Gli sgravi contributivi, grazie all’abbattimento o riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, rispondono all’obiettivo di rendere vantaggiosa per il datore di lavoro l’assunzione di determinate categorie di dipendenti, altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento / reinserimento professionale.
Tra le misure contemplate dal legislatore figura, a norma dell’articolo 1, commi 100 - 107 e 114, Legge 27 dicembre 2017 numero 205, l’agevolazione per i datori di lavoro che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Età fino a 29 anni, da intendersi come 30 anni non compiuti;
- Assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
In presenza delle condizioni di legge, il beneficio per l’azienda è rappresentato dalla riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico della stessa (entro una soglia di 3.000,00 euro annui), per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione / trasformazione.
Il recente Decreto Coesione ha introdotto un altro sgravio per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, giovani di età fino a 34 anni (35 anni non compiuti) per i quali non risultano precedenti rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
In questo caso il beneficio spetta per un periodo massimo di 24 mesi (a partire dalla data di assunzione) in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500,00 euro mensili per lavoratore assunto.
In entrambe le misure di sgravio, è presente il requisito dell’assenza, in capo al lavoratore, di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
L’assenza di tale requisito, accertata dall’Inps anche a distanza di anni dal primo mese di applicazione dello sgravio, può portare l’Istituto stesso a chiedere all’azienda la restituzione (con interessi e sanzioni) dell’intera misura fruita.
Trattandosi di un esonero che dimezza i contributi a carico azienda, le somme da versare all’Inps possono toccare cifre considerevoli.
Premettendo che, in presenza dell’apposita autocertificazione del dipendente, in cui questi dichiara, sotto la propria responsabilità, l’assenza di altri rapporti a tempo indeterminato, il datore di lavoro può rivalersi nei confronti del lavoratore, è bene precisare che tale rivalsa non è di facile attuazione. L’azienda rischia, pertanto, di dover farsi carico (lei sola) delle somme da versare all’Inps.
Per proteggersi di fronte a casi simili, il datore di lavoro ha due strumenti a disposizione:
- La piattaforma telematica Inps;
- L’autocertificazione del dipendente (eventualmente rilasciata avvalendosi della documentazione fornitale dai Centri per l’Impiego sulle precedenti esperienze lavorative), già nota, con il segreto, tuttavia, dell’aiuto rappresentato dal modello C2.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Bonus assunzione giovani, il segreto per evitare problemi con l’Inps
Fondamentale l’utility Inps
Un primo passaggio fondamentale per il datore di lavoro, per evitare problemi con l’Inps, è rappresentato dall’utilizzo dell’apposita piattaforma telematica disponibile sul portale istituzionale «inps.it», i cui dettagli di funzionamento risalgono alla Circolare dell’Istituto del 2 marzo 2018 numero 40.
Nel documento, l’Inps ha fornito le istruzioni operative necessarie per la fruizione dello sgravio strutturale under 30, introdotto, ricordiamolo, dalla Legge 27 dicembre 2017 numero 205 (Manovra 2018), articolo 1, commi 113 - 114.
Al paragrafo 9 della circolare, l’Istituto rende noto che allo scopo di «agevolare le verifiche in ordine al possesso» dei requisiti per la spettanza del bonus, in particolare l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’Inps ha «realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data».
In particolare, attraverso l’utilizzo dell’utility Inps, gli interessati possono indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso ha già avuto rapporti a tempo indeterminato.
La procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI / NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Inps e dalle comunicazioni obbligatorie.
Per quanto riguarda l’Inps, l’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:
- Aziende con dipendenti (oggi UniEmens);
- Aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
- Aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31 dicembre 2014 (ex Enpals);
- Enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).
Pur essendo presente l’utility la stessa, prosegue la Circolare numero 40/2018 «non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento».
Inoltre, sempre l’Inps, in taluni settori «della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante».
In definitiva, l’utilizzo della piattaforma telematica fornisce un primo segnale di allarme al datore di lavoro sulla presenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
In ogni caso, visti i limiti dell’utility e l’assenza di qualsiasi valore certificativo della stessa, tanto in caso di:
- Esito positivo della verifica, circa l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
- Esito negativo della verifica, se risultano altri rapporti a tempo indeterminato;
l’azienda è comunque tenuta a farsi rilasciare un’apposita autocertificazione del lavoratore.
Rilascio dell’autocertificazione
La Circolare Inps numero 40/2018 precisa che, in virtù dell’assenza di qualsiasi valore certificativo del riscontro fornito dalla piattaforma online, i datori di lavoro sono chiamati ad «acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato».
Vista l’importanza dell’autocertificazione, per i motivi sopra descritti, è necessario che il dipendente sia sicuro di quanto afferma. Per questa ragione è opportuno che il datore di lavoro inviti il dichiarante a farsi rilasciare, prima di compilare l’autocertificazione, il cosiddetto «modello C2 storico» dal Centro per l’impiego del luogo di residenza, in cui è sintetizzata l’intera carriera lavorativa della persona e, in particolare, per quanto di nostro interesse, il tipo di contratto di lavoro stipulato.
Da notare che il modello C2 esprime i soli rapporti di lavoro attivati nell’ambito territoriale di competenza del Centro per l’impiego che lo rilascia.
Di conseguenza, se il lavoratore ha avuto più indirizzi di residenza, con altrettanti rapporti di lavoro, è necessario che si faccia rilasciare il C2 da ogni singolo CPI territorialmente competente.
E’ opportuno precisare, da ultimo, che il rilascio del modello è a carico del lavoratore, quale unico soggetto che ha la responsabilità in merito a quanto dichiara.
Pertanto, in presenza di un esito positivo della verifica Inps e dell’autocertificazione firmata dal dipendente, dopo che lo stesso è stato invitato a farsi rilasciare il modello C2, il datore di lavoro può fruire dello sgravio contributivo.
Esito negativo della verifica Inps e autocertificazione, cosa fare?
Il discorso si complica nelle ipotesi in cui la piattaforma Inps ha fornito un esito negativo, in virtù della presenza di altri rapporti a tempo indeterminato, mentre il dipendente ha comunque rilasciato l’autocertificazione.
In situazioni simili si consiglia, prudenzialmente, di non applicare lo sgravio contributivo, pur a fronte dei modelli C2 presentati dal dipendente.