Il decreto sulla cessione dei crediti è stato pubblicato in GU del 25 febbraio: vediamo come cambiano le regole e le sanzioni ai professionisti che dichiarano il falso.
Il decreto 13/2022 sulla cessione dei crediti fiscali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio. Da un lato, le nuove regole alleggeriscono la stretta precedentemente operata dal decreto Sostegni ter, dall’altro si inaspriscono le sanzioni ai professionisti che dichiarano il falso.
La cessione dei crediti fiscali sarà possibile solo per un massimo di tre volte, e i crediti dovranno essere “bollinati” con un codice identificativo. In questo modo sarà possibile tracciare le cessioni, e impedire (o almeno, rendere più difficili) le truffe in campo edilizio.
Vediamo come cambia la cessione del credito e le misure del Governo in ottica antifrode.
Decreto cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale: come cambiano procedura e sanzioni
Cessione crediti fino a tre volte
Il decreto legge 13/2022 nasce come provvedimento di “compromesso” tra la stretta antifrode a opera del decreto Sostegni ter, che ha vietato la cessione dei crediti a catena (col conseguente blocco dei cantieri) e quanto previsto dal decreto Rilancio, che consentiva la cessione dei crediti senza limiti.
Rispetto alla rigidità del decreto Sostegni ter, il nuovo provvedimento consente la cessione del credito per un massimo di tre volte. La cessione parziale, invece, non è possibile successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
A chi si può cedere il credito?
I crediti fiscali potranno essere ceduti solo altre due volte oltre la prima, ma ci sono novità rispetto ai soggetti verso cui è possibile effettuare l’opzione.
La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di “soggetti vigilati”,
- di banche;
- imprese di assicurazione;
- intermediari finanziari.
Non sarà quindi possibile effettuare la cessione del credito nei confronti delle aziende che hanno effettuato i lavori in casa.
Le ulteriori due cessioni possono avvenire, quindi, solo nei confronti di:
- banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993);
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
In ogni caso, le regole da rispettare sono quelle del decreto antifrodi, il provvedimento che è stato assorbito dalla legge di Bilancio 2022. Queste regole prevedono che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati negli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231/2007, cioè:
- invio di segnalazione di operazione sospetta: quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che i fondi provengano da attività criminosa;
- obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
Queste stesse regole si applicano anche per i crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche che effettuano lavori di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, per la digitalizzazione, per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, e per i crediti d’imposta destinati alla digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta emergenziali (regolati dall’articolo 122 del decreto Rilancio) viene previsto che la cessione esercitata dal titolare dell’agevolazione può essere seguita da due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore dei soggetti vigilati di cui sopra.
Codice identificativo per i crediti ceduti
Per prevenire e limitare comportamenti illeciti viene decretato, per i crediti dell’edilizia, il divieto di “spacchettamento”, cioè la cessione parziale si può effettuare solo la prima volta. Nei due passaggi successivi, quindi in seguito alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali.
Per questo motivo, ai crediti verrà associato un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le istruzioni dovranno essere individuate con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
In questo modo, il credito rimane tracciabile cessione dopo cessione, permettendo anche di risalire alla sua origine (e verificare che quel credito corrisponda a un intervento edilizio effettivamente effettuato).
leggi anche
Dal bonus affitti alla sanificazione, nuovi controlli antifrode dall’Agenzia delle Entrate
Sanzioni e reclusione per le false attestazioni
Il provvedimento prevede anche sanzioni severe per i professionisti che certificano il falso. Si legge nel decreto che per il tecnico abilitato che:
- produce asseverazioni con informazioni false;
- omette dati importanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attesta falsamente la congruità delle spese;
sono previste due misure:
- la reclusione da due a cinque anni;
- la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Comunicazione col nuovo modulo delle Entrate
Il decreto Sostegni ter è entrato in vigore il 27 gennaio, cambiando le regole per la cessione del credito a partire dal 7 febbraio. Dal 7 febbraio in poi è possibile effettuare un’unica cessione, pena l’annullamento del contratto. Dal 27 gennaio al 7 febbraio, quindi, è operativo un periodo transitorio, in cui è possibile continuare a effettuare un’ulteriore cessione del credito, mantenendo la possibilità di cederlo anche dal 7 febbraio in poi.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio proroga ufficialmente la scadenza di questo periodo transitorio, spostando il termine ultimo per la cessione del credito al 17 febbraio. Una proroga, quindi, di dieci giorni. In questo momento sono quindi pienamente in vigore le nuove regole del Sostegni ter.
Con il provvedimento del 3 febbraio, invece, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura.
Crediti sequestrati: più tempo per usarli
Il decreto fa chiarezza anche in merito ai crediti d’imposta (sia edilizi che emergenziali) sottoposti a sequestro penale per decisione dell’Autorità giudiziaria, come conseguenza per chi ha usato in modo illecito il meccanismo della loro cessione.
Una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti possano essere impiegati entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Questo significa, in sintesi, che i termini per l’uso sono sospesi per la durata del provvedimento cautelare, per poi ripartire dal momento del dissequestro.
Per lo stesso lasso di tempo restano fermi i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate, con relativa estensione dei termini per le attività di accertamento.
leggi anche
Tutti gli aiuti e bonus del decreto Sostegni ter per partite IVA e famiglie: come fare per averli
L’applicazione dei CCNL edilizi
Infine, il decreto legge 13/2022 stabilisce che per il riconoscimento dei benefici fiscali bisogna applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Questa nuova regola si applicherà agli interventi avviati dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e riguarda i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008.
Inoltre, nell’atto di affidamento dei lavori andrà indicato che gli interventi sono eseguiti da datori che applicano uno dei contratti in questione, da riportare anche nelle relative fatture.
I professionisti abilitati e i responsabili del Caf dovranno verificare le due circostanze prima di rilasciare il visto di conformità. Per le attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA