Nella previdenza complementare capita quello che succede in molte case di famiglia, dove prima o poi si comincia a sentirsi stretti nella stanza che ci è stata assegnata e a sognarne una seconda, più luminosa e con una vista migliore sui mercati. È la tentazione di molti lavoratori iscritti a un fondo negoziale, che sfogliano le classifiche, vedono i rendimenti a due cifre delle linee azionarie dei fondi aperti e si chiedono se non valga la pena aprire una seconda posizione, o addirittura traslocare del tutto.
La legge lo consente, ma prima di mettere mano agli scatoloni conviene fare bene i conti, perché c’è un ospite discreto che rischia di restare fuori dalla porta, ed è il contributo del datore di lavoro, che in molti contratti vale più di quanto il lavoratore versi di tasca propria.
La questione, del resto, non potrebbe essere più attuale. Dal 31 ottobre 2026 scatta la nuova portabilità del contributo aziendale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, una regola che sulla carta cambia le carte in tavola ma che nei fatti resta sospesa tra istruzioni operative ancora attese e le prime resistenze arrivate dal mondo delle imprese.
Si possono avere due fondi pensione?
La risposta è sì, perché la legge consente di aderire contemporaneamente a più forme di previdenza complementare, restando iscritti al fondo negoziale previsto dal proprio contratto e aprendo in parallelo un fondo pensione aperto o un PIP. Mentre il fondo negoziale è riservato ai lavoratori della categoria per cui è stato istituito, ai fondi aperti e ai PIP può aderire chiunque su base individuale, dai dipendenti ai lavoratori autonomi fino a chi non lavora, come un familiare fiscalmente a carico, senza requisiti particolari se non la sottoscrizione del modulo di adesione.
Le due posizioni vivono vite separate, ciascuna con i suoi comparti, i suoi costi e il suo estratto conto, ma su due fronti finiscono per sommarsi. Il primo è quello fiscale, perché il limite di deducibilità dei contributi è unico e complessivo e non raddoppia per il solo fatto di avere due fondi.
Il secondo fronte riserva invece una sorpresa piacevole, poco conosciuta anche da chi frequenta la materia. Per calcolare l’anzianità di partecipazione, che con il passare degli anni riduce la tassazione delle prestazioni dal 15% fino al 9%, contano tutti i periodi di iscrizione alla previdenza complementare, a partire dalla posizione aperta per prima, purché non sia stata riscattata per intero. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 2025, precisando che il fondo diverso da quello che eroga la prestazione può attestare la data di adesione e il fatto che la posizione non sia stata interamente riscattata, il che significa che chi aggiunge un secondo fondo non riparte da zero e che un eventuale riscatto parziale non cancella gli anni già maturati.
Come funziona un fondo negoziale? L’esempio di Cometa
Per capire che cosa c’è in gioco conviene prendere come esempio Cometa, uno dei fondi negoziali più grandi del Paese, nella cui posizione confluiscono, come accade in tutti i fondi di categoria, tre flussi di denaro diversi per origine e per valore. Le percentuali cambiano da un contratto all’altro, ed è quindi sempre il proprio contratto collettivo a stabilire quanto deve versare il lavoratore e quanto aggiunge l’azienda, ma il meccanismo è lo stesso ovunque.
Il primo flusso è il TFR, che viene versato per intero da chi è stato assunto dopo il 28 aprile 1993 e nella misura prevista dal contratto, nel caso di Cometa il 40%, da chi era già occupato a quella data. Accanto al TFR scorre il contributo del lavoratore, che in Cometa è pari ad almeno l’1,2% dei minimi contrattuali del proprio livello di inquadramento, una soglia che chi vuole può superare liberamente. Il terzo flusso è il più prezioso, ed è il contributo del datore di lavoro, che in Cometa è pari al 2% dei minimi contrattuali e al 2,2% per chi ha meno di 35 anni e si è iscritto dopo il 5 febbraio 2021, con una condizione che non ammette eccezioni, perché l’azienda versa soltanto se il lavoratore mette di tasca propria almeno quell’1,2%.
Tradotto in cifre, su minimi contrattuali di 20.000 euro l’anno il lavoratore versa 240 euro e l’azienda ne aggiunge 400, il che significa che ogni euro messo nel fondo ne porta con sé 1,67 dal datore di lavoro, e addirittura 1,83 per gli under 35 che beneficiano del 2,2%, un rendimento immediato che nessun investimento di mercato, per quanto brillante, è in grado di promettere.
Il fondo negoziale nasce dalla contrattazione collettiva, è riservato a una categoria di lavoratori e non ha scopo di lucro, mentre il fondo aperto, istituito da banche, SGR o compagnie assicurative, e il PIP, che è un prodotto assicurativo individuale, sono accessibili a tutti, ma chi vi aderisce direttamente non riceve, salvo diverse previsioni del contratto, il contributo che l’azienda versa al fondo di categoria. Aprire un fondo aperto accanto al negoziale, invece, non tocca in alcun modo quel contributo, che continua ad arrivare regolarmente nella posizione già esistente.
Perché alcuni scelgono un secondo fondo?
Chi si pone la domanda, di solito, ha già capito che conviene restare nel fondo negoziale almeno per il TFR e per i contributi contrattuali, e vorrebbe semplicemente investire in un altro modo i versamenti volontari aggiuntivi. Le ragioni che spingono in questa direzione sono essenzialmente tre.
La prima riguarda l’esposizione azionaria, perché i fondi negoziali offrono spesso come comparto più dinamico un bilanciato e non un azionario puro, come accade con Crescita di Cometa, e chi ha davanti venticinque o trent’anni di lavoro può desiderare un profilo più ardito. Le linee azionarie dei fondi aperti investono in Borsa una quota maggiore del patrimonio, tanto che il parametro di riferimento di Espansione ESG di Amundi SecondaPensione, per fare un esempio, è composto per l’80% da indici azionari.
A pesare sono poi i rendimenti passati, che nel 2025 hanno visto Cometa Crescita fermarsi al 7,32% netto mentre la Linea Azionaria di Allianz Insieme arrivava al 12,96% ed Espansione ESG di Amundi all’11,22%. La terza ragione è la diversificazione dei gestori, cioè il desiderio di non affidare l’intero futuro previdenziale a un’unica politica di investimento.
Quel confronto sui rendimenti, però, va maneggiato con la cura che si riserva ai cristalli. Si stanno paragonando comparti con quote azionarie molto diverse, e in un anno di Borsa positiva chi ha più azioni in portafoglio guadagna di più, il che non dimostra la bravura del gestore ma soltanto il maggiore rischio assunto, tanto che negli anni negativi la classifica si capovolge con la stessa rapidità. Chi sceglie il secondo fondo guardando solo i risultati dell’ultimo anno rischia di salire sul treno quando la corsa è già finita.
Sul fronte dei costi, invece, il fondo negoziale gioca in casa. L’Indicatore sintetico dei costi, l’ISC, calcolato su dieci anni è dello 0,18% per Cometa Crescita, contro lo 0,94% di Espansione ESG di Amundi e lo 0,88% della Linea Azionaria di Allianz Insieme, valori contenuti per un fondo aperto ma comunque circa cinque volte quelli di Cometa. Secondo i dati COVIP, l’ISC medio a dieci anni è dello 0,47% per i fondi negoziali, dell’1,36% per i fondi aperti e del 2,17% per i PIP, e a questo si aggiunge il fatto che un secondo fondo comporta inevitabilmente una seconda spesa annua di gestione amministrativa.
Prima di aprire un’altra posizione conviene quindi considerare la strada più semplice, che consiste nell’aumentare i versamenti volontari direttamente nel fondo negoziale scegliendo il comparto più dinamico, mantenendo così costi minimi e una sola posizione da seguire. Il secondo fondo ha senso soltanto per chi cerca davvero un profilo di investimento che il proprio fondo di categoria non è in grado di offrire, mentre ha poco senso per chi non ha ancora sfruttato fino in fondo il proprio fondo negoziale o per chi possiede già un fondo aperto e potrebbe semplicemente aumentare i versamenti in quello.
Il contributo aziendale e la portabilità dal 31 ottobre 2026
Fino a oggi la regola era scolpita nella pietra, perché chi lasciava il fondo negoziale per un fondo aperto o un PIP perdeva il contributo dell’azienda. La Legge di Bilancio 2026, cioè la legge n. 199 del 2025 al comma 202 dell’articolo 1, ha però cambiato la norma sui trasferimenti, eliminando il vincolo che faceva dipendere la prosecuzione del contributo datoriale dai limiti fissati dai contratti collettivi. Dopo due successivi rinvii disposti dal decreto legge n. 19 e dal decreto legge n. 62 del 2026, la nuova regola si applica dal 31 ottobre 2026, e da quella data chi trasferisce la propria posizione dopo almeno due anni di iscrizione avrà diritto per legge a portare con sé anche il contributo del datore di lavoro.
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La partita, tuttavia, è tutt’altro che chiusa. Con una circolare diffusa alle imprese associate il 6 ottobre, Federmeccanica ha indicato di sospendere il contributo a chi trasferisce la posizione dal fondo di categoria a un fondo aperto o a un PIP, sostenendo che quel versamento è legato esclusivamente all’iscrizione al fondo negoziale e che le regole del contratto sono tassative, e due giorni dopo anche la Fiom Cgil ha ribadito che il contributo aziendale non è portabile. Le istruzioni operative della COVIP, attese proprio in vista di questa scadenza, a oggi non risultano ancora pubblicate, e resta da capire come si comporteranno le altre associazioni datoriali e come verrà risolto il contrasto tra la nuova norma di legge e le clausole dei contratti collettivi.
La portabilità riguarda il trasferimento dell’intera posizione, che chiude il rapporto con il fondo negoziale, e non consente né di restare iscritti al fondo di categoria facendo confluire il contributo aziendale in un secondo fondo né di aderire direttamente a un fondo aperto ricevendo il contributo fin dal primo giorno.
Per chi desidera un secondo fondo, quindi, la strada più sicura resta quella di affiancarlo al fondo negoziale e non di sostituirlo. Chi pensa invece di trasferire tutto farebbe bene ad aspettare i chiarimenti della COVIP e a chiedere per iscritto alla propria azienda come intende comportarsi, perché il rischio concreto è quello di rinunciare a un contributo che, nel caso di Cometa, vale 1,67 volte quanto si versa di tasca propria.
Quanto alle regole generali, il trasferimento volontario è possibile dopo due anni di iscrizione, oppure prima in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, come accade per esempio con un cambio di lavoro, e l’articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005 concede al fondo di provenienza al massimo sei mesi dalla richiesta per completare la pratica. Se il trasferimento non arriva nei tempi, o se l’azienda smette di versare un contributo che si ritiene dovuto, la prima mossa è un reclamo scritto al fondo, e in caso di risposta insoddisfacente o di silenzio si può presentare un esposto alla COVIP, che vigila sulle forme pensionistiche.
Come aprire un secondo fondo o trasferire la posizione
Aprire un secondo fondo è un’operazione più semplice di quanto si immagini. Si sceglie il fondo aperto o il PIP dopo averne letto le «Informazioni chiave per l’aderente» e si sottoscrive il modulo di adesione, online sul sito della società o presso la banca o l’agenzia che lo colloca, indicando il comparto e l’importo dei versamenti volontari, che si possono effettuare con bonifico periodico senza alcun coinvolgimento del datore di lavoro. La posizione nel fondo negoziale resta intatta e continua a ricevere TFR e contributi contrattuali come prima.
Il trasferimento dell’intera posizione segue invece un percorso diverso. La domanda si presenta al fondo di destinazione, che la inoltra a quello di provenienza, e va comunicata anche all’azienda, che dovrà indirizzare al nuovo fondo il TFR maturando e i contributi futuri. È la fase più delicata, perché è proprio in quel passaggio che, alla luce delle indicazioni di alcune associazioni datoriali, il contributo aziendale potrebbe fermarsi.
Vincoli fiscali e deducibilità da conoscere
Dal 2026 il limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare è salito da 5.164,57 a 5.300 euro l’anno, per effetto del comma 201 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025, e all’interno di questo tetto rientrano sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro, mentre il TFR ne resta escluso.
Con due fondi il limite non si moltiplica, perché i versamenti nell’una e nell’altra posizione si sommano. Riprendendo l’esempio di Cometa, su minimi contrattuali di 25.000 euro nel fondo negoziale entrano 300 euro del lavoratore, pari all’1,2%, e 500 euro dell’azienda, pari al 2%, per un totale di 800 euro, il che lascia al secondo fondo uno spazio massimo di 4.500 euro di versamenti deducibili.
Superare quella soglia non comporta sanzioni, ma la parte eccedente semplicemente non si deduce dal reddito. Per evitare che quei contributi vengano tassati una seconda volta al momento della prestazione, bisogna comunicarli come «non dedotti» a uno dei due fondi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, di solito attraverso l’apposito modulo disponibile nell’area riservata o sul sito del fondo, mentre chi dimentica la comunicazione rischia di vedersi applicare le imposte anche su somme che non hanno mai goduto della deduzione.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può contare su un margine ulteriore. Se nei primi cinque anni di partecipazione non ha sfruttato per intero il plafond, nei vent’anni successivi può recuperare la differenza fino a 2.650 euro in più l’anno, cioè la metà del limite ordinario, arrivando a un massimo di 7.950 euro deducibili, e per capire se resta un plafond da recuperare c’è la nostra guida sull’extra deducibilità del fondo pensione fino a 7.950 euro.
Come scegliere e cosa controllare
Il primo controllo riguarda la posizione già aperta. Dall’area riservata del proprio fondo negoziale si vede in quale comparto sono investiti TFR e contributi, e spesso la mossa più utile non è aprire un altro fondo ma spostarsi su un comparto più adatto al proprio orizzonte, magari dopo anni trascorsi senza accorgersene nel comparto garantito. Conviene poi verificare in busta paga di versare almeno il contributo minimo previsto dal proprio contratto, la chiave che apre la porta al contributo aziendale.
Per il secondo fondo i documenti da mettere a confronto sono le «Informazioni chiave per l’aderente» e la scheda dei costi di ciascun fondo, che riportano ISC, composizione dei comparti e rendimenti calcolati con la metodologia COVIP e quindi confrontabili tra loro, anche grazie al comparatore dei costi pubblicato sul sito dell’autorità di vigilanza. Va fatto anche il conto del plafond di deducibilità complessivo, per evitare di versare nel secondo fondo somme che non si possono dedurre, e soprattutto, prima ancora di guardare il rendimento dell’ultimo anno, conviene chiedersi quanti anni mancano alla pensione e quanta oscillazione si è disposti a sopportare lungo la strada.
Per capire quanto può valere nel tempo la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare c’è la guida su quanto rende il TFR nel fondo pensione, mentre le regole su riscatti, anticipazioni e prestazioni, comprese le novità in vigore da luglio 2026, sono raccolte nell’approfondimento su come riavere i soldi versati nel fondo pensione.
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