Vizi e difetti dell’immobile: il costruttore risponde per 10 anni

Manuela Margilio

26 Agosto 2014 - 12:40

Qual è la garanzia data dall’appaltatore costruttore dell’opera in caso di difetti di costruzione? Quali sono i termini per far valere i propri diritti ed essere tutelati in caso di rovina di edificio?

Vizi e difetti dell’immobile: il costruttore risponde per 10 anni

La costruzione di un bene immobile comporta per la ditta che esegue i lavori, delle responsabilità verso il committente dell’opera, il quale ha a disposizione una serie di rimedi di carattere giuridico. Vediamo di cosa si tratta.

L’impresa che ha preso in appalto la costruzione dell’edificio risponde dei difetti di realizzazione dello stesso, in quanto è tenuta ad assicurare l’integrità dell’immobile.
Per poter agire nei confronti dell’impresa esecutrice, occorre, entro un anno dalla scoperta, presentare denuncia del difetto o vizio e successivamente, in mancanza di interventi idonei da parte del costruttore, si potrà avviare azione legale, entro l’anno seguente, al fine di richiedere il risarcimento o la riparazione dei danni.

Condizioni per poter far valere i propri diritti

Al fine di poter far valere la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori devono verificarsi alcune condizioni:

  • la rovina, anche solo parziale dell’immobile, determinata dalla presenza di vizi del suolo o di un difetto di costruzione;
  • un pericolo di rovina o un grave difetto dell’edificio (che ne comprometta la funzionalità e il normale godimento) dovuto alla presenza di vizi del suolo o difetto di costruzione;
  • denuncia formale da parte del committente del difetto riscontrato, entro il termine di un anno dalla sua scoperta. Tale denunzia può essere effettuata mediante lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo dell’appaltatore. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria la piena e consapevole conoscenza dei difetti di realizzazione dell’opera, che può ritenersi raggiunta a seguito di indagini di tipo tecnico da attuarsi mediante svolgimento di apposita perizia;
  • il danno subito dal committente deve verificarsi entro il periodo di 10 anni dal compimento dei lavori ovvero da quando i lavori siano ultimati.

L’ azione legale da intraprendere successivamente può essere avviata entro e non oltre il termine di un anno dall’avvenuta denunzia.

Tale norma di legge, che trova fondamento nel codice civile, consente anche ai successivi acquirenti dell’immobile, di poter esercitare l’azione di danni, qualora l’immobile acquistato presenti dei vizi e difetti di costruzione risalenti nel tempo e riscontrati dopo l’acquisto. Ne consegue che anche i successivi proprietari dell’immobile possano avvalersi delle medesime azioni legali. Si considera infatti l’interesse più generale affinché gli edifici siano costruiti in modo tale da assicurare solidità e stabilità nel tempo, a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza dei cittadini. Di qui anche l’irrilevanza dell’accettazione dell’opera da parte dell’iniziale committente che non pregiudica l’esercizio della garanzia.

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