Una nuova sentenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo condanna l’Italia per le ispezioni e i controlli non dovutamente giustificati. Vediamo cosa cambia.
La Corte Europea per i diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi, lo scorso 11 dicembre 2025, sulla legittimità delle ispezioni e degli accessi in azienda e negli studi professionali per accertamenti fiscali.
Già lo scorso 6 febbraio con una pronuncia simile aveva ritenuto la legislazione tributaria italiana in contrasto con l’articolo 8 della Cedu per le ispezioni di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
La recente sentenza ricorda che anche la precedente aveva stabilito che il quadro giuridico italiano lasciava troppo spazio alla discrezionalità delle autorità disposte alle ispezioni e ai controlli.
La nuova sentenza della Cedu
Nonostante con la circolare 4/E del 2021 l’Agenzia delle Entrate abbia fornito le linee guida, non vincolanti., per ispezioni e controlli, tutte le ispezioni successive a questa circolare sono prive di motivazione e giustificazione per le misure adottate se non quella di acquisire prove rilevanti per l’accertamento fiscale.
La Cedu sottolinea il bisogno di stabilire ex ante limiti precisi e vincolanti alla discrezionalità dell’autorità ispettiva. Devono esserci leggi chiare, accessibili e prevedibili che pongano i limiti suddetti. Motivare l’accesso alle sedi con la necessità di acquisire prove per l’accertamento fiscale compromette la possibilità di verificare la reale necessità di tale accesso.
La Guardia di Finanza può accedere negli esercizi pubblici e nei locali di aziende e professionisti per eseguire ricerche e verifiche e per accertare che la legge sia rispettata. Ma quando l’accesso è effettuato da dipendenti civili è necessaria l’autorizzazione scritta rilasciata ex ante. Se, invece, l’accesso è nell’abitazione del contribuente l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è sempre necessaria per non violare il diritto del domicilio la cui perquisizione deve sempre essere subordinata alla presenza di gravi indizi o palesi violazioni (che devono essere valutate dal giudice).
La sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025 condanna l’Italia e impone immediate tutele per le imprese. Nessun potere statale può penetrare nella sfera privata del cittadino o di un’impresa. Il diritto di ispezione deve avere dei confini prestabiliti tra Fisco e contribuente e la lotta all’evasione non deve mai andare a calpestare i diritti fondamentali.
La sentenza in questione si basa sui ricorsi di otto società sottoposte a verifiche fiscali tra il 2018 e il 2022 che avevano lamentato che i propri diritti erano stati lesi dagli accessi per le acquisizioni documentali. I giudici hanno accolto i ricorsi rilevando che le giustificazioni erano prive di motivazioni.
Nonostante le modifiche apportate allo Statuto del contribuente, la Cedu ritiene i passi compiuti insufficienti sottolineando chela logica applicata a Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate è valida anche per tutti gli altri procedimenti che prevedono accessi, ispezioni e prove documentali come l’Antiriciclaggio, la vigilanza bancaria, l’Antitrust, il Garante della Privacy. Il messaggio che arriva è inequivocabile: nessuna ispezione può essere condotta sula base di poteri indeterminati.
Cosa è cambiato dal 2 agosto 2025?
Niente più controlli del Fisco e della Guardia di Finanza a sorpresa e senza le dovute giustificazioni. Si tratta di una novità importante che arriva con l’entrata in vigore delle modifiche allo Statuto del contribuente entrate in vigore il 2 agosto scorso. Le modifiche, apportate dall’articolo 13 del Dl 84 del 2025, impongono al Fisco e alla Guardia di Finanza obbligo di trasparenza negli accessi presso le sedi di aziende, imprese e professionisti. Ogni controllo dovrà essere preventivamente e adeguatamente motivato e questo pone fine all’epoca dei controlli fiscali indiscriminati.
Non si tratta di una novità assoluta, visto che la modifica va soltanto a rafforzare un principio esistente che, troppo spesso, era messo in pratica con superficialità: già dal 2000, infatti, è previsto che qualsiasi accesso in sede fosse motivato da effettive esigenze di indagine. Con la modifica apportata, però, queste esigenze vanno dettagliate per iscritto prima del controllo.
Anche se gli accertamenti tributari sono le attività del Fisco che mirano a garantire l’adempimento dell’obbligo tributario, questo non significa che debbano degenerare in un abuso di potere. Questo è quanto è stato contestato all’Italia con la sentenza del 6 febbraio 2025 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nelle ispezioni fiscali un ruolo fondamentale è svolto dalla Guardia di Finanza, un organo di polizia finanziaria che ha il compito di impedire le violazioni fiscali. Quando effettua operazioni di verifica è redatto un PVC, un Processo Verbale di Constatazione che riassume tutte le attività che sono state svolte e le violazioni scoperte.
Il decreto 84/2025 modifica la Legge a tutela dei diritti del contribuente inserendo nello Statuto l’obbligo di motivare negli atti per l’autorizzazione e nei verbali redatti per le verifiche, adeguatamente le giustificazioni per l’accesso nelle sedi dell’azienda o dello studio professionale. In assenza di una adeguata giustificazione al blitz, è presumibile che la verifica sia considerata viziata e, di conseguenza, impugnabile.
La sentenza della Corte Europea di febbraio 2025
La modifica normativa è diventata necessaria dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio 2025 che ha condannato l’Italia per la violazione dei diritti umani nei controlli da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
Troppo poche le garanzie in casi di controlli fiscali nei locali delle aziende e negli studi professionali e ora, con questo correttivo, si fa una brusca virata per cambiare rotta. La novità non avrà valenza retroattiva, ma è valida solo per il futuro.
La sentenza del 6 febbraio 2025 del Cedu ha condannato il nostro Paese per non aver, fino a ora, garantito il giusto livello di difesa nel caso di un accesso o un’ispezione in sede da parte del Fisco. In questo caso si ravvisa una violazione del diritto alla vita privata e al domicilio che può dare adito anche ad abusi.
La sentenza della Cedu
L’Italia ha violato, secondo la Corte Europea, l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il quale prevede che
“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
La sentenza, di fatto, obbliga l’Italia a rivedere tutte le regole delle attività di accesso e verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
L’Italia, come emerge dalla sentenza, non disciplina il potere decisionale degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e questo non preserva le aziende e i cittadini da possibili abusi di potere. La Corte sottolinea che non importa se le verifiche sono effettuate su profili a rischio evasione fiscale, poiché il reato non deve impedire il diritto di difesa e di tutela delle persone.
La Cedu a febbraio ha sottolineato che il quadro normativo italiano doveva indicare le condizioni che devono esserci alla base degli accessi perché solo così è possibile verificare, in seguito, quale attività sia stata svolta da chi ha effettuato le verifiche e se le condizioni sono state rispettate.
Cosa cambia nelle ispezioni fiscali nel 2025?
La modifica normativa era, quindi, necessaria per effettuare in modo corretto le ispezioni fiscali. La modifica allo Statuto dei contribuenti ha lo scopo di garantire una maggiore tutela nelle indagini ispettive del Fisco, visto che impone di fornire le giuste motivazioni sia quando si presenta una domanda di autorizzazione per l’accesso, sia nel verbale da redigere al termine dei controlli.
In questo modo il soggetto sottoposto a ispezione non ha una base giuridica per proporre un ricorso per violazione dei diritti umani, cosa che esporrebbe l’Italia al rischio ricorrente di dover risarcire i danni provocati dalle attività ispettive.
La novità ha valore solo per le ispezioni future e successive al 2 agosto 2025 facendo salvi tutti i provvedimenti già in essere e gli effetti delle ispezioni effettuate prima dell’entrata in vigore.
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