovrà continuamente:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.

In più, il comma 4 dell’articolo 3 del Codice, prevede che costituiscano ulteriori segnali di allerta:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni, o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii.

Anche l’art. 4 sui doveri delle parti viene integrato prevedendo per imprenditore con oltre 15 dipendenti quello di tempestiva consultazione dei sindacati e ricomprendendo (rispetto al progetto di decreto) anche la composizione negoziata tra le occasioni in cui rileva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Buona fede e correttezza nella composizione negoziata

Il rinnovato art. 5 definisce gli obblighi di correttezza e trasparenza in tema di nomine e, rispetto al progetto di decreto, prevede che il segretario della camera di commercio trasmetta l’elenco delle nomine ai soggetti che designano i membri della commissione cui le stesse competono.

L’art. 5 bis vuole contribuire ad una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori circa le possibilità offerte dall’ordinamento in casi di pericolo di crisi, disponendo la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di informazioni circa agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di una lista di controllo particolareggiata utile alle piccole e media imprese ai fini della valutazione del rischio di crisi.

Il decreto prevede inoltre che, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Riviste inoltre le percentuali relative al compenso dell’esperto indipendente, con previsione, negli scaglioni, non più di una percentuale fissa sull’attivo, ma di una forchetta tra un minimo e un massimo.

Le segnalazioni

Di particolare interesse è il fatto che l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate e riscossione segnalino direttamente all’imprenditore e, qualora esistente, all’organo di controllo le eventuali anomalie come specificato dall’articolo 6 del citato Decreto legislativo che introduce l’art 25-novies.

Con l’art. 25 octies si conferma il dettato dell’art. 15 del D.L. n. 118/2021 circa l’obbligo di segnalazione all’imprenditore dei sintomi di crisi da parte dell’organo di controllo mentre con gli art. 25 novies e 25 decies vengono riproposti con modifiche gli obblighi di segnalazione da soggetti esterni già presenti nella disciplina dell’allerta con la fondamentale differenza che destinatari delle segnalazioni sono esclusivamente lo stesso imprenditore e, ove esistenti, gli organi di controllo dell’impresa.

Rispetto all’originario art. 14 del Codice per quanto attiene alla segnalazione delle banche, limitato alle modifiche degli affidamenti, mentre deve essere ricordato che la disposizione relativa all’inibizione alla revoca degli affidamenti per il solo fatto dell’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata (art. 16, comma 5) viene integrata con l’inibizione anche alla sospensione ma con la precisazione secondo cui queste possono motivatamente essere adottate “se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale”.

Ai creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione già rappresentati dalle Agenzie fiscali e dall’Inps si aggiunge l’Inail. Gli importi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione non sono particolarmente elevati ma congrui rispetto alla finalità di indurre l’imprenditore a prendere anticipatamente coscienza di segnali anche solo di pericolo di crisi.

Tale previsione ha come obiettivo quello di qualificare e responsabilizzare maggiormente il ruolo dell’Imprenditore, che nel corso del predetto provvedimento è anche richiamato ad una gestione dell’impresa maggiormente oculata, dovendo comportarsi secondo buona fede e correttezza.

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