Il Decreto - legge 11 ottobre 2024, numero 145, ribattezzato Decreto Flussi, disciplina l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri e introduce una serie di strumenti per la loro tutela dal lavoro sommerso e nel caso dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del Codice penale.
La nuova procedura da seguire per l’assunzione di stranieri, nell’ambito delle quote previste per i flussi migratori del 2025, come modificata dal D.L. numero 145/2024, trova applicazione dal 1° novembre 2024.
Alla luce delle citate novità normative è intervenuta la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, datata 24 ottobre 2024 numero 448, con l’obiettivo di fornire le necessarie istruzioni operative per l’invio delle domande per l’anno 2025.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Le quote di ingresso per l’anno 2025
Le quote di ingresso per l’anno 2025 (in relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 come sostituito dall’articolo 2, commi 5 e 8 del Decreto Flussi) sono riservate a:
- 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (articolo 6, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- 730 quote per lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- 110.000 quote per lavoro stagionale (articolo 7, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 27 settembre 2023).
Le novità procedurali
Il Decreto - legge numero 145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, a beneficio sia della funzionalità degli Sportelli unici per l’immigrazione, sia delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. In particolare è prevista:
- L’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro (come vedremo nel dettaglio tra poco);
- La semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di stranieri residenti all’estero;
- Irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (è altresì irricevibile la domanda trasmessa dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’articolo 603-bis del Codice penale ovvero emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato);
- Obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore;
- Sottoscrizione del contratto di soggiorno effettuata a mezzo firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale, direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con obbligo, per il datore di lavoro, di trasmissione allo stesso Sportello del contratto di soggiorno già sottoscritto.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto si precisa che il datore di lavoro e il lavoratore straniero, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Domicilio digitale
Tra le novità previste dal Decreto Flussi figura, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera e), l’obbligo, per i datori di lavoro, ai fini della presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e registrarlo nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC, per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese;
- INAD, per le persone giuridiche non tenuta alla predetta iscrizione e per le persone fisiche.
La registrazione della PEC nelle banche dati INI-PEC / INA «risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (SUI)», secondo quanto riporta la Circolare congiunta numero 448/2024.
Numero di istanze
Per l’anno 2025 i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote indicate dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della Legge numero 12/1979, dalle agenzie di somministrazione, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
I click days
Per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione di seguito descritti:
- Per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, dalle ore 9 del 5 febbraio 2025;
- Per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli articoli 6, commi 3, lettera b) e 4, lettera b) e c), del D.P.C.M. 27 settembre 2023, dalle ore 9 del giorno 7 febbraio 2025.
Per i settori agricolo e turistico - alberghiero i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all’articolo 7 del citato D.P.C.M. decorrono, per l’anno 2025:
- Per il settore agricolo dalle ore 9 del 12 febbraio 2025;
- Per il settore turistico - alberghiero dalle ore 9 del 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9 del 1° ottobre 2025.
La precompilazione delle domande di nulla osta
Le richieste di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) necessarie per l’assunzione di lavoratori stranieri, possono essere presentate dai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’articolo 6, comma 1 e all’articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della Legge numero 12/1979 che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, disponibile collegandosi a «portaleservizi.dlci.interno.it».
La precompilazione è consentita:
- Dal 1° novembre al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- Dal 1° luglio al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande del click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico - alberghiero.
In caso di esito positivo dell’istruttoria (riguardante la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti) il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo PEC un codice di attivazione domanda.
L’inserimento del predetto codice da parte del richiedente consentirà «l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente compilati», stando a quanto riferisce la circolare congiunta.