Cane lasciato libero in condominio: è stalking

Claudia Cervi

24/08/2022

24/08/2022 - 14:03

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Bastano due episodi di molestie tali da spaventare il vicino e costringerlo a modificare le proprie abitudini per configurare il reato di stalking, anche a mezzo di animali domestici.

Cane lasciato libero in condominio: è stalking

Il cane lasciato libero negli spazi comuni del condominio configura un reato di minaccia o di stalking (art.612 e 612-bis Codice penale) quando spaventa il vicino al punto da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.

Stalking in condominio: la norma

L’art. 612- bis punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi minaccia e molesta in modo reiterato una vittima provocandole ansia, paura o un fondato timore per l’incolumità propria o delle persone legate da relazione affettiva e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

Non basta una sola azione persecutoria per configurare lo stalking: il colpevole dovrà mettere in atto comportamenti di minaccia e molestia con dolo, ovvero con la consapevolezza di provocare nella vittima uno degli eventi indicati dalla norma:

  • reiterare tali comportamenti;
  • infondere ansia, paura o timore per l’incolumità propria o di una persona legata da relazione affettiva
  • compromettere le abitudini di vita quotidiana della persona offesa.

Esempi di comportamenti che configurano stalking

Premesso che configurano stalking solo i comportamenti molesti ripetuti con continuità, vediamo ora alcuni esempi di condotta dolosa che può provocare ansia, preoccupazione e compromettere la tranquillità personale e morale di un individuo.

La giurisprudenza considera stalking:

  • telefonate, email, lettere, avvertimenti e messaggi ripetuti anche anonimi (Cassazione 57760/2017);
  • pedinamenti, scarico di rifiuti, intralci al passaggio auto (Cassazione 17000/2020);
  • reiterata intromissione nella vita privata altrui (Cassazione 17346/2020);
  • atti di teppismo (Cassazione 44323/2019 e Cass.10994/2020);
  • liberare il cane in condominio per terrorizzare le figlie piccole costringendo i coniugi a cambiare casa (Cassazione 31981/2019);
  • utilizzare animali domestici per minare la serenità condominiale e irritare i vicini (Cassazione 25097/2019).

Stalking con animali domestici

Dunque è considerato molesto, e assimilabile allo stalking, quel comportamento perpetrato da un condomino anche attraverso il proprio cane, gatto o altro animale domestico che arreca molestia ad altri condomini.

Di recente la Cassazione ha confermato il giudizio di primo e secondo grado del tribunale che ha accusato di stalking il proprietario di un cane di razza «pittbull» che scavallava il cancello per entrare nella proprietà dei vicini. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso dell’uomo ritenendo invece credibili le argomentazioni delle parti offese che si sono sentite ripetutamente minacciate dalla presenza dell’animale di una razza notoriamente pericolosa (Cassazione penale sez. V, 28/04/2022, n. 22124).

Come fermare lo stalking

La denuncia degli atti persecutori viene fatta tramite una querela depositata in Procura.

Se dopo la querela i comportamenti di minaccia e molestia vengono reiterati, il giudice può disporre delle misure cautelari in attesa del processo, come stabilito dall’art. 612-bis Codice penale.

Tali misure sono:

  • l’arresto se il colpevole viene colto in flagranza di reato;
  • l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, quando lo stalker vive insieme alla vittima;
  • il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la persona offesa;
  • il divieto di avvicinamento alla vittima.

Anche nel caso di stalking condominiale è possibile fare ricorso alle misure cautelari nei confronti dei vicini molesti.

Non è possibile però richiedere il divieto di avvicinamento se questo può impedire al persecutore di entrare nella propria abitazione (Cassazione 3240/2020).

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