Banca ore lavoratori dipendenti, cos’è e come funziona

Claudio Garau

09/03/2023

09/03/2023 - 13:36

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La banca ore consiste in uno strumento che consente al dipendente di accantonare in un conto individuale le ore di straordinario e trasformarle poi in permessi extra. I dettagli.

Banca ore lavoratori dipendenti, cos’è e come funziona

Si sa che specialmente negli ultimi anni il mondo del lavoro si è ispirato a criteri di flessibilità ed elasticità su molti aspetti. Questo perché oggi aziende e datori di lavoro possono contare su più strumenti per dare ai lavoratori subordinati delle misure di welfare, che consentano loro di gestire la propria attività di lavoro con maggiori autonomia nel corso del tempo.

Di seguito parleremo proprio di uno di questi strumenti, non conosciutissimo ma degno di essere ricordato e spiegato. Ci riferiamo alla cosiddetta ’banca delle ore’ o ’banca ore’, ovvero un ausilio che consente di conseguire permessi extra sfruttando le ore di lavoro straordinario svolte durante l’anno.

La banca ore è ritenuta a tutti gli effetti una misura di welfare aziendale in quanto dà al lavoratore una maggiore flessibilità e gli consente di migliorare l’equilibrio lavoro-vita privata. Ecco perché è importante parlarne: vediamo più da vicino come funziona e che cosa è opportuno ricordare a riguardo.

Che cos’è in sintesi la banca delle ore

Per capire in breve in che cosa consiste la banca delle ore, basta dare un’occhiata ai siti istituzionali. In particolare in quello del Dipartimento per le politiche della famiglia viene specificato che la banca delle ore altro non è che un istituto contrattuale, il quale permette ai lavoratori che lo utilizzano di accantonare o mettere da parte momentaneamente le ore di lavoro straordinario in una sorta di ’conto individuale’, in modo da usufruire all’occorrenza nel corso dell’anno. Pensiamo in particolare alle necessità legate alla cura dei figli o degli anziani, ma gli esempi dell’utilità della banca delle ore potrebbero essere moltissimi.

In buona sostanza i lavoratori dipendenti possono così decidere che le ore di straordinario compiute non siano loro retribuite come avviene ordinariamente, ma siano invece “restituite” loro quando avranno bisogno di assentarsi dal posto di lavoro per necessità personali o familiari.

Per sfruttare la banca delle ore - si specifica nel sito web del Dipartimento per le politiche della famiglia - il lavoratore subordinato deve concordare di volta in volta con il proprio datore di lavoro i giorni e la durata della propria assenza. E ciò entro il limite del monte ore massimo fissato dal contratto.

In ogni caso, per far confluire le ore di straordinario nella banca delle ore occorre sempre una richiesta ad hoc del lavoratore, che resta valida fino a disdetta. I riposi accantonati possono essere sfruttati entro una certa data - altrimenti sono monetizzati con le modalità previste per la retribuzione del lavoro straordinario. Per es. il contratto collettivo metalmeccanica industria dispone che le ore ulteriori non fruite siano pagate, passati due anni dalla loro maturazione, con la retribuzione in essere alla data della loro liquidazione.

Inoltre, nel conto individuale in oggetto possono essere accantonate le ore di straordinario entro un certo limite.

Norme in materia e finalità dell’istituto

Nessun dubbio nel considerare la banca ore pienamente compatibile con il quadro normativo vigente nel nostro paese in tema di orario di lavoro – in particolare la legge n. 196 del 1997. Non solo: la banca delle ore si combina anche con i criteri di cui alla direttiva CEE n. 93/104 in campo di orario di lavoro normale e straordinario, provvedimento che consente una vasta possibilità di deroghe su impulso degli Stati e della contrattazione collettiva ai vari livelli. Non dimentichiamo poi alcune circolari Inps che hanno regolato e dettagliato l’istituto nel corso del tempo, in particolare la n. 40 del 1996, la n. 39 e la n. 95 del 2000.

Quando il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE suddetta grazie al d.lgs. 66/2003 ha riconosciuto ai contratti collettivi altresì la facoltà di permettere che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori sfruttino riposi compensativi extra. Ciò per una duplice finalità:

  • soddisfare l’esigenza datoriale di far fronte ad eventuali picchi di lavoro, dovuti alla stagionalità o all’incremento di produttività correlato alle richieste del mercato, impiegando i dipendenti oltre il normale orario di lavoro e riconoscendo loro permessi extra al posto delle maggiorazioni retributive;
  • favorire il lavoratore il quale, accumulando appunto un monte ore di permessi aggiuntivi a quelli riconosciuti dal Ccnl di riferimento, ha la facoltà, in modo compatibile con le esigenze aziendali, di gestire queste ore per combinarle con le necessità familiari.

Ore di straordinario: alcune precisazioni

Abbiamo detto che la banca ore consiste in un strumento che dà la possibilità al lavoratore di accantonare in un conto individuale le ore di lavoro straordinario, svolte nell’arco dell’anno, e trasformarle in permessi retribuiti extra per le proprie necessità. Ebbene, dette ore di straordinario sono di fatto le ore di lavoro svolte oltre l’orario di lavoro normale, il quale per legge è nel limite di 40 ore settimanali.

Tuttavia è vero che i contratti collettivi hanno la possibilità di stabilire un limite minore o maggiore, a patto che non siano oltrepassate le 48 ore settimanali. L’istituto della banca delle ore è incluso tra le previsioni di un altissimo numero di Ccnl e in molti contratti aziendali.

Se ci si chiede della regolamentazione della banca delle ore, è importante ricordare che - a differenza -di altri strumenti di welfare aziendale - l’istituto non è disciplinato da leggi ad hoc, ma in via diretta appunto dai distinti Ccnl di categoria, dalla contrattazione di secondo livello o anche dal contratto individuale di ogni lavoratore dipendente. Perciò se ti chiedi se nel rapporto di lavoro in essere si può applicare la banca delle ore, dovrai far riferimento a questi testi e lì andare a leggere a riguardo.

All’interno del conto della banca ore sono incluse tutte le ore di lavoro straordinario che il lavoratore ha scelto di accantonare ma, in non pochi casi, la contrattazione collettiva dispone che al suo interno confluiscano anche i permessi ROL e le ex festività non goduti. Questo è il caso, ad esempio, del Ccnl Legno e Arredamento Aziende Industriali.

Tutte le volte che il lavoratore fa richiesta di permessi accedendo alla banca ore, le ore sfruttate sono scalate dal monte ore. Di solito, la banca ore viene proposta come un’alternativa al pagamento in busta paga delle ore di straordinario. Il lavoratore, cioè, può scegliere di accantonare queste ore nel suo portafoglio virtuale e utilizzarle in seguito - sotto forma di permessi extra.

Chi può utilizzarla, come e quando

La banca delle ore è accessibile da parte della generalità dei lavoratori dipendenti e, tipicamente, le ore di lavoro straordinario accumulate all’interno della banca stessa possono essere sfruttate - per richiedere i permessi extra - a cominciare dal mese posteriore a quello nel quale sono state effettuate, domandando l’autorizzazione al datore di lavoro con un tempo di preavviso congruo, di cui al Ccnl di riferimento. Per esempio nel Ccnl commercio è previsto che il prelievo delle ore maturate si abbia con un preavviso scritto di 5 giorni. Tuttavia i riposi possono essere fruiti compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze aziendali.

Interessante anche notare che l’utilizzo di permessi extra va ad intaccare soltanto il monte della banca ore, senza erodere i giorni di riposo o di ferie spettanti, ai quali ha diritto il lavoratore. Inoltre se quest’ultimo non sfrutta le ore di permesso extra entro la scadenza delle stesse, potrà ottenere che queste siano monetizzate. Attenzione però: la scadenza delle ore accantonate in banca ore non è fissa, in quanto ciascun contratto ha condizioni differenti. Nella prassi le aziende concedono almeno un anno di tempo per sfruttare le ore accumulate.

Retribuzione e tassazione

In ipotesi di opzione per l’accantonamento in banca delle ore, le ore di straordinario svolte nel mese saranno incluse nella sezione presenze del LUL e non saranno retribuite, ma accantonate.

Attenzione però, alla data della fruizione dei riposi compensativi corrispondenti, al dipendente sarà versata la relativa retribuzione, senza maggiorazione oppure con la maggiorazione ridotta al 50%, in base a quanto previsto in contrattazione. Talvolta è previsto che nel mese di svolgimento delle ore straordinarie sia versata la mera maggiorazione.

Perciò in taluni casi la maggiorazione per lavoro straordinario può essere comunque saldata, anche qualora il dipendente si avvalga della banca ore. Ad esempio il Ccnl Metalmeccanica industria dispone che, laddove il lavoratore scelga l’accantonamento in banca ore delle ore di straordinario, abbia in ogni caso diritto alla maggiorazione della retribuzione, anche se decurtata al 50% rispetto all’ordinaria maggiorazione disposta per il lavoro straordinario.

I singoli Ccnl o la contrattazione di secondo livello regolano la scadenza delle ore accumulate. Il dipendente può di solito fare domanda per il versamento del residuo delle ore non fruite, anche in modo parziale, prima del termine di liquidazione, ma comunque alla decorrenza della scadenza fissata le eventuali ore ancora non godute devono essere retribuite.

Ricordiamo infine che le ore di lavoro messe da parte in banca delle ore sono soggette alla tassazione Irpef e al pagamento dei contributi previdenziali. Attenzione però, perché la tassazione della banca ore si compie in momenti distinti rispetto alla retribuzione ordinaria. Le ore di straordinario che rientrano nella banca ore, infatti, non sono tassate alla data del loro accantonamento, ma in quella nella quale sono utilizzate o rimborsate.

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