Assegno ordinario: cosa succede se non c’è convocazione per il rinnovo dopo i 3 anni?

Lorenzo Rubini

5 Dicembre 2022 - 17:39

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L’assegno ordinario di invalidità ha una durata di 3 anni, poi rinnovabile per ulteriori 3 anni. Al terzo riconoscimento, poi, diventa definitivo.

Assegno ordinario: cosa succede se non c’è convocazione per il rinnovo dopo i 3 anni?

La durata dell’assegno ordinario di invalidità è di 3 anni. Poi va rinnovato per un periodo di tempo identico. Solo al terzo riconoscimento non è più soggetto a scadenza e diventa definitivo e permanente. Ma è l’INPS che deve convocare l’interessato per la visita di revisione per il rinnovo? Scopriamolo rispondendo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:

Salve a dicembre scadono i 3 anni dell’assegnazione assegno ordinario inps e ancora non mi hanno chiamato per la visita di revisione, prossima settimana invio il certificato medico di rinnovo. Sono in ritardo?

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Rinnovo assegno ordinario di invalidità

Alla scadenza triennale dell’assegno ordinario di invalidità non è l’INPS a convocare l’invalido per la visita di revisione. Alla scadenza del beneficio deve essere il titolare della misura a chiedere il rinnovo della stessa tramite apposita domanda all’istituto.

La conferma per i successivi 3 anni, infatti, può avvenire solo su esplicita richiesta dell’interessato.
Se la domanda per il rinnovo è presentata nei sei mesi precedenti la scadenza dell’AOI, il pagamento dell’assegno mensile non viene sospeso e la conferma ha effetto immediato. Se la domanda, invece, è presentata nei 120 giorni che succedono la scadenza, il pagamento viene sospeso alla sua scadenza. Ed il rinnovo ha effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Se, infine, si presenta domanda dopo 120 giorni dalla scadenza dell’assegno, il tutto viene considerato come presentazione di nuova domanda. E l’iter, quindi, ricomincia da zero, anche per i rinnovi che portano, poi, all’assegno definitivo.

Se, quindi, ha presentato domanda prima della scadenza del suo assegno ordinario, continuerà a percepirlo senza soluzione di continuità. Ma se ha atteso la scadenza per la presentazione della domanda di rinnovo, c’è probabilità che per un mese possa non riceverlo. In ogni caso, anche se è andato oltre la scadenza, ha presentato domanda entro i 120 giorni dalla stessa e, quindi, non è in ritardo. Nella peggiore delle ipotesi il beneficio le sarà sospeso per 1 mese.
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