Certificato medico a scuola, quando serve per il rientro?

Patrizia Del Pidio

2 Dicembre 2025 - 08:43

Non sempre il certificato medico è obbligatorio per rientrare a scuola dopo un’assenza. Vediamo cosa dice l’attuale legge e quando è necessario.

Certificato medico a scuola, quando serve per il rientro?

È obbligatorio presentare il certificato medico per il rientro a scuola? La risposta a questa domanda è che dipende dalla situazione. Uno dei dilemmi che più frequentemente ricorre tra gli alunni e i loro genitori è se dopo che lo studente si è assentato per alcuni giorni è necessario recarsi dal medico per chiedere il certificato per essere riammessi alle lezioni.

Occorre sapere, infatti, che tutte le Regioni hanno abolito l’obbligo del certificato medico, in totale accordo con i pediatri.

Con l’arrivo dell’influenza stagionale e dei malanni tipici del periodo invernale è bene, quindi, fare chiarezza su quando sia davvero necessario il certificato medico per rientrare a scuola dopo una malattia e cosa hanno stabilito in merito le Regioni italiane.

Certificato medico per il rientro a scuola: la legge

La legge sull’obbligatorietà della presentazione del certificato medico per il rientro a scuola dopo una malattia risale al 22 dicembre 1967, quando le disposizioni in materia sono state approvate con il decreto n. 1518 del presidente della Repubblica.

Nel corso degli anni, però, i riferimenti normativi sono cambiati soprattutto perché il ministero della Salute ha delegato alle Regioni la competenza sulla questione.

La legge di riferimento a livello nazionale è sempre la stessa, ma le Regioni possono intervenire per eliminare l’obbligo.

Per chiarire, è bene sottolineare che il certificato medico per la legge italiana serve:

  • dopo un’assenza superiore a 3 giorni per il rientro nella scuola dell’infanzia;
  • dopo un’assenza superiore a 5 giorni per la scuola primaria e le scuole secondarie sia di primo che secondo grado.

Era quindi possibile anche in passato che i genitori e gli alunni non debbano presentare alcun certificato nel caso in cui i propri figli non abbiano superato il numero di assenze indicato.

Per essere davvero certi che non scatta l’obbligo di certificato medico nei casi di assenza per malattia come sopra indicato è però fondamentale fare riferimento alla propria Regione.

Dove non serve il certificato medico e perché è stato abolito

Tutte le Regioni hanno ormai abolito il certificato medico, una decisione che è stata approvata dagli stessi pediatri.

Questo perché, per la maggior parte delle malattie infettive, il pericolo di contagio è massimo nei giorni di incubazione e di esordio dei sintomi, mentre il pericolo si riduce durante il periodo di convalescenza.

Ciò vuol dire che superati i 5 giorni dall’inizio della malattia, il rischio di contagio è così basso da consentire il rientro in collettività.

L’abolizione comporta una minore burocrazia, ma senza rischi per la salute pubblica e dei compagni di classe degli studenti malati.

I medici di famiglia e i pediatri, infatti, sono comunque obbligati a segnalare le malattie diffusive e pericolose e i dipartimenti di prevenzione delle Asl continueranno ad attuare tutti gli interventi di profilassi necessari a fronteggiare i rischi per la salute pubblica.

A oggi le tutte Regioni hanno, quindi, deciso di abolire il certificato medico; l’ultima Regione ad adeguarsi è stata il Molise con la Legge regionale n. 6 del 30 maggio 2025.

Attenzione, però, ai casi particolari: anche se l’obbligo è stato abolito ovunque, permane la necessità di presentare il certificato sanitario in situazioni straordinarie a livello nazionale o internazionale e con malattie infettive più pericolose come il morbillo.

Limite assenze a scuola: quando si rischia la bocciatura?

Dopo aver chiarito quando presentare o meno un certificato medico è bene però ricordare che esiste un limite massimo di assenze che gli studenti e le studentesse possono accumulare, superate le quali scatta la bocciatura.

Secondo l’articolo 14, comma 7, del Dpr 122/2009 lo studente deve aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni per non incorrere nel rischio bocciatura.

Questo vuol dire che il numero totale di ore di assenza effettuate dall’alunno nell’anno scolastico non deve superare il limite massimo del 25% dell’orario annuale (circa 250 ore), che su circa 33 settimane che lo studente trascorre a scuola, corrispondono a 40-50 giorni di assenza, a seconda che le giornate scolastiche siano composte da 5 o 6 ore giornaliere.

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