Al decesso del marito la vedova è tutelata dalla legge in diversi aspetti e non solo per il diritto alla pensione di reversibilità.
Al coniuge superstite spetta parte dell’eredità e la pensione di reversibilità del marito (o moglie) venuto a mancare. Ma oltre a questo ci sono dei diritti che molto spesso non si conoscono, come quello di abitazione nella residenza coniugale. Cerchiamo di capire come funziona e cosa coinvolge questo importantissimo diritto.
Rispondiamo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
Buongiorno gentilissima redazione,
già in passato vi avevo consultato per un mio interrogativo sulla possibile pensione di reversibilità che spetta alla morte del coniuge. Ma oggi voglio chiedervi un altra cosa. Se io dovessi morire prima di mia moglie lei erediterebbe i miei beni insieme ai miei figli di un precedente matrimonio. Vorrei capire se, visto che la casa in cui viviamo spetterebbe, in parte, anche ai miei figli, se loro possono decidere di venderla o di mandare via mia moglie dalla casa. La cosa mi preoccupa molto perchè tra loro non corre buon sangue e l’hanno sempre vista come colei che ha detronizzato la madre dal ruolo di moglie. La realtà è diversa, ma sicuramente non è questo il luogo per parlarne. Vi ringrazio se vorrete rispondermi.
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Il diritto di abitazione della vedova
A mio avviso può stare tranquillo perchè a il Codice civile a prevedere il diritto di abitazione nella casa coniugale del coniuge superstite, anche se ci sono altri familiari che ereditano il bene. L’articolo 540 al comma 2 del Codice Civile, infatti, prevede questo diritto inalienabile del coniuge superstite.
Tale diritto, è va sottolineato, è riservato alla sola abitazione in cui la coppia, prima del decesso, aveva la residenza. Si tratta, quindi, della cosiddetta “casa familiare”. Ed il diritto sussiste anche se il bene, oltre che dalla vedova, viene ereditato da altri familiari, ad esempio i figli. Ma solo se al momento dell’apertura della successione ha residenza in questo immobile.
Ma la vedova ( o il vedovo, ovviamente) non mantiene solo il diritto di abitare l’immobile; lo stesso si estende anche ai mobili con cui l’immobile è arredato. Chiaramente il tutto è valido solo a patto che sia l’immobile che i mobili che lo arredano erano di proprietà del defunto o della coppia.
In tale frangente è da tenere presente una cosa fondamentale. Il diritto di abitazione della vedova non può in alcun modo essere ceduto o dato in locazioni ad altri e dura per tutta la vita. Di fatto, quindi, se lei dovesse venire a mancare sua moglie conserverebbe il diritto di abitare la casa in cui ora vivete e di utilizzare il mobilio in essa presente.
Gli eventuali tributi sull’immobile sono in capo, in ogni caso, al titolare dell’abitazione. I suoi figli, quindi, anche se proprietari di parte dell’immobile non sono tenuti al versamento di alcuna imposta sullo stesso fintanto che la vedova mantiene il diritto di abitazione.
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