Assegno per congedo matrimoniale: nuova procedura telematica dall’Inps

Antonella Ciaccia

24/05/2022

25/05/2022 - 09:59

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Congedo matrimoniale 2022: disponibile la nuova procedura telematica per l’inoltro della domanda a pagamento diretto. Come funziona e chi ne ha diritto.

Assegno per congedo matrimoniale: nuova procedura telematica dall’Inps

La nuova funzionalità resa nota dall’Inps con il messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, riguarda la possibilità di richiedere l’Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto attraverso una nuova procedura di domanda telematica.

A partire dal 23 maggio 2022 l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche. Si tratta di una piattaforma web unificata per raccogliere e gestire tutte le richieste online di prestazioni non pensionistiche, sviluppata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) al fine di semplificare le modalità di presentazione delle domande e rendere più tempestiva ed efficiente la definizione delle istanze.

Attraverso la nuova procedura telematica, il contributo previdenziale previsto per i congedi matrimoniali potrà essere chiesto all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Gli utenti in possesso dei requisiti potranno compilare e trasmettere la domanda seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto. Vediamo nel dettaglio come fare.

Il congedo matrimoniale: cos’è?

Il congedo matrimoniale fu introdotto in Italia con Regio Decreto Legge n. 1334 del 1937 ed era rivolto esclusivamente al personale impiegatizio; fu poi un importante accordo interconfederale del 1941 (avente validità erga omnes) ad estendere l’astensione dal lavoro anche agli operai. Oggi si può dire che tutti i contratti collettivi di lavoro, di tutti i comparti, concedono questo congedo.

Con esso è possibile avere un periodo di astensione dal lavoro retribuito per un massimo di 15 giorni senza la necessità di dover attingere alle ferie. Questi giorni devono essere fruiti in un unico periodo consecutivo in cui dovranno essere conteggiati anche i fine settimana

Assegno congedo matrimoniale: quando si può chiedere

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, un aiuto economico previsto per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

Si può chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Importante specificare che il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

L’importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) e viene erogato dall’Inps, Istituto nazionale della previdenza sociale.

Requisiti per l’assegno di congedo matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale è destinato ad entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, ma non devono essere dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Per i lavoratori qui esclusi solitamente interviene il contratto di categoria, il quale prevede delle forme diverse di congedo matrimoniale.

I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, hanno diritto alla prestazione se residenti in Italia prima del matrimonio/unione civile. Devono allegare alla domanda una certificazione attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio/unione civile rilasciato dall’Autorità estera.

Come abbiamo visto nell’elenco di cui sopra, possono fare domanda anche i disoccupati che nei 90 giorni precedenti al matrimonio o unione civile hanno prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative per almeno 15 giorni.

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Quanto spetta: gli importi

L’assegno per il congedo matrimoniale è pari a:

  • sette giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • sette giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • otto giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.

L’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.

Come presentare la domanda: istruzioni

La procedura è disponibile sul sito dell’Inps tramite Spid di livello 2, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) e ci sono diversi modi possibili per presentare domanda e ottenere l’assegno congedo matrimoniale. Vediamoli insieme.

Si può accedere al servizio di invio on-line sul sito internet dell’Inps al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • Web, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio Spid di livello 2 o superiore, o tramite Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0;
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità.

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione.
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico.
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

Sezione “Anagrafica e Residenza”

Le pagine web del servizio prevedono il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.
Il richiedente qui deve indicare la data del matrimonio.

Sezione “Dichiarazioni”

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’Inail alla data del matrimonio.

Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

  • Accredito su Iban;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia Iban nazionali che esteri su circuito Sepa.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’Inps solo al momento della conferma finale.

Seguono altre sezioni dove si potranno correggere le informazioni inserite, verificare i dati e procedere con la definitiva presentazione della domanda.

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