Affidamento temporaneo del minore: quando scatta e termini per la cessazione

Simone Micocci

30 Gennaio 2018 - 11:46

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Affidamento temporaneo del minore: chi lo decide e quanto può durare? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul provvedimento per la tutela dei minori che vivono in un nucleo familiare momentaneamente disagiato.

Affidamento temporaneo del minore: quando scatta e termini per la cessazione

L’affidamento è lo strumento riconosciuto dalla Legge per la tutela del minore che non si trova - per diversi motivi - in un ambiente familiare idoneo per garantirgli una crescita sana ed equilibrata.

Qualora un nucleo familiare stia attraversando un periodo di difficoltà, motivato sia da un disagio economico che psichico, la legge interviene per tutelare eventuali minori, i quali vengono dati in affidamento temporaneo fino a quando l’evento che impedisce loro di crescere in maniera sana ed equilibrata non cessa di esistere.

L’affidamento quindi è temporaneo e non può durare oltre il termine massimo previsto dalla legge (24 mesi); questo può terminare con il ritorno del minore nella famiglia d’origine oppure con l’adozione da parte di un nuovo nucleo familiare.

Dopo aver fatto chiarezza sul significato di affidamento dei minori bisogna approfondirne le regole generali. Lo faremo nel prosieguo dell’articolo dove trovate tutte le informazioni sull’affidamento, lo strumento per la tutela dei figli o dei minori che si trovano in famiglie disagiate.

Quando scatta l’affidamento?

Come anticipato, l’affidamento scatta quando il nucleo familiare in cui si trova il minore sta attraversando una situazione momentanea di disagio, sia economico che psichico.

L’affidamento può essere deciso in accordo con i genitori del minore; in tal caso è lo stesso servizio sociale locale a disporlo, prendendo in considerazione anche la volontà del minore qualora questo abbia compiuto i 12 anni o sia comunque dotato di una sufficiente capacità di discernimento.

Spetta poi al giudice tutelare rendere esecutivo il decreto emanato dal servizio sociale per l’affidamento temporaneo del minore. Invece, nel caso in cui i genitori non siano favorevoli all’affidamento spetta al tribunale dei minori decidere.

In entrambi i casi nel provvedimento che dà il via all’affidamento del minore devono essere indicate le motivazioni, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità con le quali il nucleo familiare originario può mantenere i rapporti con il minore durante il periodo dell’affidamento.

Inoltre, nell’atto di affidamento bisogna indicare il servizio sociale che si occuperà dell’assistenza e della vigilanza del minore affidato, oltre al periodo presumibile della durata del provvedimento. Durata che come anticipato non può essere superiore ai 24 mesi, salvo eventuali proroghe.

Durata e limiti

Il termine massimo di 24 mesi può essere prorogato per decisione del tribunale dei minori, qualora questo rilevi che un’eventuale sospensione dell’affidamento possa arrecare un danno o un pregiudizio al minore.

Cosa succede al termine dei 24 mesi? L’affidamento è uno strumento temporaneo, quindi una volta scaduti i termini le autorità devono applicare un nuovo provvedimento.

L’affidamento naturalmente può cessare anche prima della scadenza dei 24 mesi, qualora i motivi ostativi alla crescita sana ed equilibrata del minore siano venuti meno. Il minore quindi torna nel nucleo familiare di appartenenza quando cessa la situazione di disagio che ha dato il via al provvedimento.

Ma ci sono altri eventi che danno luogo alla cessazione dell’affidamento, quali:

  • la famiglia affidataria non esegue i propri doveri, arrecando un pregiudizio al minore. In questo caso solitamente si procede con la sostituzione della famiglia affidataria, ma l’affidamento non cessa di esistere;
  • se il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria presenta la richiesta di adozione;
  • se il giudice tutelare per l’interesse del minore chiede la cessazione dell’affidamento e l’attivazione di un nuovo provvedimento per la sua tutela. Ad esempio, qualora il disagio della famiglia d’origine che ha dato luogo al provvedimento diventi irreversibile, il giudice può trasformare l’affidamento temporaneo in affidamento preadottivo.

Come anticipato dal primo punto, la famiglia affidataria ha degli obblighi molto importanti da rispettare; vediamo nel dettaglio quali sono.

L’affidatario

Prima di vedere come deve comportarsi l’affidatario nei confronti del minore facciamo chiarezza su quali sono i soggetti che possono essere chiamati dal giudice o dai servizi sociali per prendersi cura di un minore proveniente da una famiglia disagiata.

È la legge a stabilire un ordine di preferenza, quale:

  • altro nucleo familiare (preferibilmente dove sono presenti altri minori);
  • persona singola;
  • comunità di tipo familiare;
  • istituto di assistenza pubblica o privata.

A quest’ultimo però non può essere concesso l’affidamento di un minore con meno di 6 anni; in questo caso l’unica soluzione possibile - oltre ad un altro nucleo familiare o alla personale singola - è la comunità di tipo familiare.

Ogni affidatario ha il dovere di accogliere, mantenere, educare ed istruire il minore tenendo anche conto delle indicazioni provenienti dal nucleo familiare di provenienza. Gli affidatari possono decidere liberamente qualora ai genitori del minore sia stata tolta al responsabilità genitoriale.

Inoltre, l’affidatario ha il dovere di rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili, salvo l’amministrazione del patrimonio che resta di competenza del nucleo familiare d’origine. Infine, spetta alla famiglia affidataria mantenere i rapporti con la scuola e le autorità sanitarie.

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